(Pubblicata nel Bollettino ufficiale parte prima della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 19 febbraio 2008 L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignita' delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena presenti sul territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale. La Regione Emilia-Romagna opera, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) e successive integrazioni e modificazioni, e nei limiti della propria competenza, affinche' le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Costituzione. 2. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalita': a) assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone indicate al comma 1; b) favorire il recupero ed il reinserimento nella societa' delle persone assoggettate alle misure limitative e privative della liberta' personale. 3. La Regione promuove la collaborazione con gli enti locali, con le Aziende unita' sanitarie locali (di seguito denominate «Aziende USL» o «Azienda USL») e con i soggetti di cui all'art. 20 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), quale mezzo fondamentale per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge.