(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 30 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. L'olivo, Olea europea L., costituisce elemento caratterizzante il paesaggio e l'ambiente della Regione Abruzzo, che intende tutelarne la presenza sul territorio di propria competenza anche mediante la conservazione e la rigenerazione, principalmente in loco, delle piante adulte, al fine di recuperarle ai fini produttivi, decorativi, di giardinaggio e per usi ambientali.