(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del 16 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 8, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «E' inoltre vietata la bruciatura dei residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti, anche in cumuli, nonche' di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.». 2. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2005, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La comunicazione deve essere esibita alle autorita' che effettuano il controllo.». 3. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2005, dopo le parole: «e dei residui colturali» aggiungere le parole: «dei residui di potatura o di decespugliamenti.». 4. Dopo il comma 10 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2005, e' aggiunto il seguente: «10-bis. Al fine di ridurre il rischio dei danni provocati dagli incendi, i proprietari, nonche' i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a colture graminacee, leguminose e foraggere, al termine della raccolta, sono obbligati ad effettuare una precesa o capezzagna o fascia parafuoco lungo il confine del proprio fondo, immediatamente dopo la trebbiatura.».