(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 5 marzo 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato); Visto in particolare l'art. 72 della legge regionale n. 12/2002, che disciplina la costituzione, il procedimento autorizzativo nonche' le funzioni svolte dai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA); Visto il comma 30 dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio - legge strumentale 2008) che ha integrato l'art. 72 della legge regionale n. 12/2002 prevedendo: a) la delega ai CATA delle attivita' di sostegno all'avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane; b) il rimborso, anche forfetario, delle spese sostenute dai CATA per la realizzazione dei progetti e delle attivita' nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate; c) l'emanazione di un regolamento per la definizione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle condizioni, dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione degli interventi delegati; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 349 dell'11 febbraio 2008 con la quale, alla luce delle predette premesse, si approvato il testo del «Regolamento per l'esercizio delle attivita' delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3-quater dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato)»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento per l'esercizio delle attivita' delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3-quater dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY