(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 7 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 3/1994 1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del finanziamento regionale, le province, entro il 30 aprile di ogni anno, presentano alla giunta regionale il programma annuale di gestione provinciale, che comprende gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l'attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con la specifica indicazione di quelli da realizzare mediante i comitati di gestione degli ATC. Il programma annuale di gestione da' atto dell'avvenuta trasmissione dei dati faunistici della precedente programmazione annuale.».