(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 18 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2003 1. L'art. 13 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Presidente della Comunita' montana). - 1. Il Presidente della Comunita' montana e' eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio della Comunita' montana tra i sindaci o gli assessori dei comuni aderenti alla Comunita' stessa.».