(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 100 del 13 giugno 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorita' competente 1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonche' delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, quale autorita' competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzieta'. Le disposizioni del presente titolo I trovano applicazione per dodici mesi. 2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorita' di bacino e dalle province, l'Autorita' competente e' la Regione. 3. Al fine di assicurare la terzieta' dell'autorita' competente di cui al comma 2 e' individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dotata della necessaria autonomia, fermo restando quanto previsto al comma 5 in merito alle modalita' di espressione della valutazione ambientale sui piani territoriali ed urbanistici. 4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunita' montane, l'autorita' competente e' la Provincia. 5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), l'autorita' competente e' individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale. La Regione e le province si esprimono in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, dando specifica evidenza a tale valutazione.