(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

        Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9
                    della direttiva n. 79/409/CEE

   1.  Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui
all'art.  9,  comma  1,  lettere  a),  b),  e  c), della direttiva n.
79/409/CEE  concernente  la conservazione degli uccelli selvatici, da
attuarsi  nell'ambito  di  applicazione  delle disposizioni contenute
nell'art.  1, commi 3 e 4, e nell'art. 9 della legge dell'11 febbraio
1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e  per  il  prelievo  venatorio),  nonche' nell'art. 16 della legge 4
febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia
al  processo  normativo  dell'Unione  europea  e  sulle  procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari) e nell'art. 9 della convenzione
di  Berna  del  19  settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto
1981,  n. 503 (ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla
conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente  naturale  in
Europa), vengono attuati nella Regione Lombardia, in conformita' alla
legge  3  ottobre  2002,  n. 221 (integrazioni alla legge 11 febbraio
1992,  n.  157,  in  materia di protezione della fauna selvatica e di
prelievo   venatorio,  in  attuazione  dell'art.  9  della  direttiva
79/409/CEE), con la presente legge.