(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 29 del 15 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma primo, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), la presente legge disciplina la concessione, la costruzione, la modifica e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone o di persone, cose e animali. 2. Sono considerate linee funiviarie quelle realizzate da uno o piu' impianti a fune adibiti al trasporto di persone o di persone, cose e animali, collegati in successione o in parallelo e funzionalmente interdipendenti, che usufruiscono di una o piu' funi, impiegate come vie di corsa, organi di trazione o organi portanti-traenti. 3. Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie ed in particolare quelle destinate al trasporto, con offerta indifferenziata, dei clienti degli alberghi o in generale di esercizi pubblici di tipo ricettivo, commerciale o sportivo, degli ospiti dei convitti, collegi e comunita' in genere e degli allievi delle scuole di sci, ancorche' in uso gratuito o gestite dai titolari dei rispettivi esercizi. Non sono, invece, considerate in servizio pubblico le linee funiviarie utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per assistenza medica, pubblica sicurezza o simili. 4. Sono considerati impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone gli impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio, al fine di fornire con offerta indifferenziata un servizio di trasporto di persone. In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate da veicoli oppure da dispositivi di traino, mossi o sospesi da funi disposte lungo il tracciato. 5. Ai fini della presente legge, si considerano impianti a fune: a) le funicolari terrestri e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o piu' funi; b) le funivie, i cui veicoli sono portati e trainati da una o piu' funi, comprese le cabinovie e le seggiovie; c) le sciovie, slittinovie e simili, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata; d) gli ascensori inclinati trainati mediante una o piu' funi e appartenenti alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), o facenti parte di un sistema di linee di cui all'art. 2, comma 2; e) le tranvie a funi di tipo tradizionale.