(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6
                         del 15 marzo 2008)
   Il  testo  della  legge  Regionale suindicata pubblicato alla pag.
2019  -  seconda colonna - del sopra indicato Bollettino ufficiale e'
rettificato con l'inserimento del seguente comma 38 dell'art. 1, gia'
parte  di  un  emendamento  modificativo  integralmente approvato dal
Consiglio  Regionale  nella seduta del 27 aprile 2007 e non riportato
nel testo pubblicato:
   «38. Nella legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante:
   «Nuove  norme  per  la  protezione  dei  cani  e per l'istituzione
dell'anagrafe canina»:
   1) la lettera e) del comma 2 dell'art. 2 e' cosi' sostituita:
   «e)   la   nomina   a   guardia  zoofila  volontaria:  nelle  more
dell'approvazione  del  nuovo  regolamento  regionale per la nomina a
guardia  zoofila. volontaria, resta in vigore la disciplina contenuta
nel regolamento regionale n. 5 dell'8 luglio 2004».
   2) la lettera a) del comma 1 dell'art. 9 e' cosi' sostituita:
   «a) prioritariamente, delle associazioni di volontariato che hanno
per scopo statutario la protezione degli animali».