(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto l'art. 75, comma 7-ter della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 157 di data 1 febbraio 2008 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 75, comma 7-ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998, concernente lo svolgimento di attivita' in materia funeraria.»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il presente regolamento disciplina le modalita' organizzative e operative per lo svolgimento delle attivita' in materia funeraria, al fine di adeguare le specifiche previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 alle esigenze della realta' locale e all'evoluzione tecnica. 2. Il richiamo alle funzioni amministrative comunali contenuto nel presente regolamento si intende riferito ai comuni, singoli o in forma associata, secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale.