(Pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   della  Regione  autonoma
          Trentino-Alto Adige n. 23/I/II del 3 giugno 2008)


                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Visto  l'art.  53,  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale e'
competente  a  deliberare  i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
   Visto l'art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
   Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 581 di data 14
marzo   2008,   concernente   l'approvazione   del  «Regolamento  per
l'inserimento  e  l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema
educativo  provinciale  (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto
2006, n. 5)».

                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                        Oggetto e definizioni


   1 .  Questo  regolamento,  in  attuazione dell'art. 75 della legge
provinciale  7  agosto  2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e
formazione  del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale»,
disciplina  la  promozione  e  il  sostegno  degli interventi e delle
attivita'  di  inserimento e di integrazione degli studenti stranieri
nelle  istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento,
rivolti in particolare a:
    a)   promuovere  l'accoglienza  e  l'inserimento  degli  studenti
stranieri   attraverso  l'attuazione  di  progetti  interculturali  e
l'adozione di modalita' organizzative omogenee e condivise;
    b)  promuovere  l'apprendimento e il perfezionamento della lingua
italiana da parte degli studenti stranieri;
    c)  favorire e supportare l'apprendimento e il mantenimento della
lingua madre;
    d)  adeguare  i  piani  di  studio  dell'istituzione scolastica e
formativa  provinciale,  nei limiti previsti dalla formativa vigente,
tenendo   conto   dei  percorsi  personalizzati,  anche  al  fine  di
valorizzare  le  esperienze  acquisite  dagli  studenti  nel paese di
origine;
    e) realizzare materiali e strumenti didattici idonei a facilitare
l'apprendimento   e  lo  sviluppo  personale  e  professionale  degli
studenti stranieri;
    f)  assicurare  il  pieno  diritto  allo studio e la qualita' dei
processi di integrazione in ambito scolastico e formativo;
    g)  favorire  l'utilizzazione  di  personale  specializzato anche
attraverso  lo sviluppo di competenze professionali nel settore della
facilitazione linguistica e della mediazione interculturale;
    h) favorire il riconoscimento dei titoli e delle professionalita'
gia'  acquisite da parte degli studenti stranieri, anche in relazione
all'attivazione di iniziative di educazione permanente;
    i)  promuovere  azioni  volte  a realizzare la comunicazione e le
relazioni  tra  la  scuola  e la famiglia straniera e tra la famiglia
straniera  e  la  famiglia  italiana,  rinforzando  lo sviluppo di un
approccio  interculturale  negli  studenti,  nelle  famiglie  e negli
operatori   della   scuola,  e  attivando  servizi  di  consulenza  e
coordinamento delle iniziative.
   2.  Nelle  istituzioni  scolastiche e formative della provincia di
Trento:
    a) la lingua madre dello studente straniero e' considerata lingua
prima ed e' indicata con la sigla L1;
    b)  la  lingua  italiana  insegnata  agli  studenti  stranieri e'
considerata lingua seconda ed e' indicata con la sigla L2.