(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del
                           7 maggio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

      Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 35/2000



   1. L'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina
degli  interventi  regionali  in  materia di attivita' produttive) e'
sostituito dal seguente:
   «Art.  1  (Oggetto  e finalita). - 1. La presente legge disciplina
l'intervento  della Regione nell'economia toscana con le finalita' di
concorrere   a   consolidare,  accrescere  e  diversificare  la  base
produttiva  regionale  e  i  livelli  di occupazione, con particolare
attenzione  a  quella  femminile,  in  una  prospettiva  di  sviluppo
sostenibile.
   2.  Tali  finalita'  sono  perseguite  mediante la promozione e la
valorizzazione:
    a) delle risorse endogene regionali:
    b) del sistema delle imprese;
    c)   delle   realta'  istituzionali,  funzionali,  economiche  ed
associative locali;
    d)  dei  fattori  di  competitivita'  regionale  con  particolare
riferimento  all'innovazione  tecnologica,  formale,  organizzativa e
finanziaria e all'internazionalizzazione del sistema regionale.
   3.  La  presente  legge  individua  i  principi  che  regolano gli
interventi  di  sostegno  pubblico  per  lo  sviluppo delle attivita'
produttive  regionali,  e ne promuove i contenuti nei confronti delle
amministrazioni  pubbliche,  delle  autonomie  funzionali  e  di loro
soggetti terzi.».