(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 5-bis del 4 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Contenimento e razionalizzazione della spesa regionale 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio della spesa regionale indicati dai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dalle leggi dello Stato, la Giunta ed il Consiglio regionale, ciascuno con riferimento ai rispettivi ambiti di autonomia finanziaria organizzativa e di spesa, entro il perentorio termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un piano triennale di razionalizzazione e ottimizzazione dell'organizzazione, delle spese e dei costi di funzionamento delle strutture regionali e degli enti strumentali che individui misure idonee e vincolanti. 2. I piani della Giunta e del Consiglio di cui al comma 1 devono, prioritariamente, riguardare gli ambiti e attenersi ai criteri di seguito indicati: a) riorganizzazione dell'ubicazione delle strutture e degli uffici regionali, al fine di concentrarli negli immobili di proprieta' regionale, razionalizzando la destinazione d'uso di questi ultimi e dismettendo progressivamente i fitti passivi che gravano sul bilancio regionale; b) regolamentazione o risoluzione delle concessioni in comodato d'uso degli immobili regionali; c) definizione, regolamentazione, attuazione e monitoraggio ai sensi del comma 455 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di un sistema centralizzato per l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi della Regione, dei suoi enti e societa' strumentali e delle sue strutture straordinarie; d) razionalizzazione e innovazione del sistema di approvvigionamento e gestione degli automezzi regionali al fine di conseguire il risparmio e la maggiore efficienza della spesa; e) razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento dei servizi di telefonia e di trasmissione dati, con l'approdo a nuove soluzioni tecniche che consentano un risparmio dei costi; f) razionalizzazione delle spese dei servizi di portierato, vigilanza, pulizia e gestione dei sistemi informatici; g) affidamento alla Regione o ai suoi enti e societa' strumentali della pubblicazione per via telematica dell'opuscolo «Sanaguida» della Sanita' campana. 3. Con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale comunicano al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo. 4. I consulenti nominati direttamente o indirettamente da un organo politico, esclusi quelli con funzioni dirigenziali, non possono svolgere, nella stessa legislatura in cui sono nominati, incarichi di Presidente di Commissione di valutazioni o di gara. I soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella situazione di cui al periodo precedente effettuano l'opzione per l'uno l'altro incarico.