(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 5-bis
                        del 4 febbraio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Contenimento e razionalizzazione della spesa regionale

   1.  Al  fine  di conseguire gli obiettivi di risparmio della spesa
regionale  indicati  dai  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica  introdotti  dalle  leggi  dello  Stato,  la  Giunta  ed  il
Consiglio regionale, ciascuno con riferimento ai rispettivi ambiti di
autonomia  finanziaria  organizzativa e di spesa, entro il perentorio
termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge, si dotano di un piano triennale di razionalizzazione
e  ottimizzazione  dell'organizzazione,  delle  spese  e dei costi di
funzionamento  delle strutture regionali e degli enti strumentali che
individui misure idonee e vincolanti.
   2.  I piani della Giunta e del Consiglio di cui al comma 1 devono,
prioritariamente,  riguardare  gli  ambiti  e attenersi ai criteri di
seguito indicati:
    a)  riorganizzazione  dell'ubicazione  delle  strutture  e  degli
uffici   regionali,   al  fine  di  concentrarli  negli  immobili  di
proprieta' regionale, razionalizzando la destinazione d'uso di questi
ultimi e dismettendo progressivamente i fitti passivi che gravano sul
bilancio regionale;
    b)  regolamentazione  o risoluzione delle concessioni in comodato
d'uso degli immobili regionali;
    c)  definizione,  regolamentazione,  attuazione e monitoraggio ai
sensi  del comma 455 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge   finanziaria   2007),   di   un   sistema  centralizzato  per
l'approvvigionamento  di  lavori,  beni  e servizi della Regione, dei
suoi enti e societa' strumentali e delle sue strutture straordinarie;
    d)    razionalizzazione    e    innovazione    del   sistema   di
approvvigionamento  e  gestione  degli automezzi regionali al fine di
conseguire il risparmio e la maggiore efficienza della spesa;
    e)  razionalizzazione  della  spesa  per l'approvvigionamento dei
servizi  di  telefonia  e di trasmissione dati, con l'approdo a nuove
soluzioni tecniche che consentano un risparmio dei costi;
    f)  razionalizzazione  delle  spese  dei  servizi  di portierato,
vigilanza, pulizia e gestione dei sistemi informatici;
    g) affidamento alla Regione o ai suoi enti e societa' strumentali
della  pubblicazione  per  via  telematica  dell'opuscolo «Sanaguida»
della Sanita' campana.
   3. Con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio regionale e
il  Presidente  della  Giunta  regionale  comunicano al Consiglio una
relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.
   4.  I  consulenti  nominati  direttamente  o  indirettamente da un
organo  politico,  esclusi  quelli  con  funzioni  dirigenziali,  non
possono  svolgere,  nella  stessa  legislatura  in cui sono nominati,
incarichi  di  Presidente  di Commissione di valutazioni o di gara. I
soggetti  che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge,
si  trovino  nella situazione di cui al periodo precedente effettuano
l'opzione per l'uno l'altro incarico.