(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1/I-II del 2 gennaio 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 1. Dopo l'art. 8-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 8-quinquies (Ciclomotori). - 1. Dal 1° gennaio 2008 i proprietari di ciclomotori di cui all'art. 52 del codice della strada sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche provinciali.». 2. Dopo il comma 6 dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies e 6-septies: «6-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota ordinaria dell'IRAP prevista dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' ridotta di mezzo punto percentuale. 6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti passivi dell'imposta possono, tenuto conto dei commi successivi, optare per un'ulteriore riduzione di un mezzo punto percentuale dell'aliquota IRAP prevista al comma 6-bis. 6-quater. La riduzione di aliquota di cui al comma 6-ter non trova applicazione per: a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal sesto anno d'imposta successivo a quello di inizio dell'attivita'; b) le categorie economiche con codice ATECO sezione I, ad eccezione dei codici 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63; c) le categorie economiche con codice ATECO sezione J; d) le categorie economiche con codice ATECO sezione K, ad eccezione dei codici 71, 72, 73, 74; e) le categorie economiche con codice ATECO sezione L; f) le categorie economiche con codice ATECO sezione M; g) le categorie economiche con codice ATECO sezione N; h) le categorie economiche con codice ATECO sezione O, ad eccezione dei codici 90, 92 ad esclusione del 92.6, 93; i) tutte le categorie di soggetti passivi d'imposta che non possono accedere alle agevolazioni previste dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. 6-quinquies. Ai soggetti passivi d'imposta che applicano la riduzione di cui al comma 6-ter e' preclusa la possibilita' di presentare domanda per le agevolazioni previste dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per i cinque anni decorrenti dal periodo d'imposta di prima applicazione della riduzione di cui al comma 6-ter. I soggetti passivi d'imposta, che dopo quattro anni consecutivi di applicazione della riduzione di cui al comma 6-ter continuano ad applicare per uno o piu' anni la medesima riduzione, sono esclusi per un periodo di due anni, decorrenti dall'ultimo periodo d'imposta di applicazione della riduzione di cui al comma 6-ter, dalla possibilita' di presentare domanda per le suddette agevolazioni. 6-sexies. La giunta provinciale puo' determinare capi della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, ai quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6-quinquies. La giunta provinciale puo' stabilire casi di non applicazione del comma 6-quinquies, che a causa di particolari eventi richiedono investimenti imprevedibili. 6-septies. Il comma 6-quinquies si applica anche alle societa' che detengono una quota di almeno il 30 per cento del soggetto passivo d'imposta che applica la riduzione di cui al comma 6-ter, nonche' alle societa' delle quali il soggetto d'imposta che applica la riduzione di cui al comma 6-ter detiene almeno una quota del 30 per cento, nonche' alle societa' i cui soci corrispondono per almeno il 30 per cento ai soci del soggetto passivo d'imposta che applica la riduzione di cui al comma 6-ter.».