(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del
                           24 aprile 2008)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. l;
   Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto:
   Vista la direttiva 91/976/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991,
relativa  alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;
   Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152 (norme in
materia  ambientale)  e  in  particolare l'art. 92 che, in attuazione
della  direttiva  9l/976/CEE  del  12 dicembre 1991, attribuisce alle
regioni  la  competenza  ad  individuare  le  zone  vulnerabili  e ad
adottare   programmi  di  azione  obbligatori  per  la  tutela  e  il
risanamento  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti  da  fonte  agricole sulla base delle indicazioni e delle
misure di cui all'allegato 7/A IV del decreto legislativo stesso:
   Visto  il  proprio  decreto  13  luglio 2006, n. 32/R (regolamento
recante  definizione  del programma d'azione obbligatorio per le zone
vulnerabili  di  cui  all'art.  92, comma 6 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della
direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991);
   Vista  la preliminare decisione della Giunta regionale 25 febbraio
2008, n. 14;
   Acquisito  il  parere  favorevole  del  consiglio  delle autonomie
locali espresso nella seduta del 7 marzo 2008;
   Acquisito  il  parere  favorevole  con segnalazioni espresso dalla
seconda  commissione  consiliare e dalla sesta commissione consiliare
nella seduta congiunta del 19 marzo 2008;
   Dato  atto  dell'accoglimento  di  quanto  segnalato dalla seconda
commissione consiliare e dalla sesta commissione consiliare;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2008, n.
274  che  approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del
Presidente   della   giunta   regionale   13  luglio  2006,  n.  32/R
(regolamento  recante definizione del programma d'azione obbligatorio
per  le  zone  vulnerabili  di  cui  all'art. 92, comma 6 del decreto
legislativo  3  aprile  2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in
attuazione  della  direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre
1991);

                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche   all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
                       regionale n. 32/R/2006

   1.  Dopo  la  lettera  m)  del comma 1 dell'art. 2 del decreto del
Presidente  della  Giunta  regionale  n.  32/R/2006  e'  aggiunta  la
seguente:
   «m-bis)  allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio nuovi ai
fini  dell'utilizzazione  agronomica quelli in esercizio dopo la data
di applicazione del presente regolamento; ».