(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del
                           7 maggio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 3/1994

   1.  Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1994,
n.  3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio»), e' sostituito dal seguente:
   «1.  Ai fini del finanziamento regionale, le province, entro il 30
aprile  di  ogni  anno, presentano alla giunta regionale il programma
annuale  di gestione provinciale, che comprende gli interventi per la
gestione  faunistica  del  territorio  necessari per l'attuazione del
piano faunistico venatorio regionale, con la specifica indicazione di
quelli  da  realizzare  mediante i comitati di gestione degli ATC. Il
programma annuale di gestione da' atto dell'avvenuta trasmissione dei
dati faunistici della precedente programmazione annuale.».