(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 15 marzo 2008) Il testo della legge Regionale suindicata pubblicato alla pag. 2019 - seconda colonna - del sopra indicato Bollettino ufficiale e' rettificato con l'inserimento del seguente comma 38 dell'art. 1, gia' parte di un emendamento modificativo integralmente approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 aprile 2007 e non riportato nel testo pubblicato: «38. Nella legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante: «Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina»: 1) la lettera e) del comma 2 dell'art. 2 e' cosi' sostituita: «e) la nomina a guardia zoofila volontaria: nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento regionale per la nomina a guardia zoofila. volontaria, resta in vigore la disciplina contenuta nel regolamento regionale n. 5 dell'8 luglio 2004». 2) la lettera a) del comma 1 dell'art. 9 e' cosi' sostituita: «a) prioritariamente, delle associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la protezione degli animali».