(Pubblicata nel suppl. n. 1, al Bollettino ufficiale
  della Regione Trentino Alto Adige n. 18/I-II del 29 aprile 2008)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del
presidente   della   Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante
«Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
   Visto  l'art. 75, comma 7-ter della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10;
   Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 797 di data 28
marzo  2008  recante  «Modificazione  del  regolamento  di attuazione
dell'art.  75,  comma 7-ter, della legge provinciale n. 10 di data 1°
settembre  1998,  concernente  lo svolgimento di attivita' in materia
funeraria»,

                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
   Modificazione al comma 4 dell'art. 3 del decreto del presidente
           della provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

   1.  Al  comma  4  dell'art.  3  del  decreto  del presidente della
provincia  12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg. le parole: «l'accertamento
di  cui  al  comma  2  e'  svolto»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«l'accertamento  di  cui  al  comma  2,  nei periodi di presenza e di
reperibilita' previsti, e' svolto dal».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Trento, 11 aprile 2008
                               DELLAI
  Registrato  alla  Corte dei Conti il 17 aprile 2008, registro n. 1,
foglio n. 9
 
          Avvertenza:
             Le  note  riportate  di  seguito,  redatte  a  cura  del
          Servizio   organizzazione   e   qualita'   delle  attivita'
          sanitarie  della Provincia Autonoma di Trento, non incidono
          sul  valore  e  sull'efficacia  del  regolamento annotato e
          degli atti trascritti.
          Note al titolo.
             L'art.  75,  comma  7-ter,  della  legge  provinciale 11
          settembre  1998,  n.  10,  reca:  «Al  fine  di adeguare le
          previsioni  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
          285  del  1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione
          tecnica,  la  provincia  e'  autorizzata  a  modificare con
          regolamento   il   medesimo  decreto  per  disciplinare  le
          modalita'    organizzative    e   operative   inerenti   la
          certificazione  di  morte,  la  chiusura  dei  feretri e il
          trattamento,  il  trasporto,  l'esumazione,  l'inumazione e
          l'estumulazione   delle   salme;  il  medesimo  regolamento
          individua  altresi'  appositi  organi di consulenza tecnica
          per l'esercizio delle competenze della Provincia».
          Nota alle premesse.
             L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          agosto  1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico
          delle  leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
          per  il  Trentino-Alto  Adige», come modificato dall'art. 4
          della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, reca:
             «Art.  53.  Il presidente della provincia emana, con suo
          decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta».
             L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          agosto  1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico
          delle  leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
          per il Trentino-Alto Adige», reca:
             «Art. 54. - Alla giunta provinciale spetta:
              1)  la  deliberazione dei regolamenti per la esecuzione
          delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
              2)  la deliberazione dei regolamenti sulle materie che,
          secondo  l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta'
          regolamentare delle province;
              3) l'attivita' amministrativa riguardante gli affari di
          interesse provinciale;
              4)  l'amministrazione  del  patrimonio della provincia,
          nonche'  il  controllo  sulla  gestione di aziende speciali
          provinciali per servizi pubblici;
              5)  la  vigilanza  e  la  tutela  sulle amministrazioni
          comunali,  sulle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
          beneficenza,  sui  consorzi e su- gli altri enti o istituti
          locali,  compresa la facolta' di sospensione e scioglimento
          dei  loro  organi  in  base alla legge. Nei suddetti casi e
          quando  le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi
          motivo  di  funzionare spetta anche alla giunta provinciale
          la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella
          provincia  di  Bolzano,  nel  gruppo  linguistico che ha la
          maggioranza  degli  amministratori  in seno all'organo piu'
          rappresentativo  dell'ente.  Restano riservati allo Stato i
          provvedimenti  straordinari  di  cui  sopra allorche' siano
          dovuti  a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano
          a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
              6)  le  altre attribuzioni demandate alla provincia dal
          presente  statuto o da altre leggi della Repubblica o della
          regione;
              7)  l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di
          competenza  del  consiglio da sottoporsi per la ratifica al
          consiglio stesso nella sua prima seduta successiva».
             Per  l'art.  75, comma 7-ter, della legge provinciale 11
          settembre 1998, n. 10, si veda la nota al titolo.
          Nota all'art. 1.
             L'art.  3  del decreto del presidente della provincia 12
          febbraio 2008, n. 5-1 12/Leg. dispone:
             «Art. 3. (Accertamento di morte). 1. La constatazione di
          morte  ai  sensi  della  normativa  puo'  essere effettuata
          rispettivamente:
              a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso
          in abitazione privata;
              b)  dal  direttore  o  dal  coordinatore sanitario o da
          altro  medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in
          struttura residenziale sanitaria o sociosanitaria;
              c)  dal medico curante nel caso di decesso in struttura
          residenziale socio assistenziale;
              d)  da  ogni  altro  medico  che  sia  stato chiamato a
          intervenire.
             2.  L'accertamento della realta' della morte, decorse 15
          ore  dal decesso attestato dal certificato necroscopico, e'
          effettuato  da  medici  dipendenti dall'azienda provinciale
          per i servizi sanitari allo scopo incaricati.
             3.  Nel  caso  di permanenza della salma per le onoranze
          funebri  presso  l'abitazione  privata  ove  e' avvenuto il
          decesso,  l'accertamento  previsto  dal comma 2 puo' essere
          svolto anche da medici di medicina generale.
             4.  Nel  caso  di permanenza della salma per le onoranze
          funebri  presso le strutture residenziali sanitarie private
          o  presso  le  strutture socio-sanitarie, l'accertamento di
          cui  al comma 2, nei periodi di presenza e di reperibilita'
          previsti   e'  svolto  dal  direttore  o  dal  coordinatore
          sanitario o da altro medico dai medesimi delegato.».