(Pubblicata  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
          Trentino-Alto Adige n. 1/I-II del 2 gennaio 2008)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

Modifica  della  legge  provinciale  11  agosto  1998,  n. 9, recante
«Disposizioni  finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del
bilancio  di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e
      per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».


1. Dopo l'art. 8-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,
e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
«Art.   8-quinquies  (Ciclomotori).  -  1.  Dal  1°  gennaio  2008  i
proprietari di ciclomotori di cui all'art. 52 del codice della strada
sono    esentati   dal   pagamento   delle   tasse   automobilistiche
provinciali.».
2. Dopo il comma 6 dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto
1998,  n.  9,  e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi
6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies e 6-septies:
«6-bis.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre 2007, l'aliquota ordinaria dell'IRAP prevista
dall'art.  16,  comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e' ridotta di mezzo punto percentuale.
6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al  31 dicembre 2007, i soggetti passivi dell'imposta possono, tenuto
conto  dei  commi successivi, optare per un'ulteriore riduzione di un
mezzo punto percentuale dell'aliquota IRAP prevista al comma 6-bis.
6-quater.  La  riduzione  di aliquota di cui al comma 6-ter non trova
applicazione per:
a)  i  soggetti  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  dal  sesto anno d'imposta
successivo a quello di inizio dell'attivita';
b)  le  categorie economiche con codice ATECO sezione I, ad eccezione
dei codici 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63;
c) le categorie economiche con codice ATECO sezione J;
d)  le  categorie economiche con codice ATECO sezione K, ad eccezione
dei codici 71, 72, 73, 74;
e) le categorie economiche con codice ATECO sezione L;
f) le categorie economiche con codice ATECO sezione M;
g) le categorie economiche con codice ATECO sezione N;
h)  le  categorie economiche con codice ATECO sezione O, ad eccezione
dei codici 90, 92 ad esclusione del 92.6, 93;
i)  tutte  le categorie di soggetti passivi d'imposta che non possono
accedere  alle  agevolazioni  previste  dalle  leggi  provinciali  13
febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e 20 agosto 1972, n. 15,
e successive modifiche.
6-quinquies. Ai soggetti passivi d'imposta che applicano la riduzione
di  cui  al  comma  6-ter  e'  preclusa la possibilita' di presentare
domanda  per  le  agevolazioni  previste  dalle  leggi provinciali 13
febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e 20 agosto 1972, n. 15,
e  successive  modifiche,  per  i  cinque anni decorrenti dal periodo
d'imposta  di  prima  applicazione  della  riduzione  di cui al comma
6-ter.   I   soggetti   passivi  d'imposta,  che  dopo  quattro  anni
consecutivi  di  applicazione  della  riduzione di cui al comma 6-ter
continuano  ad  applicare  per uno o piu' anni la medesima riduzione,
sono  esclusi  per  un  periodo  di  due anni, decorrenti dall'ultimo
periodo  d'imposta  di  applicazione  della riduzione di cui al comma
6-ter,  dalla  possibilita'  di  presentare  domanda  per le suddette
agevolazioni.
6-sexies.  La  giunta  provinciale  puo' determinare capi della legge
provinciale  13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, ai quali
non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6-quinquies.
La  giunta  provinciale  puo'  stabilire casi di non applicazione del
comma  6-quinquies,  che  a  causa  di  particolari eventi richiedono
investimenti imprevedibili.
6-septies.  Il  comma  6-quinquies si applica anche alle societa' che
detengono  una  quota  di almeno il 30 per cento del soggetto passivo
d'imposta  che  applica  la  riduzione di cui al comma 6-ter, nonche'
alle  societa'  delle  quali  il  soggetto  d'imposta  che applica la
riduzione  di  cui al comma 6-ter detiene almeno una quota del 30 per
cento,  nonche'  alle societa' i cui soci corrispondono per almeno il
30  per  cento  ai soci del soggetto passivo d'imposta che applica la
riduzione di cui al comma 6-ter.».