(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Trentino - Alto
                Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del
Presidente   della   Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante
«Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
   Visto  l'art. 75, comma 7-ter della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10;
   Vista  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 157 di data 1
febbraio  2008 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 75, comma
7-ter,  della  legge  provinciale  n.  10  di data 11 settembre 1998,
concernente lo svolgimento di attivita' in materia funeraria.»;
                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                               Oggetto



   1.  In  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 75, comma 7 ter,
della  legge  provinciale  11  settembre  1998,  n.  10,  il presente
regolamento  disciplina le modalita' organizzative e operative per lo
svolgimento delle attivita' in materia funeraria, al fine di adeguare
le  specifiche previsioni del decreto del Presidente della Repubblica
10  settembre  1990,  n.  285  alle  esigenze  della realta' locale e
all'evoluzione tecnica.
   2. Il richiamo alle funzioni amministrative comunali contenuto nel
presente  regolamento  si  intende  riferito  ai comuni, singoli o in
forma    associata,    secondo   quanto   previsto   dall'ordinamento
provinciale.