(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 6 agosto 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 22 del 20 agosto 2007 recante «Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»; Visto il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalita' per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversita' atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici», emanato con proprio decreto 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres.; Visto in particolare l'art. 9 che richiama il regolamento (CE) n. 1860/2004 della commissione del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 325 del 28 ottobre 2004; Visto il nuovo regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337 del 21 dicembre 2007, in vigore dal 28 dicembre 2007, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2008 il regolamento (CE) n. 1860/2004; Visto in particolare l'art. 6 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 1535/2007 in base al quale: «Gli aiuti de minimis concessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della produzione dei prodotti agricoli fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano non corrispondere a tutti i criteri dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato e non essere pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato»; Ritenuto quindi, di dover adeguare il citato regolamento emanato con proprio decreto 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres. alla nuova normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore della produzione di prodotti agricoli, entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, ossia entro il 28 giugno 2008; Vista la deliberazione della giunta regionale 12 giugno 2008, n. 1080 con la quale e' stato approvato il regolamento avente ad oggetto: «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalita' per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversita' atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Decreta: 1. E' emanato per le motivazioni esposte in premessa, il regolamento avente ad oggetto: «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalita' per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversita' atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO