(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       29 del 15 luglio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni

   1.  In  attuazione  di  quanto  disposto dall'art. 2, comma primo,
lettera  h),  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dal decreto legislativo 11
febbraio  1998,  n.  79  (Norme  di attuazione dello statuto speciale
della  regione  Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da
sci  ed  innevamento  artificiale),  la  presente legge disciplina la
concessione,  la  costruzione,  la  modifica  e  l'esercizio di linee
funiviarie  adibite al trasporto in servizio pubblico di persone o di
persone, cose e animali.
   2.  Sono  considerate  linee funiviarie quelle realizzate da uno o
piu'  impianti  a  fune adibiti al trasporto di persone o di persone,
cose   e   animali,   collegati  in  successione  o  in  parallelo  e
funzionalmente  interdipendenti, che usufruiscono di una o piu' funi,
impiegate   come   vie   di   corsa,  organi  di  trazione  o  organi
portanti-traenti.
   3. Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie
ed   in  particolare  quelle  destinate  al  trasporto,  con  offerta
indifferenziata, dei clienti degli alberghi o in generale di esercizi
pubblici  di tipo ricettivo, commerciale o sportivo, degli ospiti dei
convitti,  collegi e comunita' in genere e degli allievi delle scuole
di  sci,  ancorche'  in  uso  gratuito  o  gestite  dai  titolari dei
rispettivi  esercizi.  Non  sono,  invece,  considerate  in  servizio
pubblico    le   linee   funiviarie   utilizzate   gratuitamente   ed
esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di
servizio,  da  ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi
occasionalmente della linea per assistenza medica, pubblica sicurezza
o simili.
   4.  Sono considerati impianti a fune adibiti al trasporto pubblico
di  persone  gli  impianti  costituiti da vari componenti progettati,
costruiti,  assemblati  e  messi  in servizio, al fine di fornire con
offerta  indifferenziata un servizio di trasporto di persone. In tali
impianti,  installati  nel  loro sito, le persone sono trasportate da
veicoli  oppure  da  dispositivi  di  traino, mossi o sospesi da funi
disposte lungo il tracciato.
   5. Ai fini della presente legge, si considerano impianti a fune:
    a)  le  funicolari  terrestri  e gli altri impianti i cui veicoli
sono  portati  da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati
da una o piu' funi;
    b)  le  funivie,  i  cui veicoli sono portati e trainati da una o
piu' funi, comprese le cabinovie e le seggiovie;
    c)  le  sciovie,  slittinovie e simili, che trainano mediante una
fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;
    d)  gli  ascensori  inclinati trainati mediante una o piu' funi e
appartenenti alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), o
facenti parte di un sistema di linee di cui all'art. 2, comma 2;
    e) le tranvie a funi di tipo tradizionale.