(Pubblicata  nel  supl.  str.  al  Bollettino ufficiale della Regione
                   Abruzzo n. 2 del 21 marzo 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.   La   Regione   Abruzzo,   nel  rispetto  dell'art.  32  della
Costituzione italiana, del principio di precauzione sancito dall'art.
174,  paragrafo  2 del trattato istitutivo dell'Unione europea, e del
principio  di  tutela della salute pubblica sancito dall'art. 152 del
trattato di Amsterdam, nell'ambito della programmazione territoriale,
socio-economica   ed  ambientale  rivolta  al  perseguimento  di  uno
sviluppo  sostenibile,  garantisce  che  le  decisioni amministrative
relative  ai progetti ed agli interventi di cui alle direttive 85/337
CEE,  97/11  CE,  96/61  CE e 42/2001 CE relative alla valutazione di
impatto  ambientale  ed  alla valutazione ambientale strategica (VAS)
sono prese nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela:
    a) della salute umana, della conservazione delle risorse, nonche'
del miglioramento della qualita' umana della vita;
    b) della protezione e conservazione delle risorse naturali;
    c) della sicurezza del territorio.
   2.  Lo  strumento di realizzazione degli obiettivi di cui al comma
1,  lettera  a),  b)  e  c) e' uno studio finalizzato a comprendere i
potenziali rischi o benefici di qualsiasi progetto, piano o programma
che riveste interesse per la comunita' abruzzese.
   3.  Questo  strumento, di seguito definito valuatazione di impatto
sanitario  (VIS)  supera  il  concetto di mera valutazione ambientale
approdando ad un approccio valutativo interato tra ambiente e salute.
   4.  Entro  novanta  giorni  dall'approvazione  della presene legge
l'Agenzia  sanitaria  regionale, di concerto con l'ARTA predispone le
linee  guida  per la valutazione del rischio sanitario determinato da
fonti di inquinamento ambientale.
   5.  Nelle  more  della  definizione della disciplina regionale, in
ossequio al disposto degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 3
aprile  2006, n. 152 trovano applicazione le disposizioni di cui alla
parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e successive
modifiche  e  integrazioni.  La  Regione,  le  province, le comunita'
montane  e  i  comuni  provvedono,  nell'ambito  del  procedimento di
elaborazione  ed  approvazione  dei  propri  piani,  alla  preventiva
valutazione   degli   effetti   sull'ambiente  derivanti  dalla  loro
attuazione in riferimento alla normativa nazionale e comunitaria. Gli
esiti  della  valutazione  di sostenibilita' ambientale costituiscono
parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito
documento.  La Regione, le province, le comunita' montane, e i comuni
provvedono  al  monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli
effetti  sui  sistemi  ambientali e territoriali, anche al fine della
revisione   o   aggiornamento   degli   stessi.   La   pianificazione
territoriale  e  urbanistica  persegue  l'obiettivo della contestuale
realizzazione  delle  previsioni in essa contenute e degli interventi
necessari ad assicurarne la sostenibilita' ambientale e territoriale.
   6.  In  coerenza  con  i  principi  e  con  i divieti inderogabili
dell'art.  68, titolo VII della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18
ed   in   applicazione   degli  stessi,  diretti  alla  protezione  e
valorizzazione  del  territorio  agricolo  come  risorsa economica ed
ambientale  essenziale all'Abruzzo, alla qualita' ed integrita' degli
habitat e al suo sviluppo, i terreni coltivati a vigneti, ad oliveti,
a frutteti, ad orti sono salvaguardati da ogni forma di alterazione e
sono equiparati a beni ambientali costitutivi del paesaggio.
   7.  A tutela dell'immagine, della qualita', della salubrita' delle
produzioni  viticole, olivicole, frutticole di pregio, riconosciute o
in  via  di  iscrizione  nei  rispettivi albi, di origine controllata
garantita docg, di origine controllata doc, di indicazione geografica
tipica  igt,  di  origine  protetta  dop,  di  indicazione geografica
protetta   igp,  ricadenti  in  ambiti  territoriali  di  agricoltura
specializzata  e  in distretti agroindustriali, la Regione controlla,
in   parallelo   con  l'evoluzione  qualitativa  delle  traformazioni
edilizie  ed  ambientali  ammissibili,  ed accerta in tempo reale, in
modo  sitematico  e  permanente,  su  basi  tecniche  e  scientifiche
d'avanguardia,  sulla  scorta  di  informazioni  storiche, di dati di
monitoraggio  dell'ultimo  anno  lo  stato  dell'inquinamento, i suoi
effetti   su   persone,   piante  ed  animali,  le  variazioni  delle
caratteristiche  biochimiche  di aria, acqua, suolo, per le verifiche
di   compatibilita',   di   fattibilita'   e   per   il  rilascio  di
autorizzazioni  concernenti  insediamenti  ed  impianti  a  carattere
industriale su aree esterne al territorio agricolo protetto.
   8.  Su  aree  a  diversa  destinazione  urbanistica,  limitrofe al
territorio   agricolo  protetto,  sono  preclusi  asportazione  anche
parziale  e  danneggiamento  delle  formazioni  minerali, apertura di
nuove   cave,  miniere  e  discariche,  attivita'  minerarie  nocive,
impianti  ed  industrie  insalubri di prima classe, indicati all'art.
216  del  testo unico delle leggi sanitarie, ancorche' autorizzati ma
non  realizzati  o  comunque  previsti  in  prossimita'  dei  terreni
agricoli di cui ai commi 6 e 7.
   9.  Progetti  complessi  di  ampia  ed  incisiva trasformazione ed
alterazione  del  territorio  e  della  sua  economia  devono  essere
presentati  sotto forma di programma e di piano industriale organico,
di  progetti  esecutivi  e  devono essere approvati unitariamente dal
consiglio   regionale  e  dalle  amministrazioni  competenti,  previa
verifica  tecnica  di  conformita'  con  gli  atti  e le politiche di
programmazione  regionale  e previa valutazione ambientale strategica
comprensiva  anche  di  analisi  costi-benefici  e ripartizione degli
oneri   dei   ripristini   ambientali  e  dei  restauri  del  tessuto
socio-economico.
   10.  Al  fine di garantire la conservazione dello stato dei luoghi
nei  territori  dei  comuni  di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito
Chieino,   Rocca   San   Giovanni,   Fossacesia,   Torio  di  Sangro,
Casalbordino,   Vasto  e  San  Salvo  e  nel  territorio  dei  comuni
interessati  da  progetti,  piani  e  programmi  sottoposti al regime
previsto   dalla   direttiva   42/01,  da  progetti  comunitari  gia'
realizzati  o in atto o da norme statali in materia di istituzione di
parchi,  per  la realizzazione degli obbiettivi di cui al comma 1, e'
sospeso  fino  al  31  dicembre  2008  ogni  rilascio  di  permesso a
costruire,  nei territori di cui al presente coma, per l'insediamento
di   nuove   industrie   insalubri   classificate   di  prima  classe
nell'allegato al decreto ministeriale 5 settembre 1994.