(Pubblicata  nel  Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       28 dell'8 luglio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto

   1.  La  Regione,  nel rispetto dei principi fondamentali di cui al
decreto   legislativo  19  agosto  2005,  n.  192  (attuazione  della
direttiva    2002/91/CE    relativa    al    rendimento    energetico
nell'edilizia),   ed   in  linea  con  la  direttiva  2006/32/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 5 aprile 2006, concernente
l'efficienza  degli  usi  finali dell'energia e i servizi energetici,
promuove    e    incentiva   la   sostenibilita'   energetica   nella
progettazione,  realizzazione ed uso delle opere edilizie pubbliche e
private  ed  il  miglioramento  delle  prestazioni  energetiche degli
edifici  esistenti,  tenendo  conto  in  particolare delle condizioni
climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione
e  l'integrazione  delle  fonti  rinnovabili  e  la  diversificazione
energetica, privilegiando le tecnologie a minore impatto ambientale.
   2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione disciplina:
    a)   le  metodologie  per  la  determinazione  delle  prestazioni
energetiche degli edifici;
    b)  i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di
prestazione energetica degli edifici;
    c)  i  criteri,  le  caratteristiche e gli ambiti di applicazione
della certificazione energetica degli edifici;
    d)  i  criteri  di accreditamento e i requisiti professionali dei
soggetti  abilitati  al  rilascio  dell'attestato  di  certificazione
energetica degli edifici;
    e)  le  modalita'  di  costituzione  e  di  gestione  del catasto
energetico degli edifici;
    f)  gli obiettivi per il miglioramento dell'efficienza energetica
del parco edilizio;
    g) le forme di incentivazione economica;
    h)  le  iniziative  di  informazione e di sensibilizzazione degli
utenti  finali  e e l'aggiornamento degli operatori del settore e dei
soggetti di cui alla lettera d);
    i)  la  raccolta,  l'elaborazione e l'utilizzo delle informazioni
contenute negli attestati di certificazione energetica degli edifici,
anche  al fine di aggiornare la programmazione energetica regionale e
di monitorare l'applicazione della presente legge.