(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 7 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 35/2000 1. L'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive) e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto e finalita). - 1. La presente legge disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalita' di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella femminile, in una prospettiva di sviluppo sostenibile. 2. Tali finalita' sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione: a) delle risorse endogene regionali: b) del sistema delle imprese; c) delle realta' istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali; d) dei fattori di competitivita' regionale con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e all'internazionalizzazione del sistema regionale. 3. La presente legge individua i principi che regolano gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive regionali, e ne promuove i contenuti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delle autonomie funzionali e di loro soggetti terzi.».