(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 24 aprile 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. l; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto: Vista la direttiva 91/976/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e in particolare l'art. 92 che, in attuazione della direttiva 9l/976/CEE del 12 dicembre 1991, attribuisce alle regioni la competenza ad individuare le zone vulnerabili e ad adottare programmi di azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonte agricole sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'allegato 7/A IV del decreto legislativo stesso: Visto il proprio decreto 13 luglio 2006, n. 32/R (regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991); Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 25 febbraio 2008, n. 14; Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 marzo 2008; Acquisito il parere favorevole con segnalazioni espresso dalla seconda commissione consiliare e dalla sesta commissione consiliare nella seduta congiunta del 19 marzo 2008; Dato atto dell'accoglimento di quanto segnalato dalla seconda commissione consiliare e dalla sesta commissione consiliare; Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2008, n. 274 che approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R (regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991); Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 e' aggiunta la seguente: «m-bis) allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio nuovi ai fini dell'utilizzazione agronomica quelli in esercizio dopo la data di applicazione del presente regolamento; ».