(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 10 del 5 marzo 2008)

                            IL PRESIDENTE

Vista  la  legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica
dell'artigianato);
Visto  in particolare l'art. 72 della legge regionale n. 12/2002, che
disciplina  la costituzione, il procedimento autorizzativo nonche' le
funzioni  svolte  dai  Centri  di  assistenza  tecnica  alle  imprese
artigiane (CATA);
Visto  il  comma  30  dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2007, n. 30
(Legge strumentale alla manovra di bilancio - legge strumentale 2008)
che   ha  integrato  l'art.  72  della  legge  regionale  n.  12/2002
prevedendo:
a)  la  delega  ai  CATA delle attivita' di sostegno all'avvio e allo
sviluppo delle nuove imprese artigiane;
b)  il rimborso, anche forfetario, delle spese sostenute dai CATA per
la   realizzazione   dei   progetti  e  delle  attivita'  nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni delegate;
c)  l'emanazione  di  un regolamento per la definizione, nel rispetto
della  normativa  comunitaria vigente, delle condizioni, dei criteri,
delle  modalita'  e delle procedure per l'attuazione degli interventi
delegati;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 349 dell'11
febbraio  2008  con  la  quale, alla luce delle predette premesse, si
approvato  il  testo del «Regolamento per l'esercizio delle attivita'
delegate  ai  Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in
attuazione  del  comma 3-quater dell'art. 72 della legge regionale 22
aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato)»;
Vista  la  legge  regionale  20  marzo 2000, n. 7, concernente «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso»;
Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:

1.  E'  approvato  il  «Regolamento  per  l'esercizio delle attivita'
delegate  ai  Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in
attuazione  del  comma 3-quater dell'art. 72 della legge regionale 22
aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato)», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

                                ILLY