(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del
                           18 giugno 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

     Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2003



   1. L'art. 13 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme
in  materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle
stesse   -   Altre   disposizioni  in  materia  di  sistema  pubblico
endoregionale), e' sostituito dal seguente:
   «Art.  13 (Presidente della Comunita' montana). - 1. Il Presidente
della  Comunita'  montana  e'  eletto,  a  maggioranza  assoluta, dal
Consiglio  della  Comunita' montana tra i sindaci o gli assessori dei
comuni aderenti alla Comunita' stessa.».