(Pubblicata nel supl. str. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 21 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione italiana, del principio di precauzione sancito dall'art. 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione europea, e del principio di tutela della salute pubblica sancito dall'art. 152 del trattato di Amsterdam, nell'ambito della programmazione territoriale, socio-economica ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative relative ai progetti ed agli interventi di cui alle direttive 85/337 CEE, 97/11 CE, 96/61 CE e 42/2001 CE relative alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) sono prese nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela: a) della salute umana, della conservazione delle risorse, nonche' del miglioramento della qualita' umana della vita; b) della protezione e conservazione delle risorse naturali; c) della sicurezza del territorio. 2. Lo strumento di realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), b) e c) e' uno studio finalizzato a comprendere i potenziali rischi o benefici di qualsiasi progetto, piano o programma che riveste interesse per la comunita' abruzzese. 3. Questo strumento, di seguito definito valuatazione di impatto sanitario (VIS) supera il concetto di mera valutazione ambientale approdando ad un approccio valutativo interato tra ambiente e salute. 4. Entro novanta giorni dall'approvazione della presene legge l'Agenzia sanitaria regionale, di concerto con l'ARTA predispone le linee guida per la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di inquinamento ambientale. 5. Nelle more della definizione della disciplina regionale, in ossequio al disposto degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La Regione, le province, le comunita' montane e i comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla preventiva valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dalla loro attuazione in riferimento alla normativa nazionale e comunitaria. Gli esiti della valutazione di sostenibilita' ambientale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito documento. La Regione, le province, le comunita' montane, e i comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilita' ambientale e territoriale. 6. In coerenza con i principi e con i divieti inderogabili dell'art. 68, titolo VII della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 ed in applicazione degli stessi, diretti alla protezione e valorizzazione del territorio agricolo come risorsa economica ed ambientale essenziale all'Abruzzo, alla qualita' ed integrita' degli habitat e al suo sviluppo, i terreni coltivati a vigneti, ad oliveti, a frutteti, ad orti sono salvaguardati da ogni forma di alterazione e sono equiparati a beni ambientali costitutivi del paesaggio. 7. A tutela dell'immagine, della qualita', della salubrita' delle produzioni viticole, olivicole, frutticole di pregio, riconosciute o in via di iscrizione nei rispettivi albi, di origine controllata garantita docg, di origine controllata doc, di indicazione geografica tipica igt, di origine protetta dop, di indicazione geografica protetta igp, ricadenti in ambiti territoriali di agricoltura specializzata e in distretti agroindustriali, la Regione controlla, in parallelo con l'evoluzione qualitativa delle traformazioni edilizie ed ambientali ammissibili, ed accerta in tempo reale, in modo sitematico e permanente, su basi tecniche e scientifiche d'avanguardia, sulla scorta di informazioni storiche, di dati di monitoraggio dell'ultimo anno lo stato dell'inquinamento, i suoi effetti su persone, piante ed animali, le variazioni delle caratteristiche biochimiche di aria, acqua, suolo, per le verifiche di compatibilita', di fattibilita' e per il rilascio di autorizzazioni concernenti insediamenti ed impianti a carattere industriale su aree esterne al territorio agricolo protetto. 8. Su aree a diversa destinazione urbanistica, limitrofe al territorio agricolo protetto, sono preclusi asportazione anche parziale e danneggiamento delle formazioni minerali, apertura di nuove cave, miniere e discariche, attivita' minerarie nocive, impianti ed industrie insalubri di prima classe, indicati all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, ancorche' autorizzati ma non realizzati o comunque previsti in prossimita' dei terreni agricoli di cui ai commi 6 e 7. 9. Progetti complessi di ampia ed incisiva trasformazione ed alterazione del territorio e della sua economia devono essere presentati sotto forma di programma e di piano industriale organico, di progetti esecutivi e devono essere approvati unitariamente dal consiglio regionale e dalle amministrazioni competenti, previa verifica tecnica di conformita' con gli atti e le politiche di programmazione regionale e previa valutazione ambientale strategica comprensiva anche di analisi costi-benefici e ripartizione degli oneri dei ripristini ambientali e dei restauri del tessuto socio-economico. 10. Al fine di garantire la conservazione dello stato dei luoghi nei territori dei comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chieino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torio di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo e nel territorio dei comuni interessati da progetti, piani e programmi sottoposti al regime previsto dalla direttiva 42/01, da progetti comunitari gia' realizzati o in atto o da norme statali in materia di istituzione di parchi, per la realizzazione degli obbiettivi di cui al comma 1, e' sospeso fino al 31 dicembre 2008 ogni rilascio di permesso a costruire, nei territori di cui al presente coma, per l'insediamento di nuove industrie insalubri classificate di prima classe nell'allegato al decreto ministeriale 5 settembre 1994.