(Pubblicata nel suppl. n. 1, al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 18/I-II del 29 aprile 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto l'art. 75, comma 7-ter della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 797 di data 28 marzo 2008 recante «Modificazione del regolamento di attuazione dell'art. 75, comma 7-ter, della legge provinciale n. 10 di data 1° settembre 1998, concernente lo svolgimento di attivita' in materia funeraria», Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modificazione al comma 4 dell'art. 3 del decreto del presidente della provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg. 1. Al comma 4 dell'art. 3 del decreto del presidente della provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg. le parole: «l'accertamento di cui al comma 2 e' svolto» sono sostituite dalle seguenti: «l'accertamento di cui al comma 2, nei periodi di presenza e di reperibilita' previsti, e' svolto dal». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 11 aprile 2008 DELLAI Registrato alla Corte dei Conti il 17 aprile 2008, registro n. 1, foglio n. 9
Avvertenza: Le note riportate di seguito, redatte a cura del Servizio organizzazione e qualita' delle attivita' sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Note al titolo. L'art. 75, comma 7-ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, reca: «Al fine di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione tecnica, la provincia e' autorizzata a modificare con regolamento il medesimo decreto per disciplinare le modalita' organizzative e operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri e il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme; il medesimo regolamento individua altresi' appositi organi di consulenza tecnica per l'esercizio delle competenze della Provincia». Nota alle premesse. L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, reca: «Art. 53. Il presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta». L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», reca: «Art. 54. - Alla giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; 3) l'attivita' amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonche' il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e su- gli altri enti o istituti locali, compresa la facolta' di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo piu' rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorche' siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva». Per l'art. 75, comma 7-ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, si veda la nota al titolo. Nota all'art. 1. L'art. 3 del decreto del presidente della provincia 12 febbraio 2008, n. 5-1 12/Leg. dispone: «Art. 3. (Accertamento di morte). 1. La constatazione di morte ai sensi della normativa puo' essere effettuata rispettivamente: a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso in abitazione privata; b) dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in struttura residenziale sanitaria o sociosanitaria; c) dal medico curante nel caso di decesso in struttura residenziale socio assistenziale; d) da ogni altro medico che sia stato chiamato a intervenire. 2. L'accertamento della realta' della morte, decorse 15 ore dal decesso attestato dal certificato necroscopico, e' effettuato da medici dipendenti dall'azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati. 3. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso l'abitazione privata ove e' avvenuto il decesso, l'accertamento previsto dal comma 2 puo' essere svolto anche da medici di medicina generale. 4. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso le strutture residenziali sanitarie private o presso le strutture socio-sanitarie, l'accertamento di cui al comma 2, nei periodi di presenza e di reperibilita' previsti e' svolto dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato.».