(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 23/I-II del 3 giugno 2008)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53,  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige,   ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma,  numero  1,  del  medesimo  decreto del
Presidente  della  Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
   Vista la deliberazione n. 1073 di data 29 aprile 2008 con la quale
la  giunta  provinciale  ha  approvato  il  «Regolamento per favorire
l'integrazione  e  l'inclusione  degli studenti con bisogni educativi
speciali (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                            O g g e t t o

   1.  Questo  regolamento,  in  attuazione  dell'art. 74 della legge
provinciale  7  agosto  2006, n. 5 (sistema educativo di istruzione e
formazione  del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale»,
disciplina  gli  interventi  per  promuovere  il  pieno esercizio del
diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES e per
assicurare  l'integrazione  e  l'inclusione  di  tali  studenti nella
scuola, e in particolare definisce:
    a)  le  modalita'  e le procedure per l'attuazione delle misure e
dei  servizi,  anche  individualizzati  o  personalizzati,  idonei  a
garantire la piena partecipazione alle attivita' educative;
    b)   le   modalita'   di   accertamento   delle   difficolta'  di
apprendimento e dei DSA;
    c) i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse alle
istituzioni scolastiche e formative;
    d)  le  modalita' di accreditamento e individuazione dei soggetti
che  erogano i servizi previsti dall'art. 74, comma 2, lettere a), c)
e d) della legge provinciale.
   2.  Oltre  agli  interventi  previsti  da  questo regolamento, per
quanto  di  rispettiva  competenza,  la  provincia  e  le istituzioni
scolastiche  e  formative,  per  l'integrazione  e l'inclusione degli
studenti  con  BES,  nel  rispetto  delle disposizioni previste dalla
legge provinciale, provvedono in particolare:
    a)  alla  fornitura  degli  altri servizi e all'attivazione degli
altri interventi per l'esercizio del diritto allo studio, compreso il
trasporto degli studenti con BES;
    b)  all'assegnazione  e  all'utilizzazione  degli operatori delle
istituzioni scolastiche e formative;
    c) all'attivazione di contratti d'opera;
    d)  alla  ripartizione  e  all'utilizzazione  del  fondo  per  la
qualita' del sistema educativo provinciale;
    e) all'acquisizione di attrezzature specialistiche.