(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Abruzzo n. 4
                  straordinario del 22 luglio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

   1.   (Disposizioni  generali).  La  presente  legge  stabilisce  i
principi   e  le  norme  che  regolano  l'esercizio  delle  attivita'
commerciali   di   vendita   al   dettaglio   e   all'ingrosso  e  la
somministrazione  di  alimenti e bevande nel territorio della Regione
Abruzzo,  nonche'  gli  orari  di  apertura e di chiusura al pubblico
degli  esercizi  di  vendita  al  dettaglio  e dei pubblici esercizi.
Definisce,  altresi',  gli indirizzi generali e la programmazione per
l'insediamento  delle  attivita'  commerciali  e  degli  esercizi  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Recepisce,  inoltre,  le
disposizioni  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223 (disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) cosi' come modificato
dalla  legge  di  conversione 4 agosto 2006, n. 248 e le disposizioni
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (misure urgenti per la tutela
dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza, lo sviluppo di
attivita'  economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione   tecnico   professionale   e   la   rottamazione  di
autoveicoli)  cosi'  come  modificato  dalla  legge  di conversione 2
aprile 2007, n. 40.
   2.  (Liberta'  d'impresa).  L'attivita'  commerciale  si fonda sul
principio  della  liberta'  di  iniziativa economica privata ai sensi
dell'art.  41  della  Costituzione  ed e' esercitata nel rispetto dei
principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme
per la tutela della concorrenza e del mercato.
   3.  (Disciplina delle attivita' commerciali: definizioni). Ai fini
della presente legge si intendono:
    a)  per  commercio  all'ingrosso,  l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente  acquista  merci  in  nome e per conto proprio e le
rivende  ad  altri  commercianti,  all'ingrosso  o al dettaglio, o ad
utilizzatori  professionali,  o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita'   puo'   assumere   la   forma  di  commercio  interno,  di
importazione o di esportazione;
    b)  per  commercio  al  dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente  acquista  merci  in  nome e per conto proprio e le
rivende,  su  aree  private  in  sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale;
    c)  per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area
destinata   alla   vendita,   compresa  quella  occupata  da  banchi,
scaffalature  e  simili. Non costituisce superficie di vendita quella
destinata  a  magazzini,  depositi,  locali  di lavorazione, uffici e
servizi.   La   superficie  di  vendita  di  merci  ingombranti,  non
facilmente   amovibili   ed   a   consegna   differita   (mobilifici,
concessionarie  di  automobili e di altri veicoli a motore, rivendite
di  legnami,  materiali  edili,  tipologie simili alle precedenti) e'
calcolata  in  misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione
aperta  al pubblico. In tali esercizi non possono essere introdotte o
vendute  merci  diverse  da  quelle  aventi  le caratteristiche sopra
tassativamente  indicate,  salvo  che  si  chiedano  e  ottengano  le
autorizzazioni   prescritte   dagli   articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa
al  settore  del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15  marzo  1997,  n.  59)  per  l'intera  ed  effettiva superficie di
vendita.  Nei  casi  di  vendita non autorizzata di merci diverse, si
applicano le sanzioni di cui al comma 139 della presente legge.
    d)  per  esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita
non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore
a  10.000  abitanti  e  a 250 mq nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti;
    e)  per medie superfici di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore  ai limiti di cui al punto d) cosi' classificati in ragione
della popolazione residente:

=====================================================================
     Tipologia di     |      Comune con      | Comune con popolazione
esercizio delle medie |  popolazione sino a  |  superiore a 10.000
 superfici di vendita |   10.000 abitanti    |       abitanti
=====================================================================
                      | Superficie           | Superficie
                      |delleesercizio        |dell'esercizio
---------------------------------------------------------------------
 M1                   |da 151 mq. a 300 mq   |da 251 mq a 600 mq
---------------------------------------------------------------------
M2                    |da 301 mq a 600 mq    |da 601 mq a 1500 mq
---------------------------------------------------------------------
M3                    |da 601 mq a 1500 mq   |da 1501 mq a 2500 mq

   f)  per grandi superfici di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore  ai  limiti  massimi  relativi  alle tipologie M3 di cui al
punto e);
    g)  per  centro commerciale, una media o una grande superficie di
vendita  nella  quale  piu'  esercizi  commerciali  per la vendita al
dettaglio  sono  inseriti  in  una  unica  struttura  a  destinazione
specifica  e che comunque usufruiscono in comune di parti accessibili
al  pubblico, accessi, servizi, viabilita', parcheggi e spazi gestiti
unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita
di  un  centro  commerciale  si intende quella risultante dalla somma
delle  superfici  di  vendita  degli  esercizi  al  dettaglio in esso
presenti;
    h)  per outlet una media o una grande superficie di vendita nella
quale   uno   o   piu'  imprenditori  rivendono  professionalmente  e
continuativamente  al  consumatore  finale merceologie che sono state
prodotte  almeno  dodici  mesi  prima  della  data  dell'inizio della
vendita  stessa,  dimostrabile dalla documentazione di acquisto della
merce,  o  che  presentano  difetti  non  occulti di produzione e che
comunque non siano state introdotte nei canali distributivi classici;
    i)  per «factory outlet center» una media o una grande superficie
di  vendita  composta  da  esercizi  commerciali,  come definiti alla
precedente  lettera  h),  la cui superficie di vendita complessiva e'
pari  o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del
centro commerciale stesso;
    j)  per esercizio specializzato una media o una grande superficie
di vendita in cui e' prevista la vendita di un unico marchio relativo
ad  uno  o  piu'  settori  non  alimentari  a  grande  fabbisogno  di
superficie:  autoveicoli,  motoveicoli, nautica, mobili, arredamento,
illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio;
    k)  per  parco  commerciale l'aggregazione di tre o piu' esercizi
commerciali  di  grandi superfici di vendita situati in edifici anche
distinti e separati da viabilita' purche' ricadenti in area omogenea;
    l)  per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi
e  non  omogenei,  sviluppatisi  nel tempo anche senza programmazione
unitaria,  concepiti  come  spazi  unici, con traffico parzialmente o
totalmente  limitato,  ove  opera, anche in forma di associazione, un
insieme   di  esercizi  commerciali,  esercizi  di  somministrazione,
strutture  ricettive,  attivita'  artigianali  e  di  servizio,  aree
mercatali   ed   eventualmente  integrati  da  aree  di  sosta  e  di
accoglienza e da sistemi di accessibilita' comuni;
    m) per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il
commercio   al   dettaglio   di  prodotti  del  settore  merceologico
alimentare,  unitamente  ad almeno tre diverse attivita' commerciali,
economiche, amministrative o di servizi complementari.
    n) per forme speciali di vendita al dettaglio:
     1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese,
pubblici  o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a
circoli  privati,  nonche'  la vendita nelle scuole, negli ospedali e
nelle  strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno
titolo ad accedervi;
     2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
     3)  la  vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione;
     4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;
    o)  per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il
consumo  sul  posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti
consumano  i  prodotti  nei locali dell'esercizio o in una superficie
aperta  al  pubblico,  intesa  come adiacente o pertinente al locale,
appositamente    attrezzati    e   gestiti   per   la   funzionalita'
dell'esercizio;
    p)    per   superficie   di   somministrazione,   la   superficie
appositamente    attrezzata    per    essere    utilizzata   per   la
somministrazione.   Rientra   in  essa  l'area  occupata  da  banchi,
scaffalature,  tavoli,  sedie,  panche  e  simili,  nonche' lo spazio
funzionale  esistente  tra  dette  strutture.  Non  vi rientra l'area
occupata  da  magazzini,  depositi,  locali  di  lavorazione, cucine,
uffici e servizi;
    q)  per  impianti  ed  attrezzature  di somministrazione, tutti i
mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti
e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera n);
    r)  per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque
pertinente  al  locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in
concessione  o  autorizzazione  temporanea  se  pubblica o comunque a
disposizione dell'operatore, se privata;
    s)  per  somministrazione  presso  il  domicilio del consumatore,
l'organizzazione  di  un  servizio  di somministrazione di alimenti e
bevande   rivolto  esclusivamente  al  consumatore  stesso,  ai  suoi
familiari  ed  alle  persone invitate, svolto presso l'abitazione del
consumatore  nonche'  nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi
di  lavoro,  studio,  per  lo  svolgimento  di cerimonie, convegni ed
attivita' similari;
    t)  per  somministrazione  di  alimenti e bevande in esercizi non
aperti  al  pubblico  l'attivita' svolta nelle mense aziendali, negli
spacci  annessi  ad  aziende,  amministrazioni,  enti  e  scuole,  in
strutture  dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o
tramite  l'opera  di  altro  soggetto  con  il quale si sia stipulato
apposito contratto.
   4.  (Ambito  di  applicazione).  Le  disposizioni  contenute nella
presente legge non si applicano:
    a)  ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni
assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968,
n.  475  (norme  concernenti  il  servizio  farmaceutico)  da  ultimo
modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (norme di riordino del
settore   farmaceutico),   qualora  vendano  esclusivamente  prodotti
farmaceutici,  specialita'  medicinali,  dispositivi medici e presidi
medico-chirurgici;
    b)  ai  titolari  di  rivendite  di  generi di monopolio, qualora
vendano  esclusivamente  generi  di  monopolio  di  cui alla legge 22
dicembre 1957, n. 1293 (organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita  dei  generi  di  monopolio)  come modificata dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  14 ottobre 1958, n. 1074 e dal decreto
del   Presidente   della   Repubblica   15   dicembre  2003,  n.  385
(approvazione  del regolamento di esecuzione, della legge 22 dicembre
1957,  n.  1293,  sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio);
    c)  agli  imprenditori  agricoli  che  esercitano  la vendita dei
propri  prodotti  ai  sensi  dell'art.  4  del decreto legislativo 18
maggio  2001,  n.  228  (orientamento  e  modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
    d)  agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5, comma 1,
della  legge  8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato),
modificato  dall'art.  13  della  legge  5  marzo 2001, n. 57, per la
vendita  nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei
beni  di  produzione  propria, ovvero per la fornitura al committente
dei  beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del
servizio;
    e)  agli  industriali,  per la vendita nei locali di produzione o
nei  locali  a  questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purche' i
locali  di  vendita  non  superino  le  dimensioni di un esercizio di
vicinato;
    f)  ai  pescatori  e  alle  cooperative  di pescatori, nonche' ai
cacciatori,   singoli  o  associati,  che  vendano  al  pubblico,  al
dettaglio,   la   cacciagione   e   i   prodotti  ittici  provenienti
esclusivamente  dall'esercizio  della  loro  attivita' e a coloro che
esercitano  la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente
raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti
di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
    g)  a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte,
nonche'  dell'ingegno  a  carattere  creativo,  comprese  le  proprie
pubblicazioni  di  natura scientifica o informativa, realizzate anche
mediante supporto informatico;
    h)  alla  vendita  dei  beni  del  fallimento effettuata ai sensi
dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio-decreto 16 marzo
1942,  n.  267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione   controllata   e   della   liquidazione  coatta
amministrativa);
    i) all'attivita'  di  vendita  effettuata  durante  il periodo di
svolgimento  delle  fiere  campionarie  e  delle  mostre di prodotti,
all'uopo  autorizzate, nei confronti dei visitatori, purche' riguardi
le  sole  merci  oggetto  delle  manifestazioni  e  non duri oltre il
periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
    j) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle
quali   partecipano   lo   Stato  e  enti  territoriali  che  vendano
pubblicazioni  o  altro  materiale  informativo,  anche  su  supporto
informatico,  di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto
della loro attivita';
    k)   alle   attivita'  disciplinate  dalle  vigenti  disposizioni
regionali in materia di agriturismo;
     l) alle   attivita'   disciplinate  dalle  vigenti  disposizioni
regionali    in    materia    di   strutture   turistico-alberghiere,
limitatamente  alla  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  alle
persone  alloggiate,  ai  loro  ospiti  ed a coloro che sono ospitati
nella  struttura  ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
organizzati;
    m)  alle  attivita'  di  somministrazione  di ali-menti e bevande
effettuate  ai  sensi  dell'art.  2  del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (regolamento recante semplificazione
del   procedimento   per   il   rilascio   dell'autorizzazione   alla
somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
    n)  alle  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti e bevande
effettuate  ai  sensi  della  legge  regionale  28 aprile 1995, n. 75
(disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);
    o)   alle   attivita'   di   somministrazione   svolte  in  forma
completamente  gratuita,  come  assaggio di alimenti e bevande a fini
promozionali;
    p)   alla  vendita  di  latte  fresco  crudo  effettuata  tramite
distributori automatici autorizzati;
    q) ai titolari di vendita esclusiva di carburanti.
   5.  (Settori  merceologici  relativi  al  commercio al dettaglio e
all'ingrosso   a   posto   fisso).  Ai  sensi  della  presente  legge
l'attivita'  commerciale  all'ingrosso  o  al dettaglio in sede fissa
puo'   essere   esercitata   con   riferimento  ai  seguenti  settori
merceologici:
    a) alimentare;
    b) non alimentare;
    c) misti.
   6.   (Requisiti   morali).   Non  possono  esercitare  l'attivita'
commerciale di cui al comma 1:
    a)  coloro  che  sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
    b)   coloro  che  sono  stati  dichiarati  delinquenti  abituali,
professionali   o   per  tendenza,  salvo  che  abbiano  ottenuto  la
riabilitazione;
    c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una  condanna  a  pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto
non colposo;
    d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
titolo  VIII,  capo  II,  ovvero  per  uno dei delitti previsti dagli
articoli  628,  629,  641,  644,  648,  648-bis,  dall'art. 216 regio
decreto  n.  267/1942  o  di  cui  al  libro II titolo XII del codice
penale;
    e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una  condanna  per  reati  contro  l'igiene  e  la  sanita' pubblica,
compresi  i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice
penale;
    f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
due   o   piu'   condanne,   nel  quinquennio  precedente  all'inizio
dell'esercizio   dell'attivita',   per   delitti   di   frode   nella
preparazione  o  nel  commercio  degli  alimenti,  previsti  da leggi
speciali;
    g)  coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di  cui  alla  legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione
nei  confronti  delle  persone  pericolose  per la sicurezza e per la
pubblica moralita) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n.
128  o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste
dalla  legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) da
ultimo  modificata  dalla  legge  11  agosto 2003, n. 228 ovvero sono
sottoposti a misure di sicurezza.
   7.  (Requisiti  morali).  Non  possono  esercitare  l'attivita' di
somministrazione  di  alimenti  e bevande coloro che si trovano nelle
condizioni  di cui al comma 6 o hanno riportato, con sentenza passata
in  giudicato,  una condanna per reati contro la moralita' pubblica e
il buon costume.
   8.  (Requisiti morali). Il divieto di esercizio dell'attivita', ai
sensi  del  comma 6, lettere c), d), e), f) e del comma 7 permane per
la  durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
tre  anni  decorre  dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  della
sentenza.  Qualora  sia  stata  concessa  la sospensione condizionale
della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attivita'.
   9.  (Requisiti  morali).  In  caso  di  societa',  associazioni  o
organismi  collettivi,  i  requisiti  di  onorabilita'  devono essere
posseduti  dal  legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta
all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art.
2, comma 3, de decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n.   252  (regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle
informazioni antimafia).
   10.  (Requisiti  professionali  per  le  attivita' di commercio al
dettaglio   e   per  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande).
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' commerciale relativa
al   settore  merceologico  alimentare  e  alla  somministrazione  di
alimenti  e  bevande  e'  consentito  a chi e' in possesso di uno dei
seguenti requisiti professionali:
    a)   relativamente   all'esercizio  delle  attivita'  commerciali
alimentari:
     1)  avere  frequentato con esito positivo un corso di formazione
professionale  per  il  commercio  relativo  al  settore merceologico
alimentare,  come  disciplinato dalla vigente normativa in materia di
formazione professionale;
     2)  avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio,  l'attivita'  di  vendita all'ingrosso o al dettaglio di
prodotti  alimentari,  o  avere prestato la propria opera, per almeno
due   anni   nell'ultimo   quinquennio,   presso   imprese  esercenti
l'attivita'   nel  settore  alimentare,  in  qualita'  di  dipendente
qualificato    addetto    alla    vendita,    alla   preparazione   o
all'amministrazione  o in qualita' di socio lavoratore di cooperativa
o,  se  trattasi  di  coniuge, parente o affine, entro il terzo grado
dell'imprenditore,  in  qualita'  di coadiutore familiare, comprovata
dall'iscrizione  all'Istituto  nazionale  per  la  previdenza sociale
(INPS);
     3)  essere  stato  iscritto  al  registro esercenti il commercio
(REC)  di  cui  alla  legge  11  giugno  1971, n. 426 (disciplina del
commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere
a),  b),  c)  dell'art.  12,  comma  2  del  decreto  ministeriale n.
375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per
perdita dei requisiti;
     4)   essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  scienze
dell'alimentazione  o  di  diploma  di  istituto alberghiero o titoli
europei equipollenti;
    b) relativamente all'esercizio dell'attivita' di somministrazione
di alimenti e bevande:
     1)  avere  frequentato con esito positivo un corso di formazione
professionale  per  la  somministrazione  di  alimenti e bevande come
disciplinato   dalla  vigente  normativa  in  materia  di  formazione
professionale  ovvero  essere  in  possesso di un diploma di istituto
secondario  o universitario attinente all'attivita' di preparazione e
somministrazione di bevande e alimenti;
     2)  avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio    precedente    l'avvio    dell'attivita'   commerciale,
l'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  o  avere
prestato   la   propria   opera,  per  almeno  due  anni  nell'ultimo
quinquennio   precedente   l'avvio   dell'attivita',  presso  imprese
esercenti  l'attivita' nel settore della somministrazione di alimenti
e  bevande,  in  qualita'  di  dipendente  qualificato  addetto  alla
somministrazione   o  all'amministrazione  o  in  qualita'  di  socio
lavoratore di cooperativa o se trattasi di coniuge, parente o affine,
entro  il  terzo  grado  dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore
familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
     3)  essere  stato  iscritto  al  registro esercenti il commercio
(REC)  di  cui  alla  legge  11  giugno  1971, n. 426 (disciplina del
commercio), per attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti
e  bevande  o  alla  sezione  speciale  del  medesimo registro per la
gestione  di  impresa  turistica,  salvo  cancellazione  dal medesimo
registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
     4)  e  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea in scienze
dell'alimentazione  o  di  diploma  di  istituto alberghiero o titoli
europei equipollenti.
   11.   (Commercio   al  dettaglio  in  sede  fissa:  finalita).  La
programmazione  regionale ha durata di tre anni. A tal fine la giunta
regionale,  per  il tramite della direzione attivita' produttive, nel
rispetto   dell'art.   41   del  vigente  statuto  regionale,  almeno
centoventi  giorni  prima  della  scadenza  del  termine temporale di
programmazione,  trasmette  al  consiglio  regionale, una proposta di
aggiornamento,  sentite  le organizzazioni regionali di categoria del
commercio,  aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative
a livello nazionale. La programmazione regionale persegue le seguenti
finalita':
    a)   realizzare   le   condizioni  di  massimo  vantaggio  per  i
consumatori mediante la diversificazione delle strutture distributive
sia  per  tipologie  che  per  dimensioni,  attraverso una efficiente
articolazione   e   attraverso  una  distribuzione  territoriale  che
garantisca  la  piu' comoda accessibilita' e fruibilita' del servizio
reso;
    b)  incrementare  la  produttivita'  del  settore  attraverso uno
sviluppo armonico e un processo di innovazione che, pur tutelando per
il  periodo  della  programmazione  le  micro  imprenditorialita' del
sistema  distributivo,  non  pregiudichi  un  razionale  processo  di
ristrutturazione  e  di ammodernamento necessario per il mantenimento
della  concorrenzialita'  intra  e  interregionale, per una effettiva
garanzia e tutela del cittadino consumatore e dei lavoratori;
    c)  assicurare  la  sostenibilita'  ambientale  e  sociale  della
distribuzione commerciale.
   12.  (Obiettivi).  La  Regione,  tenendo  conto delle peculiarita'
proprie  del  sistema  distributivo e delle specifiche condizioni del
sistema  insediativo  regionale, definisce gli indirizzi generali per
l'insediamento  delle  attivita'  commerciali  perseguendo i seguenti
obiettivi:
    a)  raccordare  la  rete  commerciale  alla  distribuzione  della
popolazione  ed  alla  mobilita'  della  stessa riducendo gli effetti
dell'impatto  territoriale  ed  ambientale  e  socio-economico  degli
esercizi  commerciali e limitando i fenomeni di congestionamento e di
eccessiva    concentrazione    dell'offerta,   tenuto   conto   delle
peculiarita' geografiche, morfologiche e infrastrutturali;
    b) valorizzare, promuovere, riqualificare e salvaguardare la rete
distributiva  esistente  nelle  zone urbane, nei centri storici e nei
centri  minori,  compresi  quelli  montani  anche  attraverso  attive
politiche di sostegno;
    c)  potenziare  ed  ottimizzare  il  tessuto economico, sociale e
culturale sia nei centri storici, sia nelle zone rurali e di montagna
mediante   l'individuazione  di  incentivi  ed  eventuali  deroghe  e
mediante la promozione di centri polifunzionali e la riqualificazione
professionale;
    d)  favorire  i  processi di riconversione e di innovazione della
rete  distributiva  attraverso  i  processi che agevolino fenomeni di
accorpamento  di  esercizi esistenti e iniziative di aggregazioni tra
commercianti   per   promuovere   processi  di  ristrutturazione,  di
efficienza   logistica,  commerciale  e  promozionale  della  rete  e
sviluppare  occupazione  a  tempo indeterminato, la conciliazione dei
tempi  di vita e di lavoro e imprenditoria diffusa e riqualificazione
professionale anche sotto un profilo piu' strettamente manageriale;
    e)  coordinare l'attivita' urbanistica e programmatica degli enti
preposti  al  fine  di  un  impiego razionale delle aree di specifica
destinazione  commerciale  nonche'  quelle  derivanti dal recupero di
aree   non  attivate  e  di  contenitori  dismessi  aventi  specifica
destinazione ad uso commerciale;
    f) sviluppare una programmazione articolata di tutti gli enti che
concorrono  alla formazione della procedura amministrativa al fine di
garantire un procedimento coordinato, condiviso e sinergico;
    g)  garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata
delle  diverse  forme  distributive,  una  possibilita'  di scelta in
ambito  concorrenziale, favorendo, di conseguenza sia il contenimento
dei  prezzi  sia  il  corretto  equilibrio  tra  attivita' di diverse
dimensioni, sia per il servizio prestato;
    h)   sviluppare  una  piu'  cosciente  e  condivisa  cultura  del
marketing  commerciale, con particolare riguardo alla responsabilita'
sociale d'impresa ed al bilancio sociale;
    i) promuovere i prodotti alimentari regionali e il commercio equo
e  solidale  e perseguire il risparmio energetico e gli obiettivi del
piano  regionale rifiuti per la raccolta differenziata e la riduzione
degli imballaggi.
   13. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni di cui
ai commi da 11 a 57 si applicano per le nuove aperture, l'ampliamento
ed  il  trasferimento  di insediamenti commerciali di cui al comma 3,
lettera  d)  ed  e),  per  le  nuove  aperture  e  i trasferimenti di
insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettera f) nonche' per la
definizione  di  procedure  di individuazione delle aree e delle zone
dei  territori  comunali  entro  i  quali sono soggetti a particolari
vincoli  o  condizioni  anche gli insediamenti di cui alla lettera d)
del medesimo comma.
   14.  (Ambiti  di  applicazione per tipologia). Il trasferimento di
sede  degli esercizi commerciali di cui al comma 3 lettera d), e), f)
e  g)  puo'  avvenire all'interno del territorio comunale in cui sono
ubicati.
   15.  (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni della
presente  legge  si  applicano  alle attivita' di somministrazione al
pubblico   di   alimenti   e  bevande.  Si  applicano  altresi'  alla
somministrazione  al  pubblico  di  alimenti e bevande effettuata con
distributori  automatici  in  locali  esclusivamente  adibiti  a tale
attivita'.
   16.   (Ambito   di   applicazione  per  territorio).  Al  fine  di
ottimizzare  il raccordo funzionale tra gli indirizzi di cui ai commi
da  11  a 57 con le proiezioni territoriali ad essi corrispondenti ed
in   coerenza   con   quanto   stabilito   dalle   indicazioni  della
programmazione e della pianificazione settoriale e territoriale, sono
individuati i seguenti ambiti territoriali:
    a)  aree  territoriali  del quadro di riferimento regionale (QRR)
sono  prescelte come aree sovracomunali (o ampi bacini di utenza) per
le  quali  vengono  individuati criteri di sviluppo omogenei. Le aree
QRR,  cosi'  come  riportate  nell'allegato  A  della presente legge,
costituiscono   il   riferimento   territoriale   per   gli   aspetti
dimensionali e localizzativi identificandosi come aree programmatiche
e  di  pianificazione  del  settore  distributivo  (allegato  A della
presente legge);
    b)  centri  storici (quelle parti del territorio comunale che gli
strumenti  urbanistici  comunali  individuano  come zona di tipo A) o
aree   di   particolare   pregio   storico,  artistico,  culturale  o
archeologico  individuate  come  tali  dal  piano  del centro storico
approvato  dai  comuni  a  norma  dei commi da 67 a 69 della presente
legge;
    c)  centri interessati da fenomeni di marginalita' economica e da
fenomeni  di  rarefazione  del  sistema  distributivo  e dei servizi,
individuati dalla giunta regionale.
   17.   (Commercio   al   dettaglio  negli  esercizi  di  vicinato).
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie
di  vendita  fino  ai  limiti  di  cui  al comma 3, lettera d), di un
esercizio  di  vicinato  sono soggetti a previa denuncia di inizio di
attivita',  al  comune  competente  per  territorio  e possono essere
effettuati  trascorsi  trenta  giorni dalla data di ricevimento della
denuncia. Nella denuncia il soggetto interessato dichiara:
    a)  di  essere  in possesso dei requisiti professionali di cui al
comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;
    b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in
materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonche' quelli relativi alla
destinazione d'uso dei locali;
    c)  il  settore  merceologico  che  intende  atti-vare nonche' la
superficie di vendita dell'esercizio;
    d)  l'esito  della valutazione di compatibilita' con le eventuali
prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal comune.
   18.   (Commercio   al   dettaglio  negli  esercizi  di  vicinato).
L'attivita'  di  vendita  e'  esercitata nel rispetto dei regolamenti
locali   di  polizia  urbana,  annonaria  e  igienico-sanitaria,  dei
regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza nonche'
di quelle relative alle destinazioni d'uso.
   19.  (Commercio  al  dettaglio  negli esercizi di vicinato). Negli
esercizi  di  vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari
e'  consentito  il  consumo  immediato dei prodotti di gastronomia, a
condizione  che  siano  esclusi  il  servizio  di somministrazione di
alimenti   e   bevande   e   le  attrezzature  ad  esso  direttamente
finalizzate.
   20.  (Commercio  al  dettaglio  negli  esercizi  di  vicinato). Di
seguito alla denuncia di cui ai commi precedenti, sulla base anche di
una  verifica diretta, il comune, oltre che provvedere all'iscrizione
dell'esercizio  ai  ruoli  competenti  comunica  l'inizio della nuova
attivita',  e comunica, altresi', i dati relativi all'esercizio, alla
direzione  attivita'  produttive  della  giunta  regionale,  servizio
sviluppo del commercio.
   21.  (Commercio  al  dettaglio  nelle medie superfici di vendita).
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie
di  vendita  fino  ai  limiti  di  cui  al  comma 3, lettera e) di un
esercizio   della   media   superficie   di   vendita  sono  soggetti
all'autorizzazione   rilasciata   dal   comune  in  cui  e'  ubicato,
subordinatamente  al rispetto delle prescrizioni di cui alla presente
legge.   Nella   richiesta   di   autorizzazione  l'interessato  deve
dichiarare:
    a)  di  essere  in possesso dei requisiti professionali di cui al
comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;
    b)  l'ubicazione  dell'esercizio,  la  superficie di vendita e il
settore o i settori merceologici che intende attivare;
    c)  eventuali  comunicazioni  e  notizie per la valutazione delle
priorita' cosi' come previsto al comma 64.
   22.  (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). Il
comune,  sulla  base delle disposizioni di cui alla strumentazione da
esso predisposta ai sensi dei commi da 37 a 43 e del comma 46, adotta
le norme sul procedimento. Di seguito al rilascio dell'autorizzazione
il  comune  oltre  che provvedere all'iscrizione ai ruoli competenti,
comunica l'inizio della nuova attivita', e comunica, altresi', i dati
relativi  all'esercizio,  alla  direzione  attivita' produttive della
giunta   regionale,   servizio  sviluppo  del  commercio.  Il  comune
stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla
data  di  ricevimento,  entro  il  quale le domande di autorizzazione
devono   ritenersi   accolte   qualora   non   venga   comunicato  il
provvedimento  di diniego nonche' la correlazione dei procedimenti di
rilascio   del   permesso   a   costruire   inerente   l'immobile   e
dell'autorizzazione   di   cui   al   comma   21,   prevedendone   la
contestualita'.
   23.  (Commercio  al  dettaglio  nelle medie superfici di vendita).
L'attivita'  di  vendita  e'  esercitata nel rispetto dei regolamenti
locali   di  polizia  urbana,  annonaria  e  igienico-sanitaria,  dei
regolamenti  edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonche'
di quelle relative alle destinazioni d'uso.
   24.  (Commercio  al  dettaglio nelle grandi superfici di vendita).
L'apertura,  il  trasferimento  di sede e la modifica, quantitativa o
qualitativa,  di  settore  merceologico  di  una grande superficie di
vendita   sono  soggetti  ad  autorizzazione  rilasciata  dal  comune
competente  per  territorio secondo le procedure di cui ai successivi
commi.  Per  la  grande  superficie  di vendita gli ampliamenti degli
esercizi  esistenti  possono  essere autorizzati, per una sola volta,
soltanto  mediante  accorpamento  di  altri esercizi come previsto ai
commi  da  52 a 56. L'ampliamento non puo' essere superiore al trenta
per  cento della superficie gia' esistente e nell'accorpamento non si
applicano  i  parametri  di cui al penultimo periodo del comma 52. E'
consentito  l'ampliamento,  fino al trenta per cento della superficie
di  vendita autorizzata, senza accorpamento di altri esercizi, per le
grandi  superfici  le  cui  autorizzazioni  siano  state rilasciate a
seguito  di  processi  di associazionismo tra esercenti il commercio,
per l'apertura in comune di un unico punto vendita.
   25.  (Commercio  al  dettaglio nelle grandi superfici di vendita).
Nella  domanda  di rilascio dell'autorizzazione indirizzata al comune
il richiedente dichiara:
    a)  di  essere  in possesso dei requisiti professionali di cui al
comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;
    b)  l'ubicazione  dell'esercizio,  la  superficie di vendita e il
settore o i settori merceologici che intende attivare;
    c)  eventuali  comunicazioni  e  notizie per la valutazione delle
priorita' cosi' come previsto al comma 64;
    d) la potenziale sovrapproduzione dei rifiuti.
   26. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). La
domanda   di   rilascio   dell'autorizzazione  e'  esaminata  da  una
conferenza   di   servizi   indetta  dal  comune  e  composta  da  un
rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia ed un
rappresentante  del  comune.  La conferenza di servizi decide in base
alla conformita' dell'insediamento ai criteri di cui ai commi da 37 a
43,  46  e  da  47  a  51. Alle riunioni della conferenza di servizi,
svolte   in   seduta   pubblica,   partecipano  a  titolo  consultivo
rappresentanti    dei   comuni   contermini,   delle   organizzazioni
provinciali,     aderenti     alle     organizzazioni    maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale  delle  imprese del commercio,
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei
consumatori.   Ove  il  bacino  d'utenza  riguardi  anche  parte  del
territorio   di   altra   Regione  confinante,  il  comune,  titolare
dell'istruttoria,  richiede  alla stessa un parere non vincolante. Le
deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza
dei  componenti  entro  novanta  giorni dallo svolgimento della prima
riunione.  Il  rilascio  dell'autorizzazione e' subordinato al parere
favorevole   del  rappresentante  della  Regione  circa  la  coerenza
dell'intervento  con  i  contenuti della presente legge. Si considera
acquisito   l'assenso  dell'amministrazione  la  quale,  regolarmente
convocata,  non  abbia  partecipato  alla  conferenza. Delle riunioni
della   conferenza  di  servizi  vengono  redatti  appositi  verbali,
sottoscritti dai partecipanti, che devono essere menzionati nell'atto
con cui viene rilasciata l'autorizzazione secondo le norme vigenti in
materia.
   27. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). Il
comune  definisce  la  correlazione  dei procedimenti di rilascio del
permesso a costruire inerenti l'immobile e dell'autorizzazione di cui
al comma 24, prevedendone la contestualita'.
   28.  (Commercio  al  dettaglio nelle grandi superfici di vendita).
L'attivita'  di  vendita  e'  esercitata nel rispetto dei regolamenti
locali   di  polizia  urbana,  annonaria  e  igienico-sanitaria,  dei
regolamenti  edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonche'
di quelle relative alle destinazioni d'uso.
   29.  (Centri  commerciali). L'apertura, il trasferimento di sede e
la  modifica,  quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di
un  centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
comune  competente  per  territorio.  Per  gli ampliamenti dei centri
commerciali  delle grandi superfici di vendita si applicano le stesse
condizioni e modalita' previste al comma 24.
   30. (Centri commerciali). La domanda di autorizzazione puo' essere
presentata  da  un  unico  promotore  o  da  singoli esercenti, anche
mediante   un   rappresentante   degli   stessi.   Al  momento  della
presentazione  della  domanda il promotore del centro commerciale, in
possesso  dei  requisiti  morali  di  cui ai commi da 6 a 9, puo' non
essere  in  possesso  dei requisiti professionali di cui al comma 10,
che   devono  comunque  essere  posseduti  al  momento  del  rilascio
dell'autorizzazione.  Nella  domanda  di autorizzazione devono essere
definite le modalita' di smaltimento dei rifiuti prodotti.
   31.  (Centri  commerciali).  Le  medie  e  le  grandi superfici di
vendita  presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate
con  autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato
sono  soggetti  alla  denuncia di inizio di attivita' di cui al comma
17.
   32.  (Centri  commerciali).  L'intestazione dell'autorizzazione ad
altro  soggetto,  diverso  dal  promotore  originario,  non configura
subingresso.
   33. (Centri commerciali). Il comune regola uniformemente gli orari
delle attivita' presenti all'interno del centro commerciale.
   34.  (Esercizi  polifunzionali).  Nei  centri  a  minore  densita'
demografica  e  comunque  con  popolazione  non  superiore  a tremila
abitanti, i comuni possono, con provvedimento motivato in ordine alla
carenza   della   distribuzione   commerciale  locale,  per  l'intero
territorio   o   per   parti   di   esso,  rilasciare  autorizzazioni
all'apertura  di  esercizi  polifunzionali  aventi  una superficie di
vendita  non  superiore a duecentocinquanta metri quadrati, in deroga
alle  disposizioni  e  ai criteri della programmazione regionale. Gli
esercizi  polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con
il  comune,  devono garantire orari settimanali e periodi di apertura
concordati.  Nei suddetti centri, i comuni possono concedere a titolo
gratuito   e   per   un   periodo  convenuto  l'uso  di  immobili  in
disponibilita'  ad  aziende commerciali che ne facciano richiesta per
l'attivazione  di esercizi polifunzionali. Per la durata del rapporto
convenzionale  agli  esercizi  polifunzionali  e'  fatto  divieto  di
trasferire  la  sede  dell'attivita' in zone diverse da quelle in cui
gli   stessi   risultano  insediati.  Nell'ipotesi  in  cui  l'ambito
territoriale localizzato sia gia' servito da un'attivita' commerciale
o   da   un'attivita'   di   somministrazione   e'   ammissibile   la
riqualificazione  delle  stesse  tramite  la  conversione  del titolo
autorizzatorio o abilitativo esistente in autorizzazione all'apertura
di  un  esercizio  polifunzionale.  Il comune e' tenuto a trasmettere
alla  direzione attivita' produttive, servizio sviluppo del commercio
della giunta regionale copia del provvedimento di autorizzazione.
   35.   (Vendita   all'ingrosso).  Il  commercio  all'ingrosso,  ivi
compreso  quello  relativo  ai  prodotti  ortofrutticoli,  carnei  ed
ittici,   puo'   essere  esercitato,  previa  verifica,  a  cura  dei
competenti  uffici comunali, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10,
effettuata  al  momento  dell'iscrizione  al  registro  delle imprese
presso la Camera di commercio competente.
   36. (Vendita all'ingrosso). E' vietato l'esercizio congiunto nello
stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio e
dei  settori  alimentari  e  non  alimentari.  Il  divieto  di cui al
presente  comma  non  si applica per la vendita dei seguenti prodotti
non alimentari:
    a)  macchine,  attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,
l'industria, il commercio e l'artigianato;
    b) materiale elettrico;
    c) colori e vernici, carte da parati;
    d) ferramenta ed utensileria;
    e) articoli per impianti idraulici, gas ed igienici;
    f) articoli per riscaldamento;
    g) strumenti scientifici e di misura;
    h) macchine per ufficio;
    i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
    j) combustibili;
    k) materiali per l'edilizia;
    l) legnami.
   Il  divieto  non  si  applica  per  la  vendita  dei  prodotti del
commercio  equo e solidale di cui alla legge regionale 28 marzo 2006,
n. 7 (disposizione per la diffusione del commercio equo e solidale in
Abruzzo).
   37.  (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi
superfici  di  vendita).  Le  strutture degli esercizi delle grandi e
delle  medie superfici di vendita di cui al comma 3, lettere e) ed f)
devono  rispondere  a  condizioni  di  compatibilita'  con  le  norme
urbanistiche  che regolano 1'insediabilita' sul territorio, secondo i
parametri  e gli standards di cui ai commi successivi. Per le aree di
nuovi insediamenti e' d'obbligo la specifica destinazione d'uso.
   38.  (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi
superfici   di   vendita).  Per  nuovi  insediamenti  commerciali  si
applicano i seguenti parametri urbanistici:
    a)  rapporto  di  copertura  del  lotto inferiore al quaranta per
cento;
    b)  distanze  minime  dai confini: dieci metri lineari da confini
con  aree private e comunque non inferiori all'altezza del fronte del
manufatto,  salve  le  maggiori  distanze  previste  dagli  strumenti
urbanistici comunali;
    c)  altezza  manufatti  secondo  le  realta'  dei  luoghi  e  dei
manufatti presenti nel contesto;
    d)  superficie  dei  parcheggi riferita ai parcheggi di specifica
pertinenza  con  esclusione  di  quelli  di  servizio alla struttura,
carico   e  scarico  merci,  personale  dipendente  e  per  quelli  a
destinazione    pubblica   previsti   da   atti   convenzionali   con
l'amministrazione:
     1.  due  metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di
superficie di vendita per le grandi superfici di vendita;
     2.  un  metro  quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di
superficie di vendita per le medie superfici;
    e)   superficie   di  verde  o  comunque  permeabile  secondo  le
convenzioni con l'amministrazione locale;
    f)  accessi  alla  viabilita'  principale lontani da incroci e da
punti nevralgici della viabilita' nel rispetto delle norme del codice
della strada e del piano urbano del traffico ove esistente;
    g)  accessi  e  uscite  veicolari dalle aree di parcheggio aventi
lunghezza,  prima  dello sbocco su strade di primaria importanza, non
inferiore  a  quindici  metri  per  ogni sessanta posti auto ricavati
dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati
per auto;
    h) gli accessi di cui al punto g) devono avere una lunghezza pari
al doppio di quella delle uscite.
   39.  (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi
superfici di vendita). Gli standards e i parametri di cui ai commi 37
e 38 si applicano a tutti gli insediamenti commerciali delle grandi e
medie superfici di vendita. I comuni hanno l'obbligo di recepirli nei
propri  strumenti  urbanistici nell'ambito dei quali devono prevedere
la  contestualita'  dei  procedimenti  di  rilascio  del  permesso  a
costruire   inerente   l'immobile   o  il  complesso  di  immobili  e
dell'autorizzazione  amministrativa  ovvero  del  titolo  abilitativo
all'apertura   di   una   grande   o  media  superficie  di  vendita.
L'obbligatoria  contestualita' di cui al presente comma e' assicurata
dai  comuni conferendo i due procedimenti allo sportello unico per le
attivita'  produttive,  che  deve  essere istituito entro e non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per i
contenitori esistenti aventi specifica destinazione d'uso commerciale
dall'origine  e'  necessaria  la  conferma  della  destinazione d'uso
stessa  da  parte dei comuni sulla base del rispetto dei parametri di
cui  alle  presenti  disposizioni.  Per  gli insediamenti commerciali
derivanti  da  riutilizzo  di  contenitori aventi altra destinazione,
oltre   al  rispetto  delle  norme  urbanistiche,  si  applicano  gli
standards e i parametri di cui ai precedenti commi.
   40.  (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi
superfici  di  vendita). Il rispetto dei criteri di localizzazione di
cui  al comma 46 e dei parametri di insediabilita' di cui ai commi da
37    a    43,   sono   condizioni   necessarie   per   il   rilascio
dell'autorizzazione commerciale.
   41.  (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi
superfici   di   vendita).  E'  fatta  salva  la  riutilizzazione  di
contenitori  nei  quali sia cessata, per trasferimento o per chiusura
di esercizi preesistenti l'attivita' di commercio, anche in deroga ai
criteri  di  cui ai commi da 37 a 43, qualora non vi siano variazioni
dimensionali  in  aumento della superficie di vendita da accertare da
parte del comune.
   42.  (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi
superfici  di  vendita).  Per  le  medie  superfici di vendita fino a
quattrocento metri quadrati, ricadenti all'interno dei centri urbani,
non si applicano i parametri di cui ai commi da 37 a 43.
   43.  (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi
superfici  di  vendita). Non si applicano i parametri urbanistici nei
comuni  con  popolazione superiore a 10.000 abitanti per le superfici
fino a 600 mq di area di vendita.
   44. (Vendita di farmaci). Gli esercizi commerciali di cui al comma
3,  lettere  d),  e),  f),  g)  e  1) possono effettuare attivita' di
vendita  al  pubblico  dei farmaci da banco o di automedicazione come
previsto   all'art.  5  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223
convertito  con  modificazioni  in  legge  4  agosto 2006, n. 248. La
superficie  minima  destinata  alle  attivita'  di  cui  al  comma  2
dell'art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve essere:
    a)  non inferiore a mq 40 per gli esercizi di cui alla lettera d)
del comma 3 della presente legge;
    b)  non inferiore a mq 80 per gli esercizi di cui alla lettera e)
del comma 3 della presente legge;
    c) non inferiore a mq 120 per gli esercizi di cui alle lettere f)
e g) del comma 3 della presente legge
.
   Nell'ambito  dei  predetti servizi commerciali, l'apposito reparto
di  cui  all'art.  5, comma 2, della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve
avere  superficie  non inferiore a 50 mq e deve essere strutturato in
modo   da   consentire   al   farmacista   un   adeguato  svolgimento
dell'attivita' professionale.
   45.  (Esercizi  di  vicinato).  I  parametri urbanistici di cui ai
commi  da 37 a 43 della presente legge non si applicano agli esercizi
di vicinato.
   46.  (Localizzazione  degli  esercizi  commerciali  delle  medie e
grandi  superfici  di  vendita  nell'ambito  delle  diverse  zone del
territorio  comunale). I comuni nella predisposizione degli indirizzi
programmatici  e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici, di cui
ai  commi  da 37 a 43, individuano le zone del proprio territorio, ed
eventualmente  le  aree  da  destinare  agli insediamenti commerciali
delle  medie  e  delle  grandi  superfici  di vendita sottoponendo le
previsioni  alle  procedure  in  materia  di  valutazione  ambientale
strategica  (VAS),  di  cui alla direttiva comunitaria 01/42/CE cosi'
come  recepita  nella parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.  152  (norme  in  materia  ambientale).  Il  solo  adeguamento dei
parametri  e  standards  urbanistici  di  cui ai commi da 37 a 43 con
contestuale  conferma  delle  previsioni  di  piano,  in  ordine alle
destinazioni  d'uso di carattere commerciale, non comporta necessita'
di  variante  allo  strumento  urbanistico  generale.  In tal caso il
recepimento  di  cui  ai  commi  da  37  a 43 e del presente comma e'
soddisfatto,   da  parte  dei  comuni,  con  l'adozione  di  un  atto
deliberativo  da parte dell'organo comunale competente e le normative
degli strumenti urbanistici comunali, ancorche' vigenti, si intendono
modificate senza ulteriori provvedimenti.
   47.  (Razionalizzazione  della  rete  distributiva).  Al  fine  di
assicurare  un  processo  di  riqualificazione  e di ristrutturazione
della  rete distributiva esistente e' consentita l'apertura di grandi
superfici  di  vendita  per il settore alimentare o miste in ciascuna
delle  sette  aree QRR derivanti dall'accorpamento di esercizi di cui
al  comma 3, lettere d), e) ed f) secondo i parametri di cui ai commi
da  37  a  43  e  i  criteri  di  cui ai commi 52 a 56. Per garantire
altresi'   un   equilibrato   rapporto   fra   le  diverse  tipologie
distributive  e'  consentita l'apertura di medie superfici di vendita
come  nuove  autorizzazioni,  come  ampliamenti degli esistenti, come
accorpamento  di  esercizi  di  vicinato  e  delle medie superfici di
vendita in numero non inferiore a quattro.
   48.  (Razionalizzazione  della  rete  distributiva). E' consentita
l'apertura  di  grandi  superfici  di  vendita  senza la presenza dei
settori  alimentare  o misto cosi' come definite dal comma 3, lettere
g),  h),  i),  j)  nelle  aree QRR, a condizione che gli insediamenti
siano  previsti  negli  strumenti urbanistici dei comuni. Le aperture
delle  grandi  superfici  di  vendita  di  cui al presente comma sono
consentite  a  condizione  che  il  nuovo  esercizio  commerciale sia
servito   da   un   sistema   viabilistico  di  livello  superiore  o
autostradale o struttura ferroviaria, e che si perfezioni un «accordo
di  programma»  tra  il  soggetto  richiedente  l'autorizzazione e il
comune  competente  al  rilascio. Il contingente disponibile per tali
insediamenti  a  livello  regionale  e'  stabilito  in mq 100.000. La
superficie  massima  di vendita consentita per ogni singolo esercizio
e'  di 10.000 mq, che puo' essere elevata a 18.000 mq nei casi in cui
il  90%  della superficie di vendita sia relativa ad una o piu' delle
seguenti   categorie:   autoveicoli,  motoveicoli,  nautica,  mobili,
arredamento,  illuminazione,  casalinghi,  legnami,  materiali edili,
giardinaggio.  In  tal caso il rimanente 10% e' utilizzabile soltanto
per altre categorie del settore non alimentare.
   49.  (Razionalizzazione  della rete distributiva). Le richieste di
autorizzazione  di  cui  ai commi precedenti devono essere presentate
soltanto dopo il recepimento, da parte dei comuni, delle disposizioni
di cui ai commi da 37 a 43 e al comma 46.
   50.   (Razionalizzazione   della   rete  distributiva).  Non  sono
consentiti  insediamenti  di grandi superfici di vendita in deroga ai
con-tenuti  della presente legge. Non sono consentiti insediamenti di
esercizi commerciali per la vendita al dettaglio nelle aree destinate
ad  insediamenti artigianali ed industriali. In tali aree e' comunque
consentita  la  vendita  al  dettaglio  dei prodotti realizzati dalle
aziende artigianali ed industriali ivi insediate.
   51.  (Razionalizzazione della rete distributiva). I comuni nel cui
territorio  insistono  tre  o  piu'  esercizi  commerciali  di grande
superficie  di  vendita  che ai sensi del comma 3, lettera k) possono
essere  definiti  «parco  commerciale»  riconoscono, su richiesta dei
titolari  degli  stessi,  e a seguito di opportuni accertamenti, tale
tipologia e ne danno comunicazione alla giunta regionale.
   52.  (Accorpamento  di esercizi esistenti per l'apertura di grandi
superfici  di  vendita).  Al  fine  di  procedere  ad  un equilibrato
processo  di  razionalizzazione nel rapporto tra i nuovi insediamenti
delle  grandi  superfici di vendita e il processo di ristrutturazione
degli  esercizi  di  vicinato  e  delle  medie  superfici  di vendita
esistenti  e' consentito l'accorpamento di esercizi gia' autorizzati,
anche   se   ubicati   in   comuni   diversi  da  quello  interessato
all'insediamento,  comunque ricadenti nella stessa area programmatica
(QRR).  L'accorpamento  e' consentito tra esercizi delle tipologie di
cui  al  comma  3, lettere d), e) ed f) e per i centri interessati da
fenomeni  di  marginalita' economica e da fenomeni di rarefazione del
sistema  distributivo  e  dei servizi di cui al comma 16, lettera c),
posso-no  concorrere  all'accorpamento,  per  insediamento  in  altro
comune,  soltanto  gli esercizi di vicinato. Il numero degli esercizi
da  accorpare  non  puo' essere inferiore a sedici e la superficie di
vendita  e'  rappresentata dalla somma delle superfici degli esercizi
che   concorrono   all'accorpamento.   La  dimensione  massima  della
superficie  totale  di  vendita  derivante  da  accorpamento non puo'
superare i diecimila metri quadrati. Il richiedente l'accorpamento si
impegna  al  reimpiego  del  personale  dipendente degli esercizi che
concorrono all'accorpamento.
   53.  (Accorpamento  di esercizi esistenti per l'apertura di grandi
superfici di vendita). I nuovi insediamenti delle grandi superfici di
vendita  possono  essere realizzati soltanto se il comune, nei propri
strumenti urbanistici, ha individuato la zona ad essi destinata.
   54.  (Accorpamento  di esercizi esistenti per l'apertura di grandi
superfici  di  vendita).  Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a
diecimila   abitanti   e'  consentito,  ad  almeno  sedici  esercenti
l'attivita'  di  commercio  al  dettaglio a posto fisso, titolari, da
almeno  tre  anni,  di  esercizi  delle  tipologie di cui al comma 3,
lettere  d),  e) ed f), operanti nello stesso territorio comunale, di
associarsi  tra  di loro per l'apertura, con una unica autorizzazione
di  un  punto vendita avente una superficie massima di ottomila metri
quadrati, con la contestuale cessazione degli esercizi originari. Nei
comuni  con  popolazione  fino  a diecimila abitanti e' consentito ad
almeno  otto  esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio a posto
fisso,  titolari,  da almeno tre anni, di esercizi delle tipologie di
cui al comma 3, lettere d), e) ed f) operanti nello stesso territorio
comunale  di  associarsi  tra  di  loro  per l'apertura con una unica
autorizzazione  di  un punto vendita avente una superficie massima di
quattromila  metri  quadrati,  con  la  contestuale  cessazione degli
esercizi originari.
   55.  (Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti una
nuova  grande  superficie  di  vendita).  L'accorpamento  deve essere
sottoposto  all'esame  della conferenza di servizi di cui ai commi da
24  a  28  nel  caso  in  cui si vada a realizzare o a trasferire una
grande  superficie  di  vendita di cui al comma 3, lettera f). In tal
caso  alla  conferenza  di  servizi partecipano anche i comuni da cui
provengono  le  autorizzazioni  che  si accorpano. Nell'accorpamento,
l'esercizio  risultante  puo'  ubicarsi  in  uno qualsiasi dei comuni
dell'area  da  cui provengono gli esercizi componenti l'accorpamento,
prescindendo  dalla  dimensione  demografica ma comunque nel rispetto
delle condizioni di insediabilita' urbanistica e nelle zone di cui al
comma  46.  Nell'accorpamento  possono  concorrere  soltanto esercizi
attivi  da  almeno  tre anni e funzionanti alla data di presentazione
della  domanda  di  accorpamento.  In caso di cessione dell'attivita'
commerciale   e   della  relativa  autorizzazione  amministrativa  da
utilizzare  ai  fini  dell'accorpamento  il soggetto cedente e i suoi
familiari fino al secondo grado di parentela devono impegnarsi, sotto
la    propria    responsabilita',    contestualmente    alla   revoca
dell'autorizzazione,  a  non  attivare  per  almeno tre anni un nuovo
esercizio  commerciale,  della stessa tipologia merceologica, pena la
revoca  di  tutti i titoli autorizzatori posseduti, prevista al comma
139,  lettera  e).  Tale  limitazione  non  si applica ai titolari di
esercizi  ubicati  nei centri interessati da fenomeni di marginalita'
economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei
servizi di cui al comma 16, lettera c).
   56.  (Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti una
nuova   grande   superficie  di  vendita).  Per  concedere  la  nuova
autorizzazione    e'    condizione   necessaria   la   revoca   delle
autorizzazioni   degli   esercizi  che  concorrono  all'accorpamento.
Soltanto  per  le  medie e grandi superfici di vendita che concorrono
all'accorpamento,  al  fine  di salvaguardare i livelli occupazionali
del personale dipendente di tali esercizi, la revoca puo' avvenire in
concomitanza  con  l'inizio  dell'attivita' del nuovo esercizio della
grande superficie di vendita.
   57.  (Accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie superfici
esistenti  per  l'apertura  di una media superficie di vendita). Sono
consentiti  accorpamenti nell'ambito dello stesso comune e dei comuni
limitrofi  tra  esercizi  di  vicinato  e  delle  medie  superfici di
vendita,  per  l'apertura  di  una  media  superficie di vendita. Gli
esercizi che concorrono all'accorpamento devono essere almeno quattro
ed  il  nuovo  esercizio  deve rispettare i parametri e gli standards
previsti  nei  commi  da  37  a  43  e al comma 46. Nell'accorpamento
possono  concorrere  soltanto  esercizi  attivi  da almeno tre anni e
funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento.
   58. (Compiti dei comuni). I comuni, entro centottanta giorni dalla
data dell'entrata in vigore della presente legge:
    a)  recepiscono  le  disposizioni regionali nel proprio strumento
urbanistico  individuando le zone del proprio territorio ed i criteri
di  localizzazione  di  cui  ai  commi  da  37  a  43  e al comma 46,
individuando   eventualmente   anche   le   aree  da  destinare  agli
insediamenti delle medie e delle grandi superfici di vendita;
    b)  stabiliscono  una  ripartizione  del  territorio comunale che
individui  gli eventuali centri minori o frazioni, le periferie ed il
centro storico per il quale, ai sensi di quanto disposto dai commi da
67  a  74  possono prevedere uno specifico piano che fissi principi e
criteri  per l'insediamento delle grandi e medie superfici di vendita
e degli esercizi di vicinato;
    c)  adottano  i  criteri  e  le  procedure  per il rilascio delle
autorizzazioni per le medie e grandi superfici di vendita, sulla base
delle   disposizioni  di  cui  alla  presente  legge,  prevedendo  in
particolare  la  contestualita'  di  cui  al  comma  39,  sentite  le
organizzazioni provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente
rappresentative   a   livello   nazionale   dei   consumatori,  degli
imprenditori  del  commercio  e  delle  organizzazioni  sindacali del
settore, fissando le norme sul procedimento per l'esame delle domande
relative  alle  medie superfici di vendita, il termine entro il quale
le domande si possono ritenere accolte anche se non esaminate nonche'
ogni  ulteriore  criterio  per garantire la massima trasparenza nella
definizione delle procedure medesime.
   59.  (Compiti  dei  comuni).  I comuni, al fine di garantire piena
trasparenza  sull'attuazione delle procedure connesse all'avvio delle
attivita'  commerciali,  assicurano una puntuale e sollecita verifica
dei  requisiti  degli operatori e dei locali da adibire all'attivita'
commerciale organizzando anche appositi ruoli degli esercizi attivi.
   60.  (Procedure  per  l'esame  delle domande per nuove aperture di
grandi  superfici  di vendita). L'esame e l'istruttoria delle domande
di  cui ai commi da 24 a 28 vengono effettuate dai comuni interessati
con  cadenza  semestrale. Le date di riferimento di ogni semestre per
procedere  all'esame  delle  domande  relative alle nuove aperture di
grandi superfici di vendita sono fissate:
    a)  al  31  maggio e al 30 novembre di ogni anno come date ultime
utili per la presentazione della domanda al comune;
    b)  al  31 luglio e al 31 gennaio di ogni anno come date entro le
quali  i  comuni che hanno in corso d'esame le pratiche devono indire
la conferenza di servizi.
   61.  (Procedure  per  l'esame  delle domande per nuove aperture di
grandi  superfici  di  vendita).  Contestualmente all'indizione della
conferenza  di  servizi  il  comune  trasmette alla provincia ed alla
giunta  regionale  direzione  attivita' produttive, servizio sviluppo
del  commercio  tutta  la  documentazione  prodotta  dal  richiedente
unitamente  alla  dichiarazione  dello  stesso  comune  attestante il
recepimento  delle disposizioni regionali di cui alla presente legge,
il  rispetto  e  la  conformita' alle norme urbanistiche e l'avvenuta
acquisizione  delle  autorizzazioni  in  materia  di beni ambientali,
valutazione  d'impatto  ambientale  e  di valutazione di incidenza se
dovuti,   in   base   alla  normativa  vigente  in  materia  (decreto
legislativo  n.  42/2004,  direttiva  comunitaria 97/11/CE, normativa
nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale e direttive
comunitarie  n.  79/409/CE e 92/43/CE sulla valutazione di incidenza)
nonche'  ai  parametri di insediabilita' e di localizzabilita' e alla
dichiarazione che il comune, nella fase di istruttoria, ha verificato
in senso positivo o negativo:
    a) la compatibilita' del tipo di insediamento con la destinazione
dell'area  e  della  destinazione  d'uso  dei manufatti per attivita'
commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle
norme  del  proprio  strumento  urbanistico  aggiornato  in base alla
presente legge;
    b)  le  dotazioni  pertinenziali  secondo le previsioni di cui al
comma 38, lettere d) ed e);
    c)  gli  accessi  veicolari per i quali e' necessario limitare al
minimo  interferenze  con  situazioni di traffico che gia' denunciano
stati  di  congestione o strozzature sulle infrastrutture primarie di
comunicazione.
   62.  (Procedure  per  l'esame  delle domande per nuove aperture di
grandi  superfici  di  vendita).  Il  termine ultimo utile perche' la
conferenza  di servizi esprima il proprio parere e' di novanta giorni
dalla data della prima convocazione. Alla conferenza di servizi oltre
al  comune  interessato  ed  alla provincia competente per territorio
partecipa  la Regione con proprio rappresentante avente qualifica non
inferiore   alla  categoria  D  e  specificatamente  individuato  dal
dirigente  del  servizio  sviluppo del commercio. Alle riunioni della
conferenza  di  servizi,  svolte  in  seduta  pubblica, partecipano a
titolo  consultivo  i  rappresentanti  dei  comuni  contermini, delle
organizzazioni   dei   consumatori  e  delle  imprese  del  commercio
provinciali,     aderenti     alle     organizzazioni    maggiormente
rappresentative  a livello nazionale in relazione al bacino di utenza
dell'insediamento interessato. Ove il bacino di utenza riguardi anche
parte  di  territorio di altra Regione confinante, il comune titolare
dell'istruttoria  ne  informa la medesima e ne richiede il parere non
vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
   63.  (Procedure  di  esame delle domande per i trasferimenti delle
grandi  superfici  di  vendita).  Per il trasferimento di sede di una
grande  superficie  di vendita di cui al comma 3, lettera f) che puo'
comunque  effettuarsi soltanto all'interno del territorio comunale e'
richiesta   la  stessa  documentazione  e  sono  previste  le  stesse
procedure  di cui ai commi da 24 a 28 e da 60 a 62 ad eccezione delle
cadenze semestrali di cui al comma 60.
   64.
    (Priorita' per domande concorrenti)
. In caso di domande concorrenti per aperture di nuovi esercizi delle
medie  e  delle  grandi superfici di vendita i comuni per il rilascio
della  prescritta  autorizzazione determinano la priorita' sulla base
dei seguenti parametri:
    a)  data  di presentazione della domanda presso il comune purche'
completa di ogni documentazione necessaria per il perfezionamento del
procedimento;
    b) maggiori dotazioni pertinenziali rispetto alle misure minime e
le previsioni di cui al comma 38, lettera d) ed e);
    c)  impegno  al  reimpiego  del personale dipendente gia' addetto
agli  esercizi  qualora  la  nuova  autorizzazione  consegua  ad  una
procedura di accorpamento di esercizi commerciali gia' esistenti.
   65.  (Rilascio  dell'autorizzazione).  L'esame  della richiesta di
autorizzazione  in  seno  alla  conferenza  di  servizi  deve  essere
concluso  entro  il  termine  prescritto  dal  comma 62. Acquisito il
parere    della   conferenza   di   servizi,   il   comune   rilascia
l'autorizzazione  o  comunica  il  diniego motivato, all'interessato,
entro i trenta giorni successivi alla data di acquisizione del parere
stesso. L'autorizzazione indica:
    a) la titolarita' del provvedimento;
    b)  l'ubicazione  specifica  dell'esercizio  e  la  superficie di
vendita per settore merceologico;
    c)  per i centri commerciali la superficie di vendita complessiva
con  articolazione  per  tipologie dimensionali e numero dei relativi
esercizi;
    d) la superficie dei parcheggi.
   66.  (Validita'  temporale).  Gli esercizi commerciali delle medie
superfici  di  vendita  di  cui  comma  3,  lettera  e)  soggetti  ad
autorizzazione  amministrativa  devono  essere  attivati entro dodici
mesi   dalla  data  di  rilascio  dell'autorizzazione.  Gli  esercizi
commerciali  delle  grandi  superfici  di  vendita di cui al comma 3,
lettera  f) devono essere attivati entro ventiquattro mesi dalla data
di  rilascio  dell'autorizzazione. Nei casi di comprovata necessita',
per  i ritardi comunque non imputabili al richiedente, il comune puo'
concedere   proroghe  la  cui  durata  complessiva  non  puo'  essere
superiore  a  dodici  mesi  per  le  medie  superfici  di vendita e a
ventiquattro mesi per le grandi superfici di vendita. La richiesta di
proroga  deve  essere  presentata  al  comune ove ubicato l'esercizio
autorizzato entro i termini prescritti dal presente comma. In caso di
mancata attivazione nei termini sopra fissati, l'autorita' del comune
dichiara la decadenza dell'atto autorizzatorio.
   67.  (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). I comuni
possono  dotarsi  di  uno specifico strumento di pianificazione delle
attivita' commerciali per le zone del centro storico o parte di esso,
al  fine  di valorizzare la funzione commerciale, riqualificandone le
finalita' primarie di strumento di aggregazione sociale. Lo strumento
di  pianificazione  di  cui  ai commi da 67 a 69, previa ricognizione
delle  funzioni  delle  attivita'  economiche  e la valutazione della
situazione  di  viabilita', di impatto sulla mobilita' e, in generale
di  impatto  ambientale,  stabilisce  i criteri ed i parametri per lo
svolgimento  delle  attivita' commerciali che devono contenere almeno
una delle seguenti condizioni:
    a)  escludere o incentivare aggregazioni di esercizi, ampliamenti
o trasferimenti in particolari luoghi e contenitori;
    b)   fissare   anche   specifiche   merceologie  da  escludere  o
incentivare per le nuove aperture;
    c) prevedere deroghe particolari di natura urbanistica al fine di
rendere  disponibili alle specifiche attivita' commerciali locali non
rispondenti ai normali parametri e standards previsti, ferme restando
le norme vigenti in materia di sicurezza.
   68. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). I comuni,
al  fine  di  salvaguardare e valorizzare i centri storici e i centri
urbani,  esposti a processi di rarefazione delle attivita' economiche
e di decremento dei residenti, possono predispone specifici piani per
il  recupero  e  la  riqualificazione di tali contesti, prevedendo la
realizzazione  di  centri  commerciali  naturali, promossi attraverso
l'associazionismo  tra  operatori  privati con la partecipazione e il
coordinamento  di  enti  ed  istituzioni pubbliche. I comuni possono,
altresi',  prevedere  all'interno  del centro storico o parte di esso
l'insediamento  di esercizi polifunzionali nel rispetto dei parametri
stabiliti dal comma 34.
   69.  (Disposizioni  per  i  centri  storici  e  centri urbani). La
Regione,  nell'ambito  delle proprie competenze e al fine di favorire
la   razionale   evoluzione   e  sviluppo  della  rete  distributiva,
predispone  specifici  strumenti  di  sostegno  e di promozione degli
interventi  finalizzati  alla valorizzazione ed alla riqualificazione
delle attivita' commerciali nell'ambito dei centri storici e urbani.
   70.  (Comuni  montani).  Ai fini della presente legge si intendono
montani  i  comuni  il  cui  territorio sia compreso tutto o in parte
nell'ambito  di  una Comunita' montana ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera  b)  della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 (nuove norme
per lo sviluppo delle zone montane).
   71.   (Centri   di   assistenza  tecnica).  La  Regione  individua
nell'assistenza  tecnica  alle  imprese  uno  strumento  per favorire
l'ammodernamento    dell'apparato    distributivo.   L'attivita'   di
assistenza  tecnica puo' essere prestata da centri di assistenza alle
imprese,   di  seguito  denominati  CAT  costituiti  anche  in  forma
consortile,  dalle  associazioni di categoria, a carattere nazionale,
piu'  rappresentative  a livello provinciale, anche in collaborazione
con  le  Camere  di  commercio,  ed  altri  enti  pubblici.  I centri
svolgono,  a  favore  delle  attivita' imprenditoriali e degli stessi
imprenditori  commerciali,  attivita'  di  assistenza  tecnica  e  di
formazione  e  aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed
organizzativa, di gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso
ai   finanziamenti   anche   comunitari,   sicurezza   e  tutela  dei
consumatori,  tutela  dell'ambiente,  igiene  e sicurezza sul lavoro,
certificazione  di  qualita', ed altre materie eventualmente previste
dagli  statuti.  Le  amministrazioni  pubbliche possono avvalersi dei
centri   autorizzati   allo  scopo  di  facilitare  il  rapporto  tra
amministrazioni  pubbliche  e  imprese  utenti,  anche  in  relazione
all'attivazione  degli sportelli unici per le imprese. Esse stipulano
apposite  convenzioni  con detti centri, ai quali possono delegare lo
svolgimento di funzioni pubbliche.
   72.  (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione). La giunta
regionale riconosce ed autorizza con apposito provvedimento a seguito
di  bando pubblico, predisposto ogni tre anni, i centri specializzati
nell'attivita'   di  assistenza  tecnica  alle  imprese  commerciali.
Possono  presentare domanda di riconoscimento ed autorizzazione i CAT
di cui al comma 71, in possesso dei seguenti requisiti:
    a)  statuto  dal  quale  risulti  lo  svolgimento di attivita' di
assistenza   tecnica   alle   imprese   della   distribuzione,  senza
discriminazioni, in relazione alla partecipazione o meno delle stesse
ad organizzazioni di categoria;
    b)   disponibilita'   di  almeno  una  sede  stabile,  in  ambito
provinciale adeguatamente attrezzata;
    c) struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di
assicurare qualificati livelli di prestazione;
    d)  svolgimento  di attivita' di assistenza tecnica da almeno tre
anni in forma continuativa;
    e)  instaurazione  di  almeno  cinquanta  rapporti  di assistenza
tecnica con le aziende.
    f)  ulteriori  requisiti  potranno  essere richiesti con il bando
approvato dalla giunta regionale.
   73.  (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione). La giunta
regionale  puo'  revocare il riconoscimento e l'autorizzazione di cui
al  comma  72  qualora,  a  seguito  di accertamenti, risulti che sia
venuto meno anche uno solo dei requisiti previsti dal medesimo comma.
Restano  validi  i  riconoscimenti  e le autorizzazioni dei centri di
assistenza  tecnica  (CAT)  effettuati dalla giunta regionale in base
alla  legge regionale 9 agosto 1999, n. 62 (indirizzi programmatici e
criteri per l'insediamento delle attivita' di vendita al dettaglio su
aree  private  in sede fissa a norma del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114).
   74.  (Corsi  di  formazione  professionale).  La giunta regionale,
sulla  base  delle  indicazioni fornite dalla direzione politiche del
lavoro, provvede all'istituzione di corsi di formazione professionale
per il commercio relativamente al settore merceologico alimentare, ai
fini   dell'accesso   all'esercizio   delle   attivita'   di  vendita
all'ingrosso  e al dettaglio di prodotti alimentari e per l'attivita'
di  somministrazione  al  pubblico di alimenti e bevande. Nell'ambito
della  programmazione  dei  corsi  di  cui  al presente comma possono
essere  previsti  anche percorsi formativi per l'esercizio di vendita
di  prodotti  non alimentari. Nell'ambito dei programmi di formazione
possono  essere,  altresi',  previsti percorsi di riqualificazione ed
aggiornamento  per titolari delle piccole e medie imprese del settore
commerciale  al  minuto  e  all'ingrosso  e della somministrazione di
alimenti  e  bevande.  Sono  soggetti idonei ad effettuare i corsi di
formazione  i  centri  provinciali di formazione professionale, i CAT
riconosciuti  ai  sensi  dei  commi  72 e 73 e gli enti di formazione
accreditati presso la Regione.
   75.  (Forme  speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). La
vendita  di  prodotti  a  favore  di  dipendenti  da  enti o imprese,
pubblici  o  privati, di militari, di soci di cooperative di consumo,
di  aderenti  a circoli privati esclusivamente a favore di coloro che
hanno  titolo  ad  accedervi e' soggetta ad apposita comunicazione al
comune  competente  per territorio e deve essere effettuata in locali
non  aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Nella   comunicazione  deve  essere  dichiarata  la  sussistenza  dei
requisiti  di  cui  ai  commi  da 6 a 10, della persona preposta alla
gestione  dello  spaccio,  il  rispetto  delle  norme  in  materia di
idoneita'  dei  locali,  il  settore  merceologico, l'ubicazione e la
superficie  di  vendita.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata decorsi
trenta giorni della comunicazione di cui al presente comma.
   76.  (Apparecchi automatici). La vendita dei prodotti al dettaglio
per   mezzo   di   apparecchi  automatici  e'  soggetta  ad  apposita
comunicazione  al  comune competente per territorio. L'attivita' puo'
essere   iniziata   decorsi   trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione  di  cui  al  presente  comma. Nella comunicazione deve
essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai
commi da 6 a 10, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', ove
l'apparecchio   automatico   venga   installato  su  aree  pubbliche,
l'osservanza  delle  norme  sull'occupazione  del  suolo pubblico. La
vendita  mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale
ad  essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali e' soggetta alle
medesime  disposizioni  concernenti  l'apertura  di  un  esercizio di
vendita.
   77.  (Vendita  per  corrispondenza, televisione o altri sistemi di
comunicazione). La vendita al dettaglio per corrispondenza o trami-te
televisione  o  altri  sistemi  di comunicazione e' soggetta a previa
comunicazione  al  comune  nel  quale l'esercente ha la residenza, se
persona  fisica,  o  la sede legale se persona giuridica. L'attivita'
puo'  essere  iniziata  decorsi  trenta  giorni dal ricevimento della
comunicazione.  E'  vietato  inviare prodotti al consumatore se non a
seguito  di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di
prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella
comunicazione  di  cui  al  presente comma deve essere di-chiarata la
sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il
settore  merceologico.  Nei casi in cui le operazioni di vendita sono
effettuate   tramite   televisione,   l'emittente   televisiva   deve
accertare,  prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita'
e'  in  possesso  dei  requisiti  prescritti dalla presente legge per
l'esercizio  della  vendita  al  dettaglio.  Durante  la trasmissione
debbono  essere  indicati  il  nome  e  la denominazione o la ragione
sociale  e la sede del venditore ed il numero della partita IVA. Agli
organi  di  vigilanza  e'  consentito  il  libero  accesso  al locale
indicato  come  sede del venditore. Le operazioni di vendita all'asta
realizzate  per  mezzo  della  televisione  o  di  altri  sistemi  di
comunicazione   sono   vietate.   Chi  effettua  le  vendite  tramite
televisione  per  conto  terzi  deve essere in possesso della licenza
prevista  dall'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle
vendite   di  cui  al  presente  comma  si  applicano,  altresi',  le
disposizioni  di  cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
recante:  (Codice  del  consumo,  a  norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229).
   78.  (Vendite  effettuate presso il domicilio dei consumatori). La
vendita  al  dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso
il  domicilio  dei consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al
Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la
sede  legale  se  persona giuridica. L'attivita' puo' essere iniziata
decorsi  trenta  giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
presente   comma.  Nella  comunicazione  deve  essere  dichiarata  la
sussistenza  dei  requisiti  di  cui  ai commi da 6 a 10 e il settore
merceologico.  Il  soggetto  di  cui  al  presente comma, che intende
avvalersi  per  l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica
l'elenco  all'autorita'  di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha
la  residenza  o  la  sede  legale  e  risponde  agli  effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso
dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L'impresa di cui al presente
comma   rilascia   un   tesserino   di  riconoscimento  alle  persone
incaricate,  che  deve  ritirare  non appena esse perdano i requisiti
richiesti  dai commi da 6 a 10. Il tesserino di riconoscimento di cui
al presente comma deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere   le   generalita'   e   la   fotografia   dell'incaricato,
l'indicazione   a   stampa   della   sede   e  dei  prodotti  oggetto
dell'attivita'   dell'impresa,  nonche'  del  nome  del  responsabile
dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto
in  modo  visibile  durante le operazioni di vendita. Le disposizioni
concernenti  gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni
di  vendita  a  domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle   aree   pubbliche   in   forma  itinerante.  Il  tesserino  di
riconoscimento  di  cui  al  presente comma e' obbligatorio anche per
l'imprenditore  che effettua personalmente le operazioni disciplinate
dal  presente comma. Alle vendite di cui al presente comma si applica
altresi' la disposizione del comma 77.
   79.  (Definizione  di  vendita  straordinaria).  Sono  considerate
vendite  straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine
stagione  e  le  vendite  promozionali  effettuate  dall'esercente al
dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con
sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita. Le modalita'
di  svolgimento  e  la  pubblicita'  di  tali  forme  di vendita sono
disciplinate dai commi da 75 a 85.
   80.  (Le vendite di liquidazione). Le vendite di liquidazione sono
effettuate dall'esercente al dettaglio per esitare le proprie merci a
seguito   di   cessazione   definitiva   dell'attivita'  commerciale,
cessazione  di locazione, di durata almeno annuale, di azienda o ramo
di  azienda, cessione dell'azienda o ramo dell'azienda, trasferimento
di   locali,   trasformazione   o   rinnovo  locali.  Le  vendite  di
liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno
per  una  sola  volta  e  per la durata massima di sei settimane. Per
effettuare  la  vendita  di  liquidazione  l'interessato  deve  darne
comunicazione  unica,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge 31
gennaio  2007,  n.  7  come  modificato  dalla legge di conversione 2
aprile  2007, n. 40, al comune almeno sette giorni prima dell'inizio,
con  lettera  raccomandata,  fax,  e-mail  indicando l'ubicazione dei
locali e il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione
con  l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di
liquidazione.  Nei  casi  di  rinnovo o di trasformazione dei locali,
intendendosi  per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o
il  rinnovo  delle attrezzature, l'esercente deve indicare il periodo
in cui restera' chiuso successivamente alla liquidazione che comunque
non  puo'  essere inferiore a dieci giorni. Dall'inizio della vendita
di liquidazione e' vietato introdurre nell'esercizio merce del genere
di  quella  venduta  in  liquidazione  anche  se  la  stessa e' stata
acquistata  o  concessa  ad  altro titolo anche in conto deposito. E'
fatto  obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo
di  vendita  che si sta effettuando. E' vietato effettuare vendite di
liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi
di  fine  stagione  e  nei  trenta  giorni  antecedenti il Natale. E'
vietata  l'effettuazione  di  vendite  con  il  sistema  del pubblico
incanto.
   81.  (Le vendite di fine stagione). Per vendite di fine stagione o
saldi  si  intendono  le  forme  di  vendita  che riguardano prodotti
stagionali  o  articoli  di  moda  che devono essere venduti entro un
breve  lasso  di  tempo  dalla  fine  della stagione pena il notevole
deprezzamento.  Le vendite di fine stagione possono essere effettuate
solo  in  due  periodi  dell'anno della durata massima complessiva di
sessanta  giorni  per  ciascun periodo. I periodi saranno determinati
dalle  Camere  di  commercio,  in  sede  di  conferenza  di  servizio
convocata  dalla direzione attivita' produttive, entro il 30 novembre
di  ogni  anno, alla quale partecipano le organizzazioni di categoria
dei  commercianti  e  le  associazioni  dei  consumatori provinciali,
aderenti  alle  organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale  e l'ANCI regionale. Per l'effettuazione di tali vendite e'
necessario   dare   preventiva   comunicazione,  sette  giorni  prima
dell'inizio  delle  vendite  medesime, con lettera raccomandata, fax,
e-mail al comune in cui e' ubicato l'esercizio indicando l'inizio, la
fine  nonche'  gli sconti praticati sui prezzi normali di vendita che
devono  comunque  essere  esposti.  E' fatto obbligo all'esercente di
esporre   cartelli  informativi  sul  tipo  di  vendita  che  si  sta
effettuando con la relativa durata.
   82.  (Le  vendite  promozionali).  Le  vendite  promozionali  sono
effettuate  dall'operatore  commerciale  al  fine  di  promuovere gli
acquisti  di  alcuni  prodotti merceologici praticando uno sconto sul
prezzo  normale  di vendita. L'operatore che pone in vendita prodotti
aventi  stagionalita'  non  puo'  effettuare vendite promozionali nei
trenta  giorni  precedenti  i  periodi fissati per le vendite di fine
stagione.   E'   fatto  obbligo  all'esercente  di  esporre  cartelli
informativi sulle merci oggetto della promozione e con l'indicazione,
oltre  al  prezzo di vendita originario e alla percentuale di sconto,
anche  del  prezzo di vendita realmente praticato, cioe' scontato. In
ciascun anno solare l'operatore puo' svolgere un numero indefinito di
vendite  promozionali.  L'offerta  di  vendita  dei prodotti non puo'
superare  la  misura  del  20%  delle  referenze  presenti  nel punto
vendita.
   83.  (Disposizioni  comuni  alle  vendite straordinarie). Le merci
oggetto  delle  vendite  straordinarie devono essere indicate in modo
inequivocabile  per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo
ordinario.  Le  asserzioni  pubblicitarie delle vendite straordinarie
devono essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando:
    a)  l'indicazione  del periodo ed il tipo di vendita ai sensi dei
commi da 80 a 82;
    b)  gli  sconti  o  i  ribassi praticati nonche' la qualita' e la
marca  rispetto  ai  diversi  prodotti  merceologici posti in vendita
straordinaria;
    c) gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale
per  tutti  i  prodotti posti in vendita straordinaria fatte salve le
vendite  giudiziarie;  nella  vendita  o nella pubblicita' e' vietato
l'uso   della  dizione  vendite  fallimentari,  procedure  esecutive,
individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.
   84.  (Disposizioni  comuni alle vendite straordinarie). Sono fatte
salve   le   vendite   straordinarie   gia'  attivate  alla  data  di
pubblicazione  della  presente  legge  nel Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo.
   85. (Pubblicita' dei prezzi). I prodotti esposti per la vendita al
dettaglio  nelle  vetrine  esterne  o all'ingresso del locale e nelle
immediate  adiacenze  dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi
di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben
leggibile,  il  prezzo  di  vendita al pubblico, mediante l'uso di un
cartello  o  con  altre  modalita'  idonee  allo  scopo. Quando siano
esposti  insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente
l'uso  di  un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti
di  tali  esercizi  organizzati  con il sistema di vendita del libero
servizio  l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato
in  ogni  caso  per  tutte  le  merci comunque esposte al pubblico. I
prodotti  sui  quali  il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia'
impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che
risulti    facilmente    visibile    al    pubblico,   sono   esclusi
dall'applicazione  del  secondo  periodo  del presente comma. Restano
salve  le  disposizioni  vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del
prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.
   86.  (Osservatorio: istituzione). E' istituito presso la direzione
attivita'  produttive della giunta regionale l'osservatorio regionale
del  sistema  distributivo.  L'osservatorio  di cui al presente comma
rimane  in  carica  per  la durata della legislatura, e' nominato con
decreto del presidente della giunta regionale ed e' cosi' composto:
    a)  l'assessore preposto alle attivita' produttive o suo delegato
con funzione di presidente;
    b) il presidente della IV commissione consiliare o suo delegato;
    c)  un  membro  effettivo  ed  uno  supplente  in  rappresentanza
dell'Unioncamere;
    d)  un  membro  effettivo  ed uno supplente in rappresentanza dei
consumatori;
    e) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza
delle   associazioni   imprenditoriali   del  commercio  maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
    f)  un  membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza della
grande distribuzione;
    g)  un  membro  effettivo  ed uno supplente in rappresentanza dei
lavoratori dipendenti;
    h)  tre  membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza degli
enti locali (ANCI, UPI, UNCEM);
    i)  il  dirigente  del  servizio  sviluppo  del  commercio  o suo
delegato;
    j)  un  membro  effettivo  ed uno supplente in rappresentanza del
CRESA.
   87.  (Osservatorio:  istituzione).  Le funzioni di segretario sono
svolte  da  un  dipendente  del servizio sviluppo del commercio della
giunta regionale. Per i membri di cui al comma 86, lettere c), d), e)
ed   f)  la  designazione  spetta  alle  istituzioni  o  associazioni
maggiormente  rappresentative  a livello regionale. La partecipazione
al  tavolo e' gratuita e le eventuali spese di missione sono a carico
delle  amministrazioni,  enti  ed associazioni che designano i propri
rappresentanti.
   88.  (Osservatorio:  istituzione).  Il  parere  della  Regione  e'
vincolante ai fini di eventuali determinazioni da assumere.
   89.  (Compiti).  L'osservatorio  regionale,  in  raccordo  con  le
funzioni  di  coordinamento svolte dall'osservatorio nazionale di cui
all'art.   10,   comma   5,  del  decreto  legislativo  n.  114/1998,
avvalendosi  delle quattro Camere di commercio abruzzesi delegate con
legge   regionale  3  marzo  1999,  n.  11  «Attuazione  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112 (individuazione delle funzioni
amministrative   che   richiedono   l'unitario  esercizio  a  livello
regionale  e  conferimento  di funzioni e compiti amministrativi agli
enti  locali ed alle autonomie funzionali)» provvede a monitorare nel
proprio  ambito  provinciale  il  sistema distributivo, assicurare la
realizzazione  di  un  sistema  coordinato di monitoraggio permanente
della  rete  distributiva  regionale  finalizzato a fornire a tutti i
soggetti  interessati  i  dati  e le elaborazioni necessarie di fonti
pubbliche e private utili alla programmazione regionale del settore e
per  la  valutazione  dell'efficacia  degli  interventi  regionali in
materia.  All'interno  dell'osservatorio le funzioni di coordinamento
dell'azione  di  monitoraggio  delegato alle Camere di commercio e di
gestione  del sistema di monitoraggio vengono svolte da una struttura
tecnico-operativa  composta da quattro membri in rappresentanza delle
Camere di commercio, un rappresentante del CRESA ed un rappresentante
del  servizio  sviluppo  del  commercio  della  giunta  regionale. La
partecipazione  alla predetta struttura tecnico-operativa e' gratuita
e  le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni
di  appartenenza.  Le  funzioni  di  raccolta  dati vengono espletate
attraverso  la  modulistica  di cui all'art. 10, comma 5, del decreto
legislativo  n.  114/1998,  mentre  la funzione di monitoraggio viene
svolta   attraverso  un  rapporto  annuale  sullo  stato  della  rete
distributiva.    L'osservatorio    promuove    ricerche,   eventi   e
pubblicazioni sul sistema distributivo regionale.
   90.   (Somministrazione   di   alimenti   e   bevande:   tipologia
dell'attivita).  Gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande  di  cui  al  comma  3  sono costituiti da un'unica tipologia
definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali
esercizi   possono   somministrare  anche  le  bevande  alcoliche  di
qualsiasi  gradazione.  Le  autorizzazioni  rilasciate ai sensi della
legge   25   agosto  1991,  n.  287  (aggiornamento  della  normativa
sull'insediamento  e  sull'attivita' dei pubblici esercizi) intestate
alla  stessa  persona  fisica  o  giuridica,  relative  ad  un  unico
esercizio,  si  unificano  nella  tipologia  unica di cui al presente
comma.  Gli  atti amministrativi rilasciati dall'autorita' del comune
sono    formulati    riportando    obbligatoriamente    la   dicitura
«Somministrazione di alimenti e bevande».
   91. (Denominazione delle attivita' di somministrazione di alimenti
e  bevande).  Le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande,
in    relazione    all'attivita'   esercitata   ed   in   conformita'
all'autorizzazione    sanitaria,   possono   assumere   le   seguenti
denominazioni:
    a)  trattoria,  ristorante, osteria con cucina e simili: esercizi
in  cui  e'  prevalente  la  somministrazione  di  pasti preparati in
apposita  cucina  con  menu'  che include una sufficiente varieta' di
piatti e dotati di servizio al tavolo;
    b)  esercizi  con cucina tipica abruzzese: ristorante, trattoria,
osteria  in cui e' prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici
della tradizione locale o regionale;
    c)  self  service,  tavole calde, fast food e simili: esercizi in
cui  e' prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita
cucina ma privi di servizio al tavolo;
    d)  pizzerie  e simili: esercizi della ristorazione, con servizio
al tavolo, in cui e' prevalente la preparazione e la somministrazione
del prodotto «pizza»;
    e)  bar  gastronomici  e simili: esercizi in cui si somministrano
alimenti    e   bevande,   compresi   i   prodotti   di   gastronomia
preconfezionati  o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione
dell'esercente   riguarda   l'assemblaggio,   il   riscaldamento,  la
farcitura  e  tutte  quelle  operazioni  che non equivalgono ne' alla
produzione ne' alla cottura;
    f)  bar-caffe'  e  simili:  esercizi  in  cui  e'  prevalente  la
somministrazione  di  bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione, nonche' di dolciumi e spuntini;
    g)  bar  gelateria, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili:
bar-caffe'   caratterizzati   dalla  somministrazione  di  una  vasta
varieta'  di  prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere
prodotti in proprio;
    h)  birrerie, wine bar, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e
simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione
di  specifiche  tipologie  di  bevande  eventualmente accompagnate da
somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
    i)  piano  bar,  disco-bar, american-bar, locali serali e simili:
esercizi  in  cui  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e'
accompagnata  a  servizi  di  intrattenimento  che  ne caratterizzano
l'attivita';
    j) sale da ballo, discoteche, locali notturni: esercizi nei quali
la  somministrazione  al  pubblico di alimenti e bevande viene svolta
congiuntamente  ad  attivita'  di intrattenimento, ma quest'ultima e'
prevalente rispetto alla prima;
    k)    impianti    sportivi    e    stabilimenti    balneari   con
somministrazione:  esercizi in cui la somministrazione al pubblico di
alimenti  e  bevande  viene  svolta  congiuntamente  all'attivita' di
svago, ma quest'ultima e' prevalente rispetto alla prima.
   Le  denominazioni di cui al presente comma hanno validita' ai soli
fini  di monitoraggio delle attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande.
   92. (Denominazione delle attivita' di somministrazione di alimenti
e  bevande).  Il  titolare  del  provvedimento  di cui al comma 90 e'
tenuto  a  comunicare  al  comune, prima dell'inizio o della modifica
dell'attivita',   la   denominazione   di   riferimento   cosi'  come
individuata al comma 91. Qualora l'esercente svolga piu' attivita' e'
tenuto a comunicare all'autorita' del comune le diverse denominazioni
assunte  ai  sensi del comma 91. Gli esercenti gia' in attivita' alla
data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  provvedono  a
trasmettere  all'autorita'  del  comune  entro  i successivi sessanta
giorni la comunicazione prevista dal presente comma.
   93.   (Programmazione   per  l'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande:  finalita).  La  programmazione  regionale  per
l'esercizio   delle  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella statale
in   materia  di  tutela  della  concorrenza,  persegue  le  seguenti
finalita':
    a)  sviluppare  ed  innovare  la  rete  degli  esercizi pubblici,
favorendo  la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche'
la qualita' del lavoro;
    b)   tutelare   la  salute,  la  sicurezza  dei  consumatori,  la
trasparenza e la qualita' del mercato;
    c)  garantire  la  libera  concorrenza  e  la liberta' d'impresa,
nonche'  la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei
prodotti usati;
    d)  salvaguardare  e  riqualificare la rete dei pubblici esercizi
nelle   zone   di   montagna   e  rurali,  nelle  aree  di  interesse
archeologico,  storico,  artistico  e  ambientale e nei centri urbani
minori,  nonche' promuovere e sviluppare le produzioni tipiche locali
e l'enogastronomia;
    e)   garantire   la   compatibilita'   dell'impatto  territoriale
dell'insediamento  delle  attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande con particolare riguardo a fattori quali la valutazione della
situazione di viabilita', di impatto sulla mobilita' e in generale di
impatto ambientale e di inquinamento acustico;
    f) tutelare e salvaguardare i locali storici.
   94.    (Programmazione    regionale    per   il   rilascio   delle
autorizzazioni,   da   parte  dei  comuni).  Per  l'attuazione  delle
finalita' di cui al comma 93 la programmazione della rete di esercizi
adibiti  alla  somministrazione  di alimenti e bevande e del rilascio
delle  nuove autorizzazioni si espleta sulla base degli indirizzi che
ogni comune definisce, in base ai criteri di programmazione di cui ai
commi  da  95 a 97. Nell'ambito di uno stesso territorio comunale, il
competente  ente territoriale puo' fissare indirizzi diversi tra loro
qualora   coesistano   realta'  economiche,  sociali  e  territoriali
diversificate.  I  comuni  emanano  entro  centottanta  giorni  dalla
entrata in vigore della presente legge i criteri di programmazione ai
fini  del  rilascio delle autorizzazioni. Le autorizzazioni di cui ai
commi   da   99  a  101  possono  essere  rilasciate  sol-tanto  dopo
l'emanazione  dei criteri comunali di programmazione. Le disposizioni
del  presente  articolo  non  si  applicano ai comuni con popolazione
inferiore   a   mille   abitanti  calcolato  sulla  base  dell'ultimo
censimento  effettuato  nonche' a tutte le frazioni comunali, purche'
distinte   dal   centro  urbano,  aventi  una  popolazione  residente
inferiore   a   2.000   abitanti  calcolati  sulla  base  dell'ultimo
censimento effettuato.
   95.   (Criteri   di  programmazione).  I  comuni,  ai  fini  della
elaborazione   dei  propri  criteri  di  programmazione,  tengono  in
considerazione alcuni dei seguenti elementi:
    a)  sviluppo  demografico,  economico e sociale della popolazione
residente e fluttuante;
    b) abitudini di consumo extradomestico;
    c)  caratteristiche  e vocazioni del territorio in relazione alla
sua collocazione costiera, collinare o montana;
    d) potenzialita' turistiche;
    e) impatto sulla mobilita';
    f)  vicinanza  a  centri  piu'  popolati  ed  offerta complessiva
presente   nell'area,  compresa  quella  relativa  ad  attivita'  non
soggette   ad  autorizzazione  per  somministrazione  di  alimenti  e
bevande;
    g)  destinazione  urbanistica  delle singole zone individuate nei
piani;
    h)   presenza   di   progetti   di   valorizzazione  turistica  e
commerciale;
    i)  previsione  dell'insediamento  di medie e grandi superfici di
vendita;
    j)  previsione  di  recupero  di aree e di edifici di particolare
pregio naturalistico ed architettonico.
   96.   (Criteri  di  programmazione).  La  programmazione  comunale
persegue i seguenti obiettivi:
    a)  l'evoluzione  e  l'innovazione  della  rete degli esercizi di
somministrazione   di   alimenti  e  bevande  ed  in  particolare  la
promozione:
     1) della qualita' del lavoro;
     2)   della   formazione  professionale  degli  operatori  e  dei
dipendenti;
     3)  della trasparenza e della qualita' del mercato, della libera
concorrenza  e  la  liberta'  d'impresa,  al  fine  di  realizzare le
migliori  condizioni dei prezzi e la maggiore efficienza ed efficacia
del sistema;
    b)  la  tutela  dei consumatori, in termini di salute, sicurezza,
corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
    c)  la valorizzazione della attivita' di somministrazione al fine
di  favorire  la loro redditivita', di promuovere la qualita' sociale
delle  citta'  e  del  territorio,  il turismo, l'enogastronomia e le
produzioni tipiche locali;
    d)  l'armonizzazione  e  l'integrazione  del  settore  con  altre
attivita'  economiche al fine di favorire l'equilibrio tra domanda ed
offerta  e  consentire  lo  sviluppo  e  il  diffondersi  di  formule
innovative;
    e)  favorire l'efficacia e la qualita' del servizio da rendere al
consumatore  con  particolare  riguardo  all'adeguatezza della rete e
all'integrazione  degli  esercizi  di  somministrazione  nel contesto
sociale ed ambientale;
    f)  salvaguardare  e  riqualificare  le zone di pregio artistico,
storico,  architettonico,  archeologico,  ambientale  e paesaggistico
attraverso la presenza di attivita' di somministrazione adeguate;
    g)   salvaguardare  e  riqualificare  la  rete  delle  zone  meno
densamente popolate che a volte manifestano fenomeni di spopolamento,
in  particolare  nei  comuni  montani di cui al comma 70 e nei centri
storici  e  urbani  esposti a processi di rarefazione delle attivita'
economiche e di decremento dei residenti.
   97.(Criteri  di programmazione). In considerazione degli obiettivi
di  programmazione  e dei parametri da assumersi come riferimento, la
programmazione   comunale  si  attua  attraverso  la  definizione  di
obiettivi   da   raggiungere.   Va   quindi   escluso  l'utilizzo  di
«contingenti  di  superficie» e l'individuazione di «distanze minime»
fra   gli   esercizi   mentre   si   individuano  parametri  numerici
differenziati  per aree o zone del territorio comunale. Sulla base di
analisi   specifiche,   il  piano  per  lo  sviluppo  della  rete  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande prevede la possibilita' di
rilasciare  nuove  autorizzazioni (o DIA) senza condizioni ulteriori,
rispetto  a  quelle,  che devono sempre sussistere, della conformita'
alle  norme  urbanistiche  ed  igienico  sanitarie. E' fatta salva la
possibilita'  di adottare varianti ai criteri di cui al comma 95, nel
periodo   della  loro  efficacia,  qualora  si  verifichino  fatti  e
circostanze  nuove  o  impreviste  che  comportino  la  necessita' di
operare una revisione della programmazione.
   98.  (Attivita'  escluse  dalla programmazione comunale). Non sono
soggette  alla  programmazione comunale di cui ai commi da 95 a 97 le
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
    a)  negli  esercizi  nei quali la somministrazione al pubblico di
alimenti  e  bevande  viene  effettuata  congiuntamente  ad attivita'
prevalente  di  spettacolo,  trattenimento e svago, in sale da ballo,
sale  da  gioco,  locali  notturni,  stabilimenti  balneari, impianti
sportivi,  centri  fieristici,  nonche'  congiuntamente  ad attivita'
culturali,  in  cinema,  teatri,  musei,  librerie,  gallerie d'arte,
Internet point, caffe' letterario e lounge bar future casino' (spazio
bar  con  sala  da  gioco, ossia con slot machine e macchine a premi)
grandi  superfici  di vendita non alimentari o esercizi specializzati
che  ricomprendono  anche  la somministrazione di alimenti e bevande.
L'attivita'  congiunta  si  intende  prevalente  nei  casi  in cui la
superficie  utilizzata  per  il  suo svolgimento e' pari ad almeno il
settantacinque   per   cento   della  superficie  complessivamente  a
disposizione   per  l'esercizio  dell'attivita',  esclusi  magazzini,
depositi,  uffici e servizi. Non costituisce attivita' di spettacolo,
trattenimento  e  svago  la  semplice  musica  di  accompagnamento  e
compagnia;
    b)  negli  esercizi  situati  all'interno  delle aree di servizio
delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite
dal  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della
strada)  e  successive modifiche ed integrazioni e nelle stazioni dei
mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
    c) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;
    d)  nelle  sedi  ove si svolgono le attivita' istituzionali delle
associazioni  e  dei  circoli  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  4  aprile  2001,  n.  235 (regolamento
recante    semplificazione   del   procedimento   per   il   rilascio
dell'autorizzazione  alla  somministrazione  di alimenti e bevande da
parte di circoli privati);
    e)  nelle  mense  aziendali  e  negli  spacci annessi ad aziende,
amministrazioni,  enti  e  scuole nei quali la somministrazione viene
effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
    f) al domicilio del consumatore;
    g) senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalita' dei
consumatori,  in  favore delle persone alloggiate o ospitate per fini
istituzionali   da   ospedali,   case  di  cura,  case  per  esercizi
spirituali,   asili  infantili,  scuole,  case  di  riposo,  caserme,
stabilimenti  delle  forze  dell'ordine, strutture di accoglienza per
immigrati  o  rifugiati  e  altre  simili  strutture di accoglienza o
sostegno;
    h) negli alberghi e strutture turistico-ricettive.
   Le  attivita' di cui al presente comma sono soggette a denuncia di
inizio  di  attivita'  (DIA), come previsto dai commi da 104 a 107 da
formalizzare  al  comune  competente  per territorio e possono essere
effettuate dalla data di ricevimento della denuncia.
   99.  (Autorizzazione). L'apertura e il trasferimento di sede degli
esercizi  di  somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad
autorizzazione  rilasciata  dal  comune nel cui territorio e' ubicato
l'esercizio.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   e'   subordinato
all'accertamento  dei  requisiti  di  cui  ai  commi  da  6 a 10 e al
rispetto  dei  criteri comunali di cui al penultimo periodo del comma
94 e di cui ai commi da 95 a 97, nonche':
    a)  alla  disponibilita' da parte dell'interessato dei locali nei
quali intende esercitare l'attivita';
    b)  all'indicazione, in caso di societa', dell'eventuale preposto
all'esercizio;
    c)  all'autorizzazione  sanitaria e al certificato di prevenzione
incendi, ove previsto;
    d)  all'accertamento  della  conformita'  dei  locali  ai criteri
stabiliti  dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n.
564 (regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali
adibiti  a  pubblici  esercizi  per la somministrazione di alimenti e
bevande).
   100. (Autorizzazione). L'attivita' di somministrazione di alimenti
e   bevande   e'   esercitata   nel  rispetto  delle  vigenti  norme,
prescrizioni   e  autorizzazioni  in  materia  ambientale,  edilizia,
urbanistica,   igienico-sanitaria,  sicurezza,  prevenzione  incendi,
inquinamento acustico.
   101.  (Autorizzazione).  L'autorizzazione  e'  rilasciata  a tempo
indeterminato  ed  ha  validita'  limitatamente  ai  locali  in  essa
indicati.   Entro  trenta  giorni  dal  rilascio  dell'autorizzazione
l'autorita'   comunale  ne  comunica  gli  estremi  al  prefetto,  al
questore,  alle  competenti  aziende sanitarie e Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonche' alla direzione
attivita'  produttive  della  giunta regionale, servizio sviluppo del
commercio.  Gli  esercizi  di  somministrazione  aperti  al  pubblico
autorizzati  ai  sensi  del  comma  99, hanno facolta' di vendere per
asporto   i   prodotti  per  i  quali  sono  stati  autorizzati  alla
somministrazione  e  sono  abilitati  all'installazione  e all'uso di
apparecchi  radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di
immagini, nonche' di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste
dalle  leggi  di  settore.  L'indicazione  del preposto all'esercizio
nominato  successivamente al rilascio dell'autorizzazione deve essere
comunicata    al   comune   entro   trenta   giorni   dalla   nomina.
L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di
alimenti  e  bevande  in  locali  aperti  al pubblico, esclusivamente
adibiti  a  tale  attivita',  e' soggetta alle disposizioni di cui ai
commi da 99 a 101.
   102.  (Procedimento  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni). Le
domande  di  autorizzazione  per l'apertura ed il trasferimento delle
attivita'  di  somministrazione  di  alimenti e bevande devono essere
presentate  o  spedite,  al comune sede dell'esercizio, a firma della
persona   fisica   legittimata   o   avente   titolo   a   richiedere
l'autorizzazione. La domanda deve necessariamente indicare:
    a)  il  possesso  dei  requisiti professionali e morali di cui ai
commi da 6 a 10;
    b) la disponibilita' dei locali;
    c) la eventuale indicazione del preposto;
    d)  la  richiesta  di  autorizzazione sanitaria o denuncia inizio
attivita' alimentare ai fini della registrazione;
    e)  i  requisiti  d'idoneita'  dei  locali  rispetto  alle  norme
edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilita'.
   103.  (Procedimento  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni).  A
seguito   della   presentazione   della   domanda   del   richiedente
l'autorizzazione,  l'autorita'  comunale da' comunicazione dell'avvio
del  procedimento nei modi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante:
«Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di  accesso  ai documenti amministrativi». Qualora la domanda non sia
regolare  o  completa,  il  responsabile  del  procedimento, richiede
l'integrazione  della  documentazione  mancante o la regolarizzazione
della  domanda  stessa,  fissando  il  termine per la presentazione e
avvisando  che,  decorso  inutilmente  tale termine, la domanda sara'
archiviata.  Nel  caso  in  cui  sia  necessario  acquisire  elementi
integrativi  o  di  giudizio  che non siano gia' nella disponibilita'
dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il
responsabile  del  procedimento provvede, ai sensi dell'art. 18 della
legge    n.   241/1990   e   seguenti   modifiche   e   integrazioni,
tempestivamente  a  richiederli. In questo caso il termine di novanta
giorni  di  cui al presente comma inizia a decorrere nuovamente dalla
data   di   ricevimento   della   documentazione  richiesta.  Qualora
l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sara'
archiviata.  Dell'avvenuta  archiviazione viene data comunicazione al
richiedente.  Il  responsabile  del  procedimento  puo' verificare la
sussistenza  dei requisiti morali e professionali del richiedente con
specifica  richiesta  agli  enti  interessati. Decorsi novanta giorni
dalla  presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si
intende accolta secondo le previsioni di cui all'art. 2 e all'art. 20
della legge n. 241/1990 e seguenti modifiche e integrazioni.
   104.  (Dichiarazione  di  inizio attivita' - DIA). Sono soggette a
dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'art. 19 della legge 7
agosto   1990,  n.  241  e  seguenti  modifiche  e  integrazioni,  da
presentare  al  comune  nel cui territorio e' ubicato l'esercizio, le
attivita'  per  la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
esercitate:
    a) nel domicilio del consumatore;
    b)  negli esercizi situati all'interno delle autostazioni ubicate
in  autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle
stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
    c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema;
    d)  nelle  mense  aziendali  e  negli  spacci  di aziende, enti e
scuole;
    e) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;
    f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;
    g)  negli  esercizi  in  cui  la  somministrazione al pubblico di
alimenti  e  bevande  viene  svolta  congiuntamente ad una prevalente
attivita'  di  intrattenimento  e svago, quali: sale da ballo, locali
notturni, impianti sportivi, sale da gioco;
    h)  negli  esercizi  posti nell'ambito degli impianti stradali di
distribuzione  carburanti,  di cui all'art. 15, della legge regionale
16  febbraio  2005, n. 10 (norme di indirizzo programmatico regionale
di  razionalizzazione  ed  ammodernamento della rete di distribuzione
dei carburanti);
    i)  negli  esercizi  di  somministrazione  annessi  ai  rifugi di
montagna;
    j) negli alberghi e strutture turistico-ricettive.
   La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al
presente comma, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b), e) ed
h),   e'   effettuata  esclusivamente  a  favore  di  chi  usufruisce
dell'attivita'  degli  esercizi  medesimi  e  negli orari di apertura
degli   stessi.   Lo   spazio   in   cui  si  svolge  l'attivita'  di
somministrazione  prevista  alla  lettera  g)  non  deve  superare il
venticinque per cento dell'intera superficie del locale.
   105.  (Dichiarazione  di inizio attivita' - DIA). La dichiarazione
di inizio attivita' deve indicare:
   a) il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10;
   b)  le  caratteristiche  specifiche dell'attivita' da svolgere tra
quelle elencate al comma 104;
   c)  l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla
somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 104, lettera g),
la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
   d)   la   disponibilita'   del   locale   ove   e'  esercitata  la
somministrazione   e   la  conformita'  dello  stesso  alle  norme  e
prescrizioni    edilizie,    urbanistiche,   igienico-sanitarie,   di
sicurezza,  di  prevenzione  incendi,  di  inquinamento acustico e di
sorvegliabilita';
   e) l'eventuale preposto all'esercizio.
   106. (Dichiarazione di inizio attivita' - DIA). Nella DIA relativa
alle  mense scolastiche ed aziendali, nei casi in cui la produzione e
la  somministrazione dei pasti avvengano nella stessa struttura, deve
essere  specificato che non verranno utilizzate stoviglie e posate in
materiale usa e getta.
   107.  (Dichiarazione di inizio attivita' - DIA). L'indicazione del
preposto all'esercizio nominato successivamente alla dichiarazione di
cui  al  comma  104,  deve  essere  comunicata al comune entro trenta
giorni  dalla  nomina. Le attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande  di  cui al comma 104 non sono trasferibili in locali diversi
da  quelli  dichiarati.  Gli  estremi  delle  dichiarazioni di inizio
attivita'  (DIA)  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande sono
comunicati  dal  comune  competente  per territorio al questore, alle
competenti  aziende  sanitarie  e  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato   e   agricoltura,   nonche'   alla  direzione  attivita'
produttive della giunta regionale, servizio sviluppo del commercio.
   108.  (Autorizzazione  temporanea).  In occasione di fiere, feste,
mercati,  sagre,  manifestazioni  a  carattere  religioso,  benefico,
politico,  sociale  e  sportivo  e di altre riunioni straordinarie di
persone, l'autorita' comunale rilascia autorizzazioni temporanee alla
somministrazione di alimenti e bevande valide soltanto per il periodo
di  effettivo  svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree
cui   si  riferiscono  e  comunque  non  superiore  a  sette  giorni.
L'autorizzazione  di  cui  al  presente  comma  e'  rilasciata previo
accertamento  dei  requisiti  di  cui ai commi da 6 a 10, nonche' dei
requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.
   109.   (Somministrazione  mediante  distributori  automatici).  La
somministrazione   di   alimenti   e  bevande  mediante  distributori
automatici  in  locali  esclusivamente  adibiti  a  tale  attivita' e
opportunamente  attrezzati,  e'  soggetta alle disposizioni di cui ai
commi   da  104  a  107.  E'  vietata  la  somministrazione  mediante
distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
   110.  (Attivita'  stagionali).  Al fine di realizzare l'equilibrio
fra   domanda   ed   offerta   in  contesti  territoriali  fortemente
caratterizzati   dalla   stagionalita'   della   domanda  di  consumo
extradomestico  i  comuni, nell'ambito della programmazione di cui ai
commi  da  95 a 97 stabiliscono i criteri relativi all'apertura delle
attivita'     stagionali.    Tali    criteri    devono    compendiare
necessariamente, i seguenti aspetti:
    a) la zonizzazione del territorio;
    b)  la  definizione  di uno o piu' periodi di apertura e chiusura
obbligatoria  nel  corso  dell'anno  solare.  I predetti periodi, che
devono  essere  riportati  sull'autorizzazione,  non  possono  essere
inferiori  a un mese o superiori a sei mesi nell'arco di ciascun anno
solare.
   111.  (Validita'  delle  autorizzazioni).  Le  autorizzazioni e le
dichiarazioni   d'inizio   attivita'  (DIA)  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande  si  riferiscono esclusivamente ai locali e alle
aree  in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti
di  legge.  Le  autorizzazioni  e le dichiarazioni d'inizio attivita'
(DIA)   di   somministrazione  hanno  validita'  permanente.  Per  le
attivita'   stagionali   la   validita'  e'  altresi'  permanente  ma
l'esercizio  della  stessa e' limitato al periodo indicato sul titolo
autorizzatorio.  Le autorizzazioni temporanee di cui al comma 108, la
cui  validita'  e' circoscritta alla manifestazione o evento cui sono
collegate, restano escluse da quanto previsto nel presente comma.
   112.  (La somministrazione di bevande alcoliche). I comuni possono
vietare  la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in
relazione   a   esigenze   di   interesse  pubblico.  Il  divieto  di
somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche:
    a) puo' essere permanente o temporaneo;
    b)  puo' essere adottato come disposizione generale per tutti gli
esercizi  di una determinata area del territorio comunale ovvero come
prescrizione data ai sensi dell'art. 9 del TULPS;
    c)  puo'  essere  adottato  in  occasione di particolari eventi o
manifestazioni  o  anche  in  determinate  fasce orarie per prevenire
conseguenze   dannose   derivanti   dall'assunzione   di  alcolici  e
superalcolici.
   113.  (Attivita'  di  somministrazione  in  aree esterne aperte al
pubblico).  I  comuni,  predispongono  nel  rispetto  della normativa
vigente i criteri per disciplinare l'attivita' di somministrazione di
alimenti  e  bevande  svolta  su  aree  pubbliche o private, in forma
temporanea  o permanente, da parte degli esercizi di somministrazione
gia' autorizzati.
   114.  (Pubblicita'  dei  prezzi).  L'obbligo della pubblicita' dei
prezzi,  per  i  prodotti destinati alla somministrazione, e' assolto
con le seguenti modalita':
    a)   per   le  bevande  e  gli  alimenti  da  somministrare:  con
l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;
    b)   per   le   attivita'   di  ristorazione:  con  l'esposizione
obbligatoria  durante  l'orario  di apertura della tabella dei prezzi
sia  all'interno  che  all'esterno dell'esercizio e comunque in luogo
leggibile dall'esterno.
   115. (Pubblicita' dei prezzi). Se l'esercizio effettua servizio al
tavolo  il  listino  dei  prezzi deve essere messo a disposizione dei
clienti  prima  dell'ordinazione.  La  maggiorazione per il servizio,
qualora  prevista,  deve  essere  chiaramente esplicitata e portata a
conoscenza  del  consumatore  con  mezzi  idonei e chiari. I prodotti
destinati  alla  vendita  per  asporto  sono  soggetti  alle norme in
materia di pubblicita' dei prezzi.
   116.  (Pubblicita'  dei prezzi). Le previsioni dei commi 114 e 115
si applicano anche ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense
aziendali,  ai  bar  interni  e alle attivita' di somministrazione al
domicilio del consumatore.
   117. (Inquinamento acustico). Ai fini del rispetto della normativa
sull'inquinamento  acustico  (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215), le
imprese  che svolgono esclusivamente attivita' di somministrazione di
alimenti   e   bevande  e  che  non  dispongono  di  sorgenti  sonore
significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto
di  notorieta'  in  tal  senso.  In  tutti  gli  altri  casi, occorre
predisporre la «previsione di impatto acustico» redatta da un tecnico
abilitato.  Tale  documentazione deve essere prodotta al comune prima
dell'inizio  delle relative attivita' o, limitatamente alle attivita'
soggette  a DIA, deve essere tenuta a disposizione delle autorita' di
controllo.  Nella  DIA  occorre  indicare  la data di redazione della
previsione   di   impatto  acustico  ed  il  nominativo  del  tecnico
firmatario.
   118.  (Ampliamento  dell'attivita). L'ampliamento della superficie
di  attivita'  di  somministrazione di alimenti e bevande e' soggetta
alla  semplice  comunicazione  che deve essere inviata al comune sede
dell'esercizio.  L'attivita'  di somministrazione e' esercitata nella
parte   ampliata   decorsi   trenta   giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione.   Il  comune  accerta  il  rispetto  dei  requisiti  e
presupposti  di  legge  in  materia  igienico-sanitaria, destinazione
d'uso   dei   locali,   compatibilita'   urbanistica,   sicurezza   e
sorvegliabilita', nonche' di quanto previsto dalla presente legge.
   119. (Cessazione dell'attivita). Il titolare di autorizzazione per
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande,
che  cessa di esercitare l'attivita', deve trasmettere al comune sede
dell'esercizio,   entro   trenta  giorni  dalla  cessazione  apposita
comunicazione   scritta  allegando  il  titolo  autorizzatorio  o  la
denuncia di inizio attivita'.
   120. (Modifiche societarie). La variazione della natura giuridica,
della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della
sede   legale  che  non  comporti  il  trasferimento  dell'ubicazione
dell'esercizio,  nonche'  ogni  altra  variazione  che  non determini
sub-ingresso  sono  soggette  a comunicazione, alla quale deve essere
allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle
modifiche  societarie  intervenute.  Nel  caso  in  cui  una societa'
esercente  l'attivita'  di commercio in sede fissa o somministrazione
di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale
che  comportino  il  cambio  del  legale  rappresentante  deve  darne
comunicazione al comune. Il nuovo legale rappresentante deve altresi'
produrre   alla   medesima   autorita'   comunale   la  dichiarazione
sostitutiva  di certificazione relativa al possesso sia dei requisiti
morali  che  di  quelli  professionali.  Nel  caso  in  cui il legale
rappresentante  che  subentra  nella  titolarita'  dell'esercizio sia
privo  dei  requisiti  professionali  deve  indicare  nella  predetta
dichiarazione    sostitutiva    di    certificazione    il   preposto
all'attivita'.
   121.  (Sospensione  volontaria dell'attivita' di commercio in sede
fissa  e  di  somministrazione di alimenti e bevande). L'attivita' di
commercio  in  sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande
puo'   essere   sospesa   per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi
consecutivi.  Qualora  l'attivita'  di  cui  al  presente  comma  sia
esercitata  in  forma  di impresa individuale, il termine di cui allo
stesso comma non si applica nei casi di sospensione per:
    a) malattia certificata all'autorita' comunale entro dieci giorni
dall'inizio del periodo di sospensione;
    b)  gravidanza,  puerperio,  adozioni  e  affidamenti preadottivi
nazionali  ed internazionali certificati all'autorita' comunale entro
trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
    c)  assistenza  a  figli  minori  e  a  consanguinei  maggiorenni
diversamente  abili  come  previsto  del decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.  151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia
di  tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a norma
dell'art.  15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
   Nell'ipotesi  di  cui alle lettere b) e c) l'attivita' puo' essere
sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.
   122.  (Subingresso per l'attivita' di commercio in sede fissa). Il
trasferimento  della gestione o della proprieta' dell'azienda o di un
ramo  di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il
trasferimento al subentrante della titolarita' del titolo abilitativo
all'esercizio  dell'attivita' commerciale. Il subingresso e' soggetto
a  comunicazione  effettuata dal subentrante al comune competente per
territorio.   Il   subentrante   deve   dichiarare  il  trasferimento
dell'attivita',  di  essere in possesso dei requisiti di cui ai commi
da 6 a 9 e, ove richiesti, di quelli di cui al comma 10 ed impegnarsi
al   mantenimento  dei  livelli  occupazionali  ed  al  rispetto  dei
contratti  collettivi  di  lavoro. La comunicazione di subingresso e'
effettuata, secondo modalita' stabilite dal comune:
    a) entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di
cessione;
    b)   entro   sessanta   giorni   dalla  data  di  apertura  della
successione.
   123.  (Subingresso per l'attivita' di commercio in sede fissa). In
caso   di  subingresso  per  causa  di  morte,  la  comunicazione  e'
effettuata  dagli  aventi diritto secondo le disposizioni dettate dal
libro  II  del  codice  civile.  Nel  caso  di cui al presente comma,
qualora  si  tratti  di  attivita'  relative  al settore merceologico
alimentare,  fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi
da  6  a  10,  il  subentrante  ha  facolta'  di  continuare a titolo
provvisorio  l'attivita'. Qualora entro sessanta giorni dall'apertura
della  successione  il  subentrante  non  dimostri  il  possesso  dei
requisiti  di  cui  ai  commi da 6 a 10, salvo proroga per comprovati
casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
   124.  (Subingresso per l'attivita' di somministrazione di alimenti
e  bevande).  Il  trasferimento  della  proprieta'  dell'esercizio di
somministrazione  di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa
di  morte  e'  soggetto  a  comunicazione da presentare all'autorita'
comunale  entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto
di   cessione   o  dalla  data  di  apertura  della  successione.  Il
subentrante  puo'  iniziare  l'esercizio dell'attivita' dalla data di
presentazione della comunicazione. Nella comunicazione il subentrante
deve indicare:
    a) gli estremi dell'autorizzazione;
    b) il titolo giuridico che da' luogo al subingresso;
    c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;
    d)  il possesso dell'autorizzazione sanitaria o una dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione  attestante il possesso dei requisiti
igienico-sanitari.
   125.  (Subingresso per l'attivita' di somministrazione di alimenti
e   bevande).   Il   subentrante   consegna   all'autorita'  comunale
l'originale    dell'autorizzazione   al   fine   di   permettere   la
reintestazione.   Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione,  l'autorita' comunale, ove non sussistano impedimenti,
procede   alla   reintestazione   dell'autorizzazione.   In  caso  di
subingresso  per  causa  di  morte  del  titolare  di un esercizio di
somministrazione, gli aventi diritto, anche in mancanza dei requisiti
soggettivi  di  cui ai commi da 6 a 10, a titolo provvisorio e previa
presentazione di apposita comunicazione al comune, possono continuare
l'attivita'  per  un  periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla
data  del  decesso.  Decorso  il  suddetto  termine,  in  assenza dei
requisiti  sopra  richiamati,  gli aventi diritto decadono dal titolo
autorizzatorio.  In  caso  di  subingresso  per  causa  di  morte del
titolare  di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto che
non  intendano proseguire l'attivita' di somministrazione di alimenti
e  bevande  devono  comunicare  all'autorita'  comunale la cessazione
dell'attivita'  o la sospensione dell'attivita' che non puo' comunque
essere superiore a dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.
   126.  (Orari  delle  attivita' commerciali. Orari di apertura e di
chiusura  al  pubblico  degli  esercizi di vendita al dettaglio). Gli
orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita
al  dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti
nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente comma e dei criteri
emanati   dal  comune,  attraverso  forme  di  consultazione  con  le
organizzazioni  provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente
rappresentative  a livello nazionale delle imprese del commercio, dei
consumatori   e  delle  organizzazioni  sindacali.  Gli  esercizi  di
commercio  al  dettaglio  in  sede  fissa  possono  restare aperti al
pubblico  dalle  ore  sette  alle  ore ventidue, fino a un massimo di
tredici  ore  giornaliere,  salva  diversa  determinazione dei comuni
adottata  attraverso  forme di consultazione con le organizzazioni di
cui  al  presente  comma.  Salvo  diversa  determinazione  dei comuni
attraverso  forme  di consultazione con le organizzazioni provinciali
aderenti  alle  organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale  delle  imprese  del  commercio,  dei  consumatori  e delle
organizzazioni  sindacali,  gli esercizi di commercio al dettaglio in
sede  fissa  osservano  la  chiusura  domenicale e festiva e la mezza
giornata  di  chiusura  infrasettimanale.  L'osservanza  della  mezza
giornata  di  chiusura  infrasettimanale  e'  facoltativa.  I comuni,
sentite le organizzazioni di cui al presente comma, possono:
    a)  estendere  la  fascia  oraria  di  apertura al pubblico degli
esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore
cinque e le ore ventiquattro;
    b)   autorizzare,   per   particolari  esigenze  di  servizio  al
cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui
alla lettera a);
    c)  autorizzare in base all'esigenza dell'utenza e alle peculiari
caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita
in orario notturno esclusivamente per i soli esercizi di vicinato che
danno la loro disponibilita'.
   La  consultazione  di  cui  al  presente  comma,  oltre  che  agli
obiettivi  previsti dal presente comma, e' finalizzata a garantire la
tutela dei diritti dei lavoratori.
   127.  (Orari  delle  attivita' commerciali. Orari di apertura e di
chiusura  al  pubblico  degli  esercizi  di  vendita  al  dettaglio).
L'esercente  e'  tenuto  a  rendere  noto  al  pubblico  l'orario  di
effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli
o altri mezzi idonei di informazione.
   128.  (Orari  delle  attivita' commerciali. Orari di apertura e di
chiusura  al  pubblico  degli  esercizi di vendita al dettaglio). Gli
esercizi  del  settore  alimentare  devono  garantire  l'apertura  al
pubblico  in  caso  di  piu' di due festivita' consecutive. Il comune
definisce le modalita' per adempiere all'obbligo del presente comma.
   129.  (Orari  delle  attivita' commerciali. Orari di apertura e di
chiusura  al  pubblico  degli  esercizi  di  vendita al dettaglio). I
comuni,   sentite   le   organizzazioni   provinciali  aderenti  alle
organizzazioni  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,
delle  imprese  del  commercio,  dei  consumatori  e  dei  sindacati,
individuano   le  giornate  domenicali  o  festive  nelle  quali  gli
esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di
chiusura  domenicale e festiva. Le deroghe alla chiusura domenicale e
festiva  non possono superare il numero massimo di trentadue giornate
domenicali  o  festive  comprensive di quelle del mese di dicembre di
ulteriori otto domeniche.
   130.  (Orari  delle  attivita' commerciali. Orari di apertura e di
chiusura  al  pubblico  degli  esercizi  di vendita al dettaglio). Il
numero  di  giornate  di deroga alla chiusura domenicale e festiva e'
illimitato   per   gli   esercizi   di  vicinato  ubicati  in  comuni
appartenenti alle Comunita' montane, nonche' nei comuni montani e per
gli esercizi polifunzionali dovunque ubicati.
   131.  (Orari  delle  attivita' commerciali. Orari di apertura e di
chiusura  al  pubblico  degli  esercizi  di vendita al dettaglio). La
chiusura   e'   obbligatoria   nelle   giornate  di  Pasqua,  lunedi'
dell'angelo,  1°  maggio,  25 e 26 dicembre per tutti i comuni con 1'
eccezione di quelli di cui al comma 130.
   132.  (Orari  delle  attivita' commerciali. Orari di apertura e di
chiusura  al  pubblico  degli  esercizi di vendita al dettaglio). Nei
comuni  dove  operano  esercizi delle grandi superfici di vendita, al
fine  di  armonizzare le decisioni dei singoli comuni e consentire un
effettivo  servizio  ai consumatori, i comuni individuano le giornate
di  deroga  in  sede  di  conferenza  dei servizi a cui partecipano i
comuni  della  medesima  area  del  QRR  interessati,  oltre  che  le
rappresentanze  di  cui al comma 129. La conferenza dei servizi viene
indetta dal comune piu' grande presente nell'area del QRR entro il 31
ottobre di ogni anno e decide a maggioranza qualificata dei due terzi
dei  comuni  partecipanti.  Entro il termine del 30 novembre i comuni
emettono   le  rispettive  ordinanze  sindacali  e  le  inviano  alla
direzione attivita' produttive della giunta regionale; in difetto, le
stesse  risultanze  del verbale della conferenza dei servizi. Tutti i
comuni  dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita hanno
l'obbligo di inviare alla direzione attivita' produttive della giunta
regionale,  entro  il  termine  del  30  novembre  di  ogni  anno, le
rispettive ordinanze sindacali.
   133.  (Orari  delle  attivita' commerciali. Orari di apertura e di
chiusura  al  pubblico  degli  esercizi  di vendita al dettaglio). La
direzione  attivita'  produttive  della  giunta regionale, sentite le
associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori
e dei lavoratori dipendenti aderenti alle organizzazioni maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale, in via sostitutiva provvede a
disciplinare  le  deroghe alla chiusura domenicale e festiva per quei
comuni,  che  nei termini di cui al comma 131, non abbiano adottato i
provvedimenti di loro competenza.
   134.  (Orari  delle  attivita' commerciali. Orari di apertura e di
chiusura  al  pubblico  degli  esercizi  di vendita al dettaglio). In
occasione   di   particolari  eventi,  di  manifestazioni  religiose,
sportive  o  fieristiche  che  comportano  afflussi  straordinari  di
persone, i comuni sentite le associazioni di cui al primo periodo del
comma  126 possono concedere ulteriori deroghe che comunque nell'arco
dell'anno non possono superare le tre giornate domenicali o festive.
   135.  (Orari  delle  attivita' commerciali. Orari di apertura e di
chiusura  al  pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). Tutte
le  attivita'  presenti  all'interno del centro commerciale, comprese
quelle  artigiane,  rispettano l'orario di apertura e di chiusura del
centro. In occasione di svolgimento domenicale e festivo di mercati e
fiere,  l'apertura facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio
a  posto  fisso di cui al comma 4, dell'art. 17 della legge regionale
n.   135/199,   non   e'   consentita   agli  esercizi  della  grande
distribuzione.
   136.  (Orari  delle  attivita' commerciali. Orari di apertura e di
chiusura  al  pubblico  degli  esercizi  di vendita al dettaglio). Le
disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  non  si  applicano alle
seguenti tipologie di attivita':
    a) rivendite di generi di monopolio;
    b)  esercizi  di  vendita  interni  ai campeggi, ai villaggi e ai
complessi turistici ed alberghieri;
    c)  esercizi  di  vendita situati nelle aree di servizio lungo le
autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
    d) rivendite di giornali;
    e) gelaterie e gastronomie;
    f) rosticcerie e pasticcerie;
    g) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante
e  articoli  da  giardinaggio,  mobili,  arredamento,  illuminazione,
casalinghi,    libri,   dischi,   nastri   magnetici,   musicassette,
videocassette,   opere   d'arte,   oggetti   d'antiquariato,  stampe,
cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
    h)  stazioni  di  servizio  autostradali, qualora le attivita' di
vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva
e permanente;
    i) sale cinematografiche.
   137.  (Orari  di  apertura  e  chiusura al pubblico di esercizi di
somministrazione  di alimenti e bevande). L'esercente di attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande determina l'orario di apertura
al pubblico della propria attivita' nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'autorita'  comunale  ai  sensi dei successivi commi. L'autorita'
comunale  determina  gli  orari di apertura e di chiusura al pubblico
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto
delle  disposizioni  di  cui  al  presente comma, attraverso forme di
consultazione  e di confronto con le organizzazioni provinciali delle
imprese   del  commercio,  dei  consumatori  e  delle  organizzazioni
sindacali,  aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative
a  livello nazionale, garantendo una copertura del servi-zio pubblico
nel  rispetto  della  quiete  pubblica.  Gli esercizi possono restare
aperti  al  pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto
ore giornaliere, salva diversa determinazione dell'autorita' comunale
adottata  attraverso  forme  di  consultazione  e di confronto con le
organizzazioni   provinciali   delle   imprese   del  commercio,  dei
consumatori   e   delle   organizzazioni   sindacali,  aderenti  alle
organizzazioni  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale.
L'orario  puo' essere differenziato in ragione delle diverse esigenze
dei   consumatori  e  delle  caratteristiche  del  territorio,  della
stagionalita'   e   della  tipologia  di  attivita'  esercitata.  Gli
esercenti  delle  attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
hanno   l'obbligo   di  comunicare  all'autorita'  comunale  l'orario
adottato,  sulla  base  dell'attivita'  esercitata  che  puo'  essere
differenziato  per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel
rispetto  dei  limiti minimi e massimi. L'esercente deve rendere noto
al  pubblico  l'orario  prescelto  mediante l'esposizione di appositi
cartelli.  L'orario  scelto dall'esercente puo' essere continuativo o
comprendere un intervallo di chiusura intermedia. Gli esercenti hanno
facolta'  di  osservare una o piu' giornate di riposo settimanale che
devono essere indicate al pubblico mediante l'esposizione di appositi
cartelli. La chiusura temporanea e' comunicata all'autorita' comunale
nelle  forme  e  nei tempi previsti dalla stessa amministrazione. E',
tuttavia,  obbligatoria  l'esposizione di un cartello ben leggibile e
visibile  dall'esterno.  L'autorita' comunale, al fine di tutelare il
consumatore,  puo'  predispone  programmi di apertura per turno degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso vi e'
l'obbligo  di osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della
stessa  mediante  cartelli visibili e leggibili dall'esterno. Al fine
di  assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il
periodo  estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare all'autorita'
comunale  entro una data da esso stabilita il periodo di chiusura per
ferie  previsto  per  i  mesi  di luglio e agosto. Sulla base di tali
comunicazioni,  l'autorita'  comunale,  qualora  valuti la carenza di
servizio, dispone turni di apertura obbligatori. L'autorita' comunale
stabilisce  limitazioni  all'orario  di  apertura  al  pubblico degli
esercizi  di  somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in
cui  siano  necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con
particolare riferimento alla sicurezza pubblica ed alla quiete.
   138.  (Disposizioni  particolari:  autorita'  competente).  Per le
violazioni  di cui ai commi 139, 140 e 141 l'autorita' competente per
l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  e pecuniarie, per la
ricezione  degli  eventuali  scritti difensivi, per l'emissione della
prevista  ordinanza  ingiunzione, per l'adozione dei provvedimenti di
sospensione  o  di  revoca dell'autorizzazione amministrativa o degli
altri titoli abilitanti, e' individuata nell'amministrazione comunale
nel cui territorio e' stata commessa la violazione.
   139. (Sanzioni e revoche per l'attivita' di commercio al dettaglio
in sede fissa). Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 6 a
10,  dal  17  al  28,  dal  75 al 78, dal 126 al 136 e' punito con la
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a
euro  ventimila.  In  caso  di  particolare  gravita'  o  di recidiva
l'amministrazione  comunale,  per le violazioni di cui sopra, dispone
la  sospensione  delle  attivita'  di  vendita  per  un  periodo  non
superiore  a  venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa  la  stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
e'  proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Qualora
venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o
di  sicurezza  necessari  per  il  rilascio dell'autorizzazione o del
titolo  abilitativo  negli  esercizi  di  cui  al  presente comma, e'
disposta  la sospensione dell'attivita', assegnando un termine per il
ripristino  dei requisiti mancanti. Chiunque viola le disposizioni di
cui  ai  commi  85,  89  e  dal  126 al 136 e' punito con la sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da euro millecinquecento a
euro  diecimila. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il
titolare:
    a) non inizi l'attivita' di una media superficie di vendita entro
un  anno  dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una
grande  superficie  di  vendita,  salvo proroga in caso di comprovata
necessita' cosi' come previsto dal comma 66;
    b) sospenda l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
    c) non risulti piu' provvisto dei requisiti di cui al comma 6;
    d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienico-sanitaria   avvenuta   dopo  la  sospensione  dell'attivita'
disposta,   ai   sensi   del  secondo  periodo  del  presente  comma,
nell'ultimo triennio;
    e)  nel  caso  in  cui  non  siano rispettate le disposizioni del
quinto e sesto periodo del comma 55.
   140.  (Sanzioni  per l'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande).   Chiunque  eserciti  l'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa
sia  stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di
cui ai commi da 6 a 10 della presente legge e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma da euro tremila a euro
ventimila  e  alla chiusura dell'esercizio. Per ogni altra violazione
delle  disposizioni  dei  commi dal 93 al 137 della presente legge si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
millecinquecento a euro diecimila.
   141.  (Sanzioni  per l'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande).  Nella  fattispecie  di  cui  al  comma 140 si applicano le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  17-ter, modificato dall'art. 9
della  legge  29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del regio decreto 18
giugno  1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Per  il  mancato  rispetto  dei  turni stabiliti ai sensi dell'ottavo
periodo  del  comma  137  della  presente  legge l'autorita' comunale
dispone  la  sospensione  dell'autorizzazione di cui ai commi da 99 a
101  della presente legge per un periodo non inferiore a dieci giorni
e  non  superiore  a venti giorni che ha inizio dal termine del turno
non osservato.
   142.  (Incentivi:  incentivi finanziari). La Regione, nel rispetto
delle  condizioni e dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria
in  materia  di  aiuti «de minimis», favorisce la realizzazione delle
finalita'  e  degli  obiettivi  di  cui  ai  commi  11, 12 e 93 della
presente  legge  e  la valorizzazione, riqualificazione e innovazione
delle  attivita'  commerciali  e della somministrazione di alimenti e
bevande   nell'ambito  dell'intero  territorio  regionale  attraverso
incentivi finanziari.
   143.  (Ambiti  di  intervento).  La  Regione, per l'attuazione dei
contenuti   del   comma   142  della  presente  legge,  sostiene  gli
investimenti nei seguenti ambiti di intervento:
    a) centri commerciali naturali;
    b)  centri  di minore consistenza demografica di cui alla lettera
c) del comma 16;
    c) comuni montani;
    d) comuni privi di esercizi commerciali;
    e) associazionismo tra imprese commerciali;
    f) innovazione tecnologica delle imprese commerciali;
    g) sicurezza degli esercizi commerciali;
    h) formazione professionale;
    i) specializzazione delle imprese commerciali;
    j) centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT);
    k) prodotti tipici regionali;
    l) commercio equo e solidale;
    m) ammodernamento degli esercizi commerciali;
    n) centri storici;
    o) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
    p) ristorazione tipica tradizionale regionale;
    q) qualificazione ed innovazione del servizio;
    r) promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e locali anche
attraverso  la  grande  distribuzione  nei mercati extra-regionali ed
internazionali;
    s) gli esercizi polifunzionali;
    t)  interventi nel settore del commercio in occasione dei «Giochi
del Mediterraneo 2009».
   144.   (Procedimento).   La   giunta   regionale,   in  base  alle
disponibilita'  economiche annuali previste nell'apposito capitolo di
bilancio  e  in  base  alle  eventuali disponibilita' di cui al fondo
unico  per  le  agevolazioni  alle  imprese  - Decreto legislativo n.
112/98   -,  sentite  le  associazioni  regionali  di  categoria  dei
commercianti,     aderenti     alle    organizzazioni    maggiormente
rappresentative  a  livello nazionale, individua quali interventi tra
quelli di cui al comma 143 della presente legge intende finanziare ed
emana  appositi bandi sulla base di un programma annuale definito con
parere  della  commissione consiliare competente. La giunta regionale
adottando lo stesso procedimento di cui sopra puo' adottare bandi per
interventi ritenuti importanti per il settore commercio, anche se non
ricompresi tra gli ambiti di intervento di cui al comma 143.
   145.  (Percorsi  di  qualita'  e  marchio  regionale).  La Regione
promuove ed incentiva le attivita' di somministrazione che presentano
elevati  livelli  qualitativi  in  relazione alle caratteristiche dei
locali,  alla  tipologia  dei  prodotti  e  del  servizio reso, ed in
relazione alla qualificazione e valorizzazione della professionalita'
degli  operatori  e  degli  addetti. A tal fine la Regione istituisce
apposito  marchio  di  qualita'.  La  giunta  regionale definisce gli
indirizzi  generali  relativi  alle caratteristiche necessarie per il
riconoscimento  regionale di attivita' di qualita' ed il conferimento
dell'apposito  marchio.  La  giunta regionale definisce gli indirizzi
generali  relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno,
avuto riguardo, in particolare, ad azioni di:
    a) pubblicizzazione degli esercizi destinatari del marchio;
    b)   tutela  della  tradizionalita'  e  storicita'  degli  stessi
esercizi;
    c) valorizzazione della qualita' dei prodotti;
    d) qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti;
    e) diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei giovani
che intendono elevare la propria professionalita' nel settore;
    f) sostegno ai progetti di investimento.
   146.  (Percorsi di qualita' e marchio regionale). Per l'attuazione
degli  indirizzi  generali  di  cui al comma 145, la giunta regionale
costituisce  un  comitato di indirizzo presieduto dall'assessore alle
attivita'  produttive  o suo delegato. Nell'ambito di quest'ultimo e'
garantita la presenza almeno di:
    a)  un  rappresentante della Regione nella persona del presidente
della IV commissione consiliare;
    b) un rappresentante per ciascuna delle province abruzzesi;
    c) un rappresentante delle CCIAA;
    d)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle organizzazioni delle
imprese  del  settore  delle  organizzazioni  regionali aderenti alle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
    e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori a livello
regionale;
    f) un dirigente della direzione attivita' produttive.
   147.  (Percorsi  di  qualita' e marchio regionale). Il comitato di
cui al comma 146 svolge le seguenti funzioni:
    a)  individuazione  della denominazione e del marchio oggetto del
riconoscimento regionale;
    b)  puntuale  articolazione  dei parametri qualitativi oggetto di
valutazione;
    c)  definizione  di  aree  omogenee di articolazione del comparto
della somministrazione, ai fini della predisposizione di disciplinari
settoriali di attivita';
    d)   puntuale  individuazione  di  contenuti  e  modalita'  degli
interventi regionali.
   Nessun  compenso  ed  alcun  rimborso  e' dovuto ai componenti del
comitato  di  indirizzo  per  lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente comma.
   148.  (Norma  finanziaria).  Agli  oneri derivanti dall'attuazione
degli  interventi  di cui alla presente legge si provvede mediante lo
stanziamento iscritto dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della
legge  regionale  25  marzo  2002,  n. 3 (ordinamento contabile della
Regione  Abruzzo),  nell'ambito  della  U.P.B.  08.01.012 sul cap. di
spesa 251686 denominato «Interventi a favore del settore commercio».
   149. (Disposizioni finali: abrogazioni). Sono abrogate:
    a)  legge  regionale n. 25 del 24 luglio 2006 «Principi e criteri
per  la  determinazione  degli  orari  di  apertura  e chiusura degli
esercizi   commerciali  ed  individuazione  dei  comuni  ad  economia
turistica,   delle   citta'   d'arte   e   dei  comuni  di  interesse
storico-artistico» e successive modifiche ed integrazioni;
    b)   legge   regionale   n.  62  del  9  agosto  1999  «Indirizzi
programmatici e criteri per l'insediamento delle attivita' di vendita
al  dettaglio  su  aree  private  in  sede  fissa a norma del decreto
legislativo   31   marzo  1998,  n.  114»  e  seguenti  modifiche  ed
integrazioni;
    c)  legge  regionale  n. 92 del 9 novembre 1989 «Applicazione, da
parte   dei  comuni,  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di
competenza regionale in materia di commercio, fiere e mercati».
   150.  (Norme  transitorie).  Sono  fatte  salve  le  richieste  di
autorizzazione  relative all'apertura di esercizi delle medie e delle
grandi   superfici  di  vendita  nonche'  della  somministrazione  di
alimenti  e  bevande  presentate  in data antecedente alla entrata in
vigore  della presente legge per le quali continuano ad applicarsi le
norme  vigenti in base alle quali sono state prodotte. I procedimenti
per  le  richieste  di  cui  al presente comma devono essere conclusi
entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge.
   151.   (Norme   transitorie).  Qualora  nel  territorio  regionale
svolgano  attivita' commerciale piu' esercizi, in numero inferiore ad
otto,  che  in  base alla normativa precedente non potevano definirsi
centri  commerciali  e  che,  invece,  possono  considerarsi tali con
l'entrata  in vigore del decreto legislativo n. 114/1998 in base alla
lettera g), comma 1 dell'art. 4, e' fatto obbligo ai titolari di tali
autorizzazioni    commerciali,   rilasciate   in   data   antecedente
all'entrata  in  vigore  della  legge  regionale n. 62/1999, entro il
termine  perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge,  presentare  istanza  di  regolarizzazione  dei  propri titoli
autorizzativi.   I   comuni   accertano   la  presenza,  sul  proprio
territorio, di tali realta' commerciali e hanno l'obbligo di chiedere
l'istanza  di  regolarizzazione  e  conseguentemente  procedere  alla
sostituzione   e   rilascio  della  nuova  autorizzazione.  I  comuni
trasmettono  copia  delle  nuove  autorizzazioni riguardanti esercizi
delle grandi superfici di vendita alla direzione attivita' produttive
della giunta regionale.
   152.  (Disapplicazione di norme statali). Dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  cessano di avere diretta applicazione
nella Regione Abruzzo:
    a)  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina  relativa  al  settore  del commercio a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:
     1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo e comma 5;
     2) 15, commi 7, 8 e 9;
     3) 21, commi 1 e 2;
     4) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'art.
56 del decreto ministeriale n. 375/1988;
     5) 28, comma 17;
     6) 30, comma 5;
    b)  la legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi);
    c)  l'art.  2  della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (differimento di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel  settore  delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).
   153.  (Criteri  e  parametri  di  ripartizione  inerenti  la legge
regionale  5  maggio  1998,  n. 39). Alle cooperative di garanzia dei
commercianti,  che  hanno usufruito della concessione dei benefici di
cui  alla  legge  regionale  6  novembre  1981,  n.  49  e successive
modifiche  concernente (interventi della Regione Abruzzo a favore del
commercio  al dettaglio), operanti alla data del 31 dicembre 2007, la
Regione Abruzzo concede, per l'anno 2008, un contributo straordinario
di  €  .  1.100.000,00 in conto interessi per prestiti garantiti
dalle  cooperative  stesse a favore dei commercianti. I contributi di
cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  sono ripartiti, tra le
diverse cooperative, per il 20% in proporzione ai contributi concessi
dalla  Regione  per la formazione del patrimonio sociale in base alla
legge  regionale  6  novembre  1981,  n. 49 e successive modifiche ed
integrazioni,  per il 40% in relazione alle somme erogate e garantite
nell'anno  precedente dalle singole cooperative e per il restante 40%
in  proporzione  al  numero  dei  soci  risultanti  alla  data del 31
dicembre   dell'anno  precedente.  Le  cooperative  di  garanzia  dei
commercianti beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 6
novembre  1981,  n.  49  e  alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 39
devono  operare  ed avere sede in territorio abruzzese ed i loro soci
commercianti  accedono ai contributi esclusivamente per attivita' che
si  svolgono all'interno del territorio regionale. Le disposizioni di
cui  al  presente  comma  si applicano anche ai contributi non ancora
erogati  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge. Agli
oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente  comma si provvede
mediante  lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 08.01.008
sul capitolo di spesa 251685, denominato «Contributo alle cooperative
di  garanzia dei commercianti per consolidamento del patrimonio ed in
conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti», del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2008.
   154.  (Interventi  a  tutela  del  potere  d'acquisto). La Regione
Abruzzo   promuove   politiche   di   monitoraggio   e   contenimento
dell'inflazione  a tutela del potere d'acquisto della popolazione con
particolare riferimento ai bisogni essenziali.
   La direzione regionale attivita' produttive, in collaborazione con
le camere di commercio e le universita', attua su base trimestrale il
monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari e di prima necessita'
di  largo  consumo  negli  esercizi  commerciali  e  nei  mercati del
territorio regionale.
   La  direzione  regionale  attivita' produttive promuove accordi su
base  volontaria  con  le  imprese della filiera agroalimentare e con
quelle   del   commercio   operanti  in  Abruzzo  per  conseguire  la
trasparenza  nella  formazione  ed  il  contenimento  dei  prezzi  al
consumo,   l'educazione  al  consumo  e  l'efficienza  della  filiera
agroalimentare.
   Nella  promozione  degli  accordi  di  cui  al  terzo capoverso la
direzione  attivita'  produttive  opera  d'intesa  con  la  direzione
regionale  agricoltura  e di concerto con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori, con le organizzazioni di categoria della produzione e
della distribuzione e con le associazioni dei consumatori.
   Per  i  medesimi  obiettivi  la  direzione  attivita'  produttive,
d'intesa  con  la  direzione  agricoltura,  favorisce  e valorizza le
iniziative  di  gruppi  di acquisto solidale ed i mercati agricoli di
vendita diretta.
   A  sostegno  degli  accordi  di  cui  al  terzo  capoverso e delle
iniziative  di  cui  al quinto capoverso la Regione assicura adeguate
azioni di informazione e comunicazione.
   155.  (Deroghe  per  lo  svolgimento  di manifestazioni proloco ai
sensi  dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2004). In occasioni di
manifestazioni  organizzate dalle associazioni pro loco iscritte agli
albi  provinciali  e  che  prevedono  la  somministrazione  di cibi e
bevande  in  luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico in deroga alla
normativa  vigente  il  sindaco rilascia le necessarie autorizzazioni
per   la   somministrazione  di  alimenti  e  bevande  previo  parere
favorevole  dell'ufficio sanitario competente la deroga e' consentita
per manifestazioni che non superino le cinque giornate consecutive di
svolgimento e a condizione che siano assicurati i requisiti minimi di
sicurezza   igienica   per   la   manipolazione   il   trasporto,  la
conservazione,  la  distribuzione e la vendita di alimenti e bevande,
per i contenitori e le persone addette.
   156.  (Norme  per l'arte nella costruzione di edifici adibiti alla
grande  distribuzione).  Per  le  strutture  di  grandi superficie di
vendita   dai  10.000  mq  in  su,  il  comune  richiede  nell'ambito
dell'accordo  di  programma  la  destinazione  di  ulteriori sostegni
economici   finalizzati  ad  opere  di  valorizzazione  artistiche  e
culturali  pari  ad  un  importo  del  2%  del  costo  complessivo di
realizzazione della struttura destinata all'attivita' commerciale.