(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del
                           30 maggio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  L'olivo, Olea europea L., costituisce elemento caratterizzante
il   paesaggio  e  l'ambiente  della  Regione  Abruzzo,  che  intende
tutelarne  la  presenza  sul  territorio  di propria competenza anche
mediante la conservazione e la rigenerazione, principalmente in loco,
delle  piante  adulte,  al  fine  di  recuperarle ai fini produttivi,
decorativi, di giardinaggio e per usi ambientali.