(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 straordinario del 22 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. (Disposizioni generali). La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della Regione Abruzzo, nonche' gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi. Definisce, altresi', gli indirizzi generali e la programmazione per l'insediamento delle attivita' commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Recepisce, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) cosi' come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e le disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli) cosi' come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. 2. (Liberta' d'impresa). L'attivita' commerciale si fonda sul principio della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione ed e' esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. 3. (Disciplina delle attivita' commerciali: definizioni). Ai fini della presente legge si intendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) e' calcolata in misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, si applicano le sanzioni di cui al comma 139 della presente legge. d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) cosi' classificati in ragione della popolazione residente: ===================================================================== Tipologia di | Comune con | Comune con popolazione esercizio delle medie | popolazione sino a | superiore a 10.000 superfici di vendita | 10.000 abitanti | abitanti ===================================================================== | Superficie | Superficie |delleesercizio |dell'esercizio --------------------------------------------------------------------- M1 |da 151 mq. a 300 mq |da 251 mq a 600 mq --------------------------------------------------------------------- M2 |da 301 mq a 600 mq |da 601 mq a 1500 mq --------------------------------------------------------------------- M3 |da 601 mq a 1500 mq |da 1501 mq a 2500 mq f) per grandi superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti massimi relativi alle tipologie M3 di cui al punto e); g) per centro commerciale, una media o una grande superficie di vendita nella quale piu' esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono inseriti in una unica struttura a destinazione specifica e che comunque usufruiscono in comune di parti accessibili al pubblico, accessi, servizi, viabilita', parcheggi e spazi gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; h) per outlet una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o piu' imprenditori rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore finale merceologie che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data dell'inizio della vendita stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce, o che presentano difetti non occulti di produzione e che comunque non siano state introdotte nei canali distributivi classici; i) per «factory outlet center» una media o una grande superficie di vendita composta da esercizi commerciali, come definiti alla precedente lettera h), la cui superficie di vendita complessiva e' pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro commerciale stesso; j) per esercizio specializzato una media o una grande superficie di vendita in cui e' prevista la vendita di un unico marchio relativo ad uno o piu' settori non alimentari a grande fabbisogno di superficie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio; k) per parco commerciale l'aggregazione di tre o piu' esercizi commerciali di grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti e separati da viabilita' purche' ricadenti in area omogenea; l) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attivita' artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilita' comuni; m) per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attivita' commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari. n) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori; o) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalita' dell'esercizio; p) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonche' lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi; q) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera n); r) per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata; s) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonche' nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attivita' similari; t) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attivita' svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale si sia stipulato apposito contratto. 4. (Ambito di applicazione). Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (norme di riordino del settore farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (approvazione del regolamento di esecuzione, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio); c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); d) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), modificato dall'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; e) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purche' i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato; f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonche' ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; g) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); i) all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; j) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato e enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'; k) alle attivita' disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di agriturismo; l) alle attivita' disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di strutture turistico-alberghiere, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; m) alle attivita' di somministrazione di ali-menti e bevande effettuate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati); n) alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere); o) alle attivita' di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali; p) alla vendita di latte fresco crudo effettuata tramite distributori automatici autorizzati; q) ai titolari di vendita esclusiva di carburanti. 5. (Settori merceologici relativi al commercio al dettaglio e all'ingrosso a posto fisso). Ai sensi della presente legge l'attivita' commerciale all'ingrosso o al dettaglio in sede fissa puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: a) alimentare; b) non alimentare; c) misti. 6. (Requisiti morali). Non possono esercitare l'attivita' commerciale di cui al comma 1: a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 628, 629, 641, 644, 648, 648-bis, dall'art. 216 regio decreto n. 267/1942 o di cui al libro II titolo XII del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 7. (Requisiti morali). Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume. 8. (Requisiti morali). Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 6, lettere c), d), e), f) e del comma 7 permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attivita'. 9. (Requisiti morali). In caso di societa', associazioni o organismi collettivi, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, de decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). 10. (Requisiti professionali per le attivita' di commercio al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande). L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' commerciale relativa al settore merceologico alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) relativamente all'esercizio delle attivita' commerciali alimentari: 1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa in materia di formazione professionale; 2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualita' di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); 3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), c) dell'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale n. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti; 4) essere in possesso del diploma di laurea in scienze dell'alimentazione o di diploma di istituto alberghiero o titoli europei equipollenti; b) relativamente all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande: 1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa in materia di formazione professionale ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attivita' di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti; 2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attivita' commerciale, l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attivita', presso imprese esercenti l'attivita' nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione o in qualita' di socio lavoratore di cooperativa o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS; 3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (disciplina del commercio), per attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti; 4) e essere in possesso del diploma di laurea in scienze dell'alimentazione o di diploma di istituto alberghiero o titoli europei equipollenti. 11. (Commercio al dettaglio in sede fissa: finalita). La programmazione regionale ha durata di tre anni. A tal fine la giunta regionale, per il tramite della direzione attivita' produttive, nel rispetto dell'art. 41 del vigente statuto regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al consiglio regionale, una proposta di aggiornamento, sentite le organizzazioni regionali di categoria del commercio, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. La programmazione regionale persegue le seguenti finalita': a) realizzare le condizioni di massimo vantaggio per i consumatori mediante la diversificazione delle strutture distributive sia per tipologie che per dimensioni, attraverso una efficiente articolazione e attraverso una distribuzione territoriale che garantisca la piu' comoda accessibilita' e fruibilita' del servizio reso; b) incrementare la produttivita' del settore attraverso uno sviluppo armonico e un processo di innovazione che, pur tutelando per il periodo della programmazione le micro imprenditorialita' del sistema distributivo, non pregiudichi un razionale processo di ristrutturazione e di ammodernamento necessario per il mantenimento della concorrenzialita' intra e interregionale, per una effettiva garanzia e tutela del cittadino consumatore e dei lavoratori; c) assicurare la sostenibilita' ambientale e sociale della distribuzione commerciale. 12. (Obiettivi). La Regione, tenendo conto delle peculiarita' proprie del sistema distributivo e delle specifiche condizioni del sistema insediativo regionale, definisce gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali perseguendo i seguenti obiettivi: a) raccordare la rete commerciale alla distribuzione della popolazione ed alla mobilita' della stessa riducendo gli effetti dell'impatto territoriale ed ambientale e socio-economico degli esercizi commerciali e limitando i fenomeni di congestionamento e di eccessiva concentrazione dell'offerta, tenuto conto delle peculiarita' geografiche, morfologiche e infrastrutturali; b) valorizzare, promuovere, riqualificare e salvaguardare la rete distributiva esistente nelle zone urbane, nei centri storici e nei centri minori, compresi quelli montani anche attraverso attive politiche di sostegno; c) potenziare ed ottimizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici, sia nelle zone rurali e di montagna mediante l'individuazione di incentivi ed eventuali deroghe e mediante la promozione di centri polifunzionali e la riqualificazione professionale; d) favorire i processi di riconversione e di innovazione della rete distributiva attraverso i processi che agevolino fenomeni di accorpamento di esercizi esistenti e iniziative di aggregazioni tra commercianti per promuovere processi di ristrutturazione, di efficienza logistica, commerciale e promozionale della rete e sviluppare occupazione a tempo indeterminato, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e imprenditoria diffusa e riqualificazione professionale anche sotto un profilo piu' strettamente manageriale; e) coordinare l'attivita' urbanistica e programmatica degli enti preposti al fine di un impiego razionale delle aree di specifica destinazione commerciale nonche' quelle derivanti dal recupero di aree non attivate e di contenitori dismessi aventi specifica destinazione ad uso commerciale; f) sviluppare una programmazione articolata di tutti gli enti che concorrono alla formazione della procedura amministrativa al fine di garantire un procedimento coordinato, condiviso e sinergico; g) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilita' di scelta in ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza sia il contenimento dei prezzi sia il corretto equilibrio tra attivita' di diverse dimensioni, sia per il servizio prestato; h) sviluppare una piu' cosciente e condivisa cultura del marketing commerciale, con particolare riguardo alla responsabilita' sociale d'impresa ed al bilancio sociale; i) promuovere i prodotti alimentari regionali e il commercio equo e solidale e perseguire il risparmio energetico e gli obiettivi del piano regionale rifiuti per la raccolta differenziata e la riduzione degli imballaggi. 13. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 57 si applicano per le nuove aperture, l'ampliamento ed il trasferimento di insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettera d) ed e), per le nuove aperture e i trasferimenti di insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettera f) nonche' per la definizione di procedure di individuazione delle aree e delle zone dei territori comunali entro i quali sono soggetti a particolari vincoli o condizioni anche gli insediamenti di cui alla lettera d) del medesimo comma. 14. (Ambiti di applicazione per tipologia). Il trasferimento di sede degli esercizi commerciali di cui al comma 3 lettera d), e), f) e g) puo' avvenire all'interno del territorio comunale in cui sono ubicati. 15. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni della presente legge si applicano alle attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si applicano altresi' alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attivita'. 16. (Ambito di applicazione per territorio). Al fine di ottimizzare il raccordo funzionale tra gli indirizzi di cui ai commi da 11 a 57 con le proiezioni territoriali ad essi corrispondenti ed in coerenza con quanto stabilito dalle indicazioni della programmazione e della pianificazione settoriale e territoriale, sono individuati i seguenti ambiti territoriali: a) aree territoriali del quadro di riferimento regionale (QRR) sono prescelte come aree sovracomunali (o ampi bacini di utenza) per le quali vengono individuati criteri di sviluppo omogenei. Le aree QRR, cosi' come riportate nell'allegato A della presente legge, costituiscono il riferimento territoriale per gli aspetti dimensionali e localizzativi identificandosi come aree programmatiche e di pianificazione del settore distributivo (allegato A della presente legge); b) centri storici (quelle parti del territorio comunale che gli strumenti urbanistici comunali individuano come zona di tipo A) o aree di particolare pregio storico, artistico, culturale o archeologico individuate come tali dal piano del centro storico approvato dai comuni a norma dei commi da 67 a 69 della presente legge; c) centri interessati da fenomeni di marginalita' economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, individuati dalla giunta regionale. 17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui al comma 3, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa denuncia di inizio di attivita', al comune competente per territorio e possono essere effettuati trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. Nella denuncia il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9; b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonche' quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali; c) il settore merceologico che intende atti-vare nonche' la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della valutazione di compatibilita' con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal comune. 18. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza nonche' di quelle relative alle destinazioni d'uso. 19. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari e' consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione di alimenti e bevande e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. 20. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). Di seguito alla denuncia di cui ai commi precedenti, sulla base anche di una verifica diretta, il comune, oltre che provvedere all'iscrizione dell'esercizio ai ruoli competenti comunica l'inizio della nuova attivita', e comunica, altresi', i dati relativi all'esercizio, alla direzione attivita' produttive della giunta regionale, servizio sviluppo del commercio. 21. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui al comma 3, lettera e) di un esercizio della media superficie di vendita sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal comune in cui e' ubicato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. Nella richiesta di autorizzazione l'interessato deve dichiarare: a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9; b) l'ubicazione dell'esercizio, la superficie di vendita e il settore o i settori merceologici che intende attivare; c) eventuali comunicazioni e notizie per la valutazione delle priorita' cosi' come previsto al comma 64. 22. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). Il comune, sulla base delle disposizioni di cui alla strumentazione da esso predisposta ai sensi dei commi da 37 a 43 e del comma 46, adotta le norme sul procedimento. Di seguito al rilascio dell'autorizzazione il comune oltre che provvedere all'iscrizione ai ruoli competenti, comunica l'inizio della nuova attivita', e comunica, altresi', i dati relativi all'esercizio, alla direzione attivita' produttive della giunta regionale, servizio sviluppo del commercio. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonche' la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso a costruire inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 21, prevedendone la contestualita'. 23. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). L'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonche' di quelle relative alle destinazioni d'uso. 24. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande superficie di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui ai successivi commi. Per la grande superficie di vendita gli ampliamenti degli esercizi esistenti possono essere autorizzati, per una sola volta, soltanto mediante accorpamento di altri esercizi come previsto ai commi da 52 a 56. L'ampliamento non puo' essere superiore al trenta per cento della superficie gia' esistente e nell'accorpamento non si applicano i parametri di cui al penultimo periodo del comma 52. E' consentito l'ampliamento, fino al trenta per cento della superficie di vendita autorizzata, senza accorpamento di altri esercizi, per le grandi superfici le cui autorizzazioni siano state rilasciate a seguito di processi di associazionismo tra esercenti il commercio, per l'apertura in comune di un unico punto vendita. 25. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione indirizzata al comune il richiedente dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9; b) l'ubicazione dell'esercizio, la superficie di vendita e il settore o i settori merceologici che intende attivare; c) eventuali comunicazioni e notizie per la valutazione delle priorita' cosi' come previsto al comma 64; d) la potenziale sovrapproduzione dei rifiuti. 26. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia ed un rappresentante del comune. La conferenza di servizi decide in base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di cui ai commi da 37 a 43, 46 e da 47 a 51. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, il comune, titolare dell'istruttoria, richiede alla stessa un parere non vincolante. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione circa la coerenza dell'intervento con i contenuti della presente legge. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza. Delle riunioni della conferenza di servizi vengono redatti appositi verbali, sottoscritti dai partecipanti, che devono essere menzionati nell'atto con cui viene rilasciata l'autorizzazione secondo le norme vigenti in materia. 27. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). Il comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso a costruire inerenti l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 24, prevedendone la contestualita'. 28. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). L'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonche' di quelle relative alle destinazioni d'uso. 29. (Centri commerciali). L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Per gli ampliamenti dei centri commerciali delle grandi superfici di vendita si applicano le stesse condizioni e modalita' previste al comma 24. 30. (Centri commerciali). La domanda di autorizzazione puo' essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. Al momento della presentazione della domanda il promotore del centro commerciale, in possesso dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9, puo' non essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione. Nella domanda di autorizzazione devono essere definite le modalita' di smaltimento dei rifiuti prodotti. 31. (Centri commerciali). Le medie e le grandi superfici di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla denuncia di inizio di attivita' di cui al comma 17. 32. (Centri commerciali). L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso. 33. (Centri commerciali). Il comune regola uniformemente gli orari delle attivita' presenti all'interno del centro commerciale. 34. (Esercizi polifunzionali). Nei centri a minore densita' demografica e comunque con popolazione non superiore a tremila abitanti, i comuni possono, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l'intero territorio o per parti di esso, rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a duecentocinquanta metri quadrati, in deroga alle disposizioni e ai criteri della programmazione regionale. Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. Nei suddetti centri, i comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l'uso di immobili in disponibilita' ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali. Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali e' fatto divieto di trasferire la sede dell'attivita' in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati. Nell'ipotesi in cui l'ambito territoriale localizzato sia gia' servito da un'attivita' commerciale o da un'attivita' di somministrazione e' ammissibile la riqualificazione delle stesse tramite la conversione del titolo autorizzatorio o abilitativo esistente in autorizzazione all'apertura di un esercizio polifunzionale. Il comune e' tenuto a trasmettere alla direzione attivita' produttive, servizio sviluppo del commercio della giunta regionale copia del provvedimento di autorizzazione. 35. (Vendita all'ingrosso). Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, puo' essere esercitato, previa verifica, a cura dei competenti uffici comunali, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente. 36. (Vendita all'ingrosso). E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio e dei settori alimentari e non alimentari. Il divieto di cui al presente comma non si applica per la vendita dei seguenti prodotti non alimentari: a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, gas ed igienici; f) articoli per riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio; i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; j) combustibili; k) materiali per l'edilizia; l) legnami. Il divieto non si applica per la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale di cui alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 7 (disposizione per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo). 37. (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Le strutture degli esercizi delle grandi e delle medie superfici di vendita di cui al comma 3, lettere e) ed f) devono rispondere a condizioni di compatibilita' con le norme urbanistiche che regolano 1'insediabilita' sul territorio, secondo i parametri e gli standards di cui ai commi successivi. Per le aree di nuovi insediamenti e' d'obbligo la specifica destinazione d'uso. 38. (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Per nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici: a) rapporto di copertura del lotto inferiore al quaranta per cento; b) distanze minime dai confini: dieci metri lineari da confini con aree private e comunque non inferiori all'altezza del fronte del manufatto, salve le maggiori distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali; c) altezza manufatti secondo le realta' dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto; d) superficie dei parcheggi riferita ai parcheggi di specifica pertinenza con esclusione di quelli di servizio alla struttura, carico e scarico merci, personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l'amministrazione: 1. due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le grandi superfici di vendita; 2. un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le medie superfici; e) superficie di verde o comunque permeabile secondo le convenzioni con l'amministrazione locale; f) accessi alla viabilita' principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilita' nel rispetto delle norme del codice della strada e del piano urbano del traffico ove esistente; g) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti auto ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto; h) gli accessi di cui al punto g) devono avere una lunghezza pari al doppio di quella delle uscite. 39. (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Gli standards e i parametri di cui ai commi 37 e 38 si applicano a tutti gli insediamenti commerciali delle grandi e medie superfici di vendita. I comuni hanno l'obbligo di recepirli nei propri strumenti urbanistici nell'ambito dei quali devono prevedere la contestualita' dei procedimenti di rilascio del permesso a costruire inerente l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione amministrativa ovvero del titolo abilitativo all'apertura di una grande o media superficie di vendita. L'obbligatoria contestualita' di cui al presente comma e' assicurata dai comuni conferendo i due procedimenti allo sportello unico per le attivita' produttive, che deve essere istituito entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per i contenitori esistenti aventi specifica destinazione d'uso commerciale dall'origine e' necessaria la conferma della destinazione d'uso stessa da parte dei comuni sulla base del rispetto dei parametri di cui alle presenti disposizioni. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori aventi altra destinazione, oltre al rispetto delle norme urbanistiche, si applicano gli standards e i parametri di cui ai precedenti commi. 40. (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Il rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 46 e dei parametri di insediabilita' di cui ai commi da 37 a 43, sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione commerciale. 41. (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). E' fatta salva la riutilizzazione di contenitori nei quali sia cessata, per trasferimento o per chiusura di esercizi preesistenti l'attivita' di commercio, anche in deroga ai criteri di cui ai commi da 37 a 43, qualora non vi siano variazioni dimensionali in aumento della superficie di vendita da accertare da parte del comune. 42. (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Per le medie superfici di vendita fino a quattrocento metri quadrati, ricadenti all'interno dei centri urbani, non si applicano i parametri di cui ai commi da 37 a 43. 43. (Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Non si applicano i parametri urbanistici nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per le superfici fino a 600 mq di area di vendita. 44. (Vendita di farmaci). Gli esercizi commerciali di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) e 1) possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione come previsto all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248. La superficie minima destinata alle attivita' di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve essere: a) non inferiore a mq 40 per gli esercizi di cui alla lettera d) del comma 3 della presente legge; b) non inferiore a mq 80 per gli esercizi di cui alla lettera e) del comma 3 della presente legge; c) non inferiore a mq 120 per gli esercizi di cui alle lettere f) e g) del comma 3 della presente legge . Nell'ambito dei predetti servizi commerciali, l'apposito reparto di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve avere superficie non inferiore a 50 mq e deve essere strutturato in modo da consentire al farmacista un adeguato svolgimento dell'attivita' professionale. 45. (Esercizi di vicinato). I parametri urbanistici di cui ai commi da 37 a 43 della presente legge non si applicano agli esercizi di vicinato. 46. (Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi superfici di vendita nell'ambito delle diverse zone del territorio comunale). I comuni nella predisposizione degli indirizzi programmatici e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici, di cui ai commi da 37 a 43, individuano le zone del proprio territorio, ed eventualmente le aree da destinare agli insediamenti commerciali delle medie e delle grandi superfici di vendita sottoponendo le previsioni alle procedure in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla direttiva comunitaria 01/42/CE cosi' come recepita nella parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale). Il solo adeguamento dei parametri e standards urbanistici di cui ai commi da 37 a 43 con contestuale conferma delle previsioni di piano, in ordine alle destinazioni d'uso di carattere commerciale, non comporta necessita' di variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso il recepimento di cui ai commi da 37 a 43 e del presente comma e' soddisfatto, da parte dei comuni, con l'adozione di un atto deliberativo da parte dell'organo comunale competente e le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorche' vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti. 47. (Razionalizzazione della rete distributiva). Al fine di assicurare un processo di riqualificazione e di ristrutturazione della rete distributiva esistente e' consentita l'apertura di grandi superfici di vendita per il settore alimentare o miste in ciascuna delle sette aree QRR derivanti dall'accorpamento di esercizi di cui al comma 3, lettere d), e) ed f) secondo i parametri di cui ai commi da 37 a 43 e i criteri di cui ai commi 52 a 56. Per garantire altresi' un equilibrato rapporto fra le diverse tipologie distributive e' consentita l'apertura di medie superfici di vendita come nuove autorizzazioni, come ampliamenti degli esistenti, come accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie superfici di vendita in numero non inferiore a quattro. 48. (Razionalizzazione della rete distributiva). E' consentita l'apertura di grandi superfici di vendita senza la presenza dei settori alimentare o misto cosi' come definite dal comma 3, lettere g), h), i), j) nelle aree QRR, a condizione che gli insediamenti siano previsti negli strumenti urbanistici dei comuni. Le aperture delle grandi superfici di vendita di cui al presente comma sono consentite a condizione che il nuovo esercizio commerciale sia servito da un sistema viabilistico di livello superiore o autostradale o struttura ferroviaria, e che si perfezioni un «accordo di programma» tra il soggetto richiedente l'autorizzazione e il comune competente al rilascio. Il contingente disponibile per tali insediamenti a livello regionale e' stabilito in mq 100.000. La superficie massima di vendita consentita per ogni singolo esercizio e' di 10.000 mq, che puo' essere elevata a 18.000 mq nei casi in cui il 90% della superficie di vendita sia relativa ad una o piu' delle seguenti categorie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio. In tal caso il rimanente 10% e' utilizzabile soltanto per altre categorie del settore non alimentare. 49. (Razionalizzazione della rete distributiva). Le richieste di autorizzazione di cui ai commi precedenti devono essere presentate soltanto dopo il recepimento, da parte dei comuni, delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 43 e al comma 46. 50. (Razionalizzazione della rete distributiva). Non sono consentiti insediamenti di grandi superfici di vendita in deroga ai con-tenuti della presente legge. Non sono consentiti insediamenti di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio nelle aree destinate ad insediamenti artigianali ed industriali. In tali aree e' comunque consentita la vendita al dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali ed industriali ivi insediate. 51. (Razionalizzazione della rete distributiva). I comuni nel cui territorio insistono tre o piu' esercizi commerciali di grande superficie di vendita che ai sensi del comma 3, lettera k) possono essere definiti «parco commerciale» riconoscono, su richiesta dei titolari degli stessi, e a seguito di opportuni accertamenti, tale tipologia e ne danno comunicazione alla giunta regionale. 52. (Accorpamento di esercizi esistenti per l'apertura di grandi superfici di vendita). Al fine di procedere ad un equilibrato processo di razionalizzazione nel rapporto tra i nuovi insediamenti delle grandi superfici di vendita e il processo di ristrutturazione degli esercizi di vicinato e delle medie superfici di vendita esistenti e' consentito l'accorpamento di esercizi gia' autorizzati, anche se ubicati in comuni diversi da quello interessato all'insediamento, comunque ricadenti nella stessa area programmatica (QRR). L'accorpamento e' consentito tra esercizi delle tipologie di cui al comma 3, lettere d), e) ed f) e per i centri interessati da fenomeni di marginalita' economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi di cui al comma 16, lettera c), posso-no concorrere all'accorpamento, per insediamento in altro comune, soltanto gli esercizi di vicinato. Il numero degli esercizi da accorpare non puo' essere inferiore a sedici e la superficie di vendita e' rappresentata dalla somma delle superfici degli esercizi che concorrono all'accorpamento. La dimensione massima della superficie totale di vendita derivante da accorpamento non puo' superare i diecimila metri quadrati. Il richiedente l'accorpamento si impegna al reimpiego del personale dipendente degli esercizi che concorrono all'accorpamento. 53. (Accorpamento di esercizi esistenti per l'apertura di grandi superfici di vendita). I nuovi insediamenti delle grandi superfici di vendita possono essere realizzati soltanto se il comune, nei propri strumenti urbanistici, ha individuato la zona ad essi destinata. 54. (Accorpamento di esercizi esistenti per l'apertura di grandi superfici di vendita). Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e' consentito, ad almeno sedici esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio a posto fisso, titolari, da almeno tre anni, di esercizi delle tipologie di cui al comma 3, lettere d), e) ed f), operanti nello stesso territorio comunale, di associarsi tra di loro per l'apertura, con una unica autorizzazione di un punto vendita avente una superficie massima di ottomila metri quadrati, con la contestuale cessazione degli esercizi originari. Nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e' consentito ad almeno otto esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio a posto fisso, titolari, da almeno tre anni, di esercizi delle tipologie di cui al comma 3, lettere d), e) ed f) operanti nello stesso territorio comunale di associarsi tra di loro per l'apertura con una unica autorizzazione di un punto vendita avente una superficie massima di quattromila metri quadrati, con la contestuale cessazione degli esercizi originari. 55. (Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie di vendita). L'accorpamento deve essere sottoposto all'esame della conferenza di servizi di cui ai commi da 24 a 28 nel caso in cui si vada a realizzare o a trasferire una grande superficie di vendita di cui al comma 3, lettera f). In tal caso alla conferenza di servizi partecipano anche i comuni da cui provengono le autorizzazioni che si accorpano. Nell'accorpamento, l'esercizio risultante puo' ubicarsi in uno qualsiasi dei comuni dell'area da cui provengono gli esercizi componenti l'accorpamento, prescindendo dalla dimensione demografica ma comunque nel rispetto delle condizioni di insediabilita' urbanistica e nelle zone di cui al comma 46. Nell'accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento. In caso di cessione dell'attivita' commerciale e della relativa autorizzazione amministrativa da utilizzare ai fini dell'accorpamento il soggetto cedente e i suoi familiari fino al secondo grado di parentela devono impegnarsi, sotto la propria responsabilita', contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, a non attivare per almeno tre anni un nuovo esercizio commerciale, della stessa tipologia merceologica, pena la revoca di tutti i titoli autorizzatori posseduti, prevista al comma 139, lettera e). Tale limitazione non si applica ai titolari di esercizi ubicati nei centri interessati da fenomeni di marginalita' economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi di cui al comma 16, lettera c). 56. (Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie di vendita). Per concedere la nuova autorizzazione e' condizione necessaria la revoca delle autorizzazioni degli esercizi che concorrono all'accorpamento. Soltanto per le medie e grandi superfici di vendita che concorrono all'accorpamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del personale dipendente di tali esercizi, la revoca puo' avvenire in concomitanza con l'inizio dell'attivita' del nuovo esercizio della grande superficie di vendita. 57. (Accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie superfici esistenti per l'apertura di una media superficie di vendita). Sono consentiti accorpamenti nell'ambito dello stesso comune e dei comuni limitrofi tra esercizi di vicinato e delle medie superfici di vendita, per l'apertura di una media superficie di vendita. Gli esercizi che concorrono all'accorpamento devono essere almeno quattro ed il nuovo esercizio deve rispettare i parametri e gli standards previsti nei commi da 37 a 43 e al comma 46. Nell'accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento. 58. (Compiti dei comuni). I comuni, entro centottanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge: a) recepiscono le disposizioni regionali nel proprio strumento urbanistico individuando le zone del proprio territorio ed i criteri di localizzazione di cui ai commi da 37 a 43 e al comma 46, individuando eventualmente anche le aree da destinare agli insediamenti delle medie e delle grandi superfici di vendita; b) stabiliscono una ripartizione del territorio comunale che individui gli eventuali centri minori o frazioni, le periferie ed il centro storico per il quale, ai sensi di quanto disposto dai commi da 67 a 74 possono prevedere uno specifico piano che fissi principi e criteri per l'insediamento delle grandi e medie superfici di vendita e degli esercizi di vicinato; c) adottano i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi superfici di vendita, sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo in particolare la contestualita' di cui al comma 39, sentite le organizzazioni provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori, degli imprenditori del commercio e delle organizzazioni sindacali del settore, fissando le norme sul procedimento per l'esame delle domande relative alle medie superfici di vendita, il termine entro il quale le domande si possono ritenere accolte anche se non esaminate nonche' ogni ulteriore criterio per garantire la massima trasparenza nella definizione delle procedure medesime. 59. (Compiti dei comuni). I comuni, al fine di garantire piena trasparenza sull'attuazione delle procedure connesse all'avvio delle attivita' commerciali, assicurano una puntuale e sollecita verifica dei requisiti degli operatori e dei locali da adibire all'attivita' commerciale organizzando anche appositi ruoli degli esercizi attivi. 60. (Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di vendita). L'esame e l'istruttoria delle domande di cui ai commi da 24 a 28 vengono effettuate dai comuni interessati con cadenza semestrale. Le date di riferimento di ogni semestre per procedere all'esame delle domande relative alle nuove aperture di grandi superfici di vendita sono fissate: a) al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno come date ultime utili per la presentazione della domanda al comune; b) al 31 luglio e al 31 gennaio di ogni anno come date entro le quali i comuni che hanno in corso d'esame le pratiche devono indire la conferenza di servizi. 61. (Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di vendita). Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi il comune trasmette alla provincia ed alla giunta regionale direzione attivita' produttive, servizio sviluppo del commercio tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione dello stesso comune attestante il recepimento delle disposizioni regionali di cui alla presente legge, il rispetto e la conformita' alle norme urbanistiche e l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni in materia di beni ambientali, valutazione d'impatto ambientale e di valutazione di incidenza se dovuti, in base alla normativa vigente in materia (decreto legislativo n. 42/2004, direttiva comunitaria 97/11/CE, normativa nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale e direttive comunitarie n. 79/409/CE e 92/43/CE sulla valutazione di incidenza) nonche' ai parametri di insediabilita' e di localizzabilita' e alla dichiarazione che il comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo: a) la compatibilita' del tipo di insediamento con la destinazione dell'area e della destinazione d'uso dei manufatti per attivita' commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente legge; b) le dotazioni pertinenziali secondo le previsioni di cui al comma 38, lettere d) ed e); c) gli accessi veicolari per i quali e' necessario limitare al minimo interferenze con situazioni di traffico che gia' denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture primarie di comunicazione. 62. (Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di vendita). Il termine ultimo utile perche' la conferenza di servizi esprima il proprio parere e' di novanta giorni dalla data della prima convocazione. Alla conferenza di servizi oltre al comune interessato ed alla provincia competente per territorio partecipa la Regione con proprio rappresentante avente qualifica non inferiore alla categoria D e specificatamente individuato dal dirigente del servizio sviluppo del commercio. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino di utenza riguardi anche parte di territorio di altra Regione confinante, il comune titolare dell'istruttoria ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione. 63. (Procedure di esame delle domande per i trasferimenti delle grandi superfici di vendita). Per il trasferimento di sede di una grande superficie di vendita di cui al comma 3, lettera f) che puo' comunque effettuarsi soltanto all'interno del territorio comunale e' richiesta la stessa documentazione e sono previste le stesse procedure di cui ai commi da 24 a 28 e da 60 a 62 ad eccezione delle cadenze semestrali di cui al comma 60. 64. (Priorita' per domande concorrenti) . In caso di domande concorrenti per aperture di nuovi esercizi delle medie e delle grandi superfici di vendita i comuni per il rilascio della prescritta autorizzazione determinano la priorita' sulla base dei seguenti parametri: a) data di presentazione della domanda presso il comune purche' completa di ogni documentazione necessaria per il perfezionamento del procedimento; b) maggiori dotazioni pertinenziali rispetto alle misure minime e le previsioni di cui al comma 38, lettera d) ed e); c) impegno al reimpiego del personale dipendente gia' addetto agli esercizi qualora la nuova autorizzazione consegua ad una procedura di accorpamento di esercizi commerciali gia' esistenti. 65. (Rilascio dell'autorizzazione). L'esame della richiesta di autorizzazione in seno alla conferenza di servizi deve essere concluso entro il termine prescritto dal comma 62. Acquisito il parere della conferenza di servizi, il comune rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato, all'interessato, entro i trenta giorni successivi alla data di acquisizione del parere stesso. L'autorizzazione indica: a) la titolarita' del provvedimento; b) l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico; c) per i centri commerciali la superficie di vendita complessiva con articolazione per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi; d) la superficie dei parcheggi. 66. (Validita' temporale). Gli esercizi commerciali delle medie superfici di vendita di cui comma 3, lettera e) soggetti ad autorizzazione amministrativa devono essere attivati entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Gli esercizi commerciali delle grandi superfici di vendita di cui al comma 3, lettera f) devono essere attivati entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Nei casi di comprovata necessita', per i ritardi comunque non imputabili al richiedente, il comune puo' concedere proroghe la cui durata complessiva non puo' essere superiore a dodici mesi per le medie superfici di vendita e a ventiquattro mesi per le grandi superfici di vendita. La richiesta di proroga deve essere presentata al comune ove ubicato l'esercizio autorizzato entro i termini prescritti dal presente comma. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, l'autorita' del comune dichiara la decadenza dell'atto autorizzatorio. 67. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). I comuni possono dotarsi di uno specifico strumento di pianificazione delle attivita' commerciali per le zone del centro storico o parte di esso, al fine di valorizzare la funzione commerciale, riqualificandone le finalita' primarie di strumento di aggregazione sociale. Lo strumento di pianificazione di cui ai commi da 67 a 69, previa ricognizione delle funzioni delle attivita' economiche e la valutazione della situazione di viabilita', di impatto sulla mobilita' e, in generale di impatto ambientale, stabilisce i criteri ed i parametri per lo svolgimento delle attivita' commerciali che devono contenere almeno una delle seguenti condizioni: a) escludere o incentivare aggregazioni di esercizi, ampliamenti o trasferimenti in particolari luoghi e contenitori; b) fissare anche specifiche merceologie da escludere o incentivare per le nuove aperture; c) prevedere deroghe particolari di natura urbanistica al fine di rendere disponibili alle specifiche attivita' commerciali locali non rispondenti ai normali parametri e standards previsti, ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza. 68. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). I comuni, al fine di salvaguardare e valorizzare i centri storici e i centri urbani, esposti a processi di rarefazione delle attivita' economiche e di decremento dei residenti, possono predispone specifici piani per il recupero e la riqualificazione di tali contesti, prevedendo la realizzazione di centri commerciali naturali, promossi attraverso l'associazionismo tra operatori privati con la partecipazione e il coordinamento di enti ed istituzioni pubbliche. I comuni possono, altresi', prevedere all'interno del centro storico o parte di esso l'insediamento di esercizi polifunzionali nel rispetto dei parametri stabiliti dal comma 34. 69. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e al fine di favorire la razionale evoluzione e sviluppo della rete distributiva, predispone specifici strumenti di sostegno e di promozione degli interventi finalizzati alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle attivita' commerciali nell'ambito dei centri storici e urbani. 70. (Comuni montani). Ai fini della presente legge si intendono montani i comuni il cui territorio sia compreso tutto o in parte nell'ambito di una Comunita' montana ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 (nuove norme per lo sviluppo delle zone montane). 71. (Centri di assistenza tecnica). La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo. L'attivita' di assistenza tecnica puo' essere prestata da centri di assistenza alle imprese, di seguito denominati CAT costituiti anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria, a carattere nazionale, piu' rappresentative a livello provinciale, anche in collaborazione con le Camere di commercio, ed altri enti pubblici. I centri svolgono, a favore delle attivita' imprenditoriali e degli stessi imprenditori commerciali, attivita' di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualita', ed altre materie eventualmente previste dagli statuti. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri autorizzati allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti, anche in relazione all'attivazione degli sportelli unici per le imprese. Esse stipulano apposite convenzioni con detti centri, ai quali possono delegare lo svolgimento di funzioni pubbliche. 72. (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione). La giunta regionale riconosce ed autorizza con apposito provvedimento a seguito di bando pubblico, predisposto ogni tre anni, i centri specializzati nell'attivita' di assistenza tecnica alle imprese commerciali. Possono presentare domanda di riconoscimento ed autorizzazione i CAT di cui al comma 71, in possesso dei seguenti requisiti: a) statuto dal quale risulti lo svolgimento di attivita' di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, senza discriminazioni, in relazione alla partecipazione o meno delle stesse ad organizzazioni di categoria; b) disponibilita' di almeno una sede stabile, in ambito provinciale adeguatamente attrezzata; c) struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione; d) svolgimento di attivita' di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa; e) instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende. f) ulteriori requisiti potranno essere richiesti con il bando approvato dalla giunta regionale. 73. (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione). La giunta regionale puo' revocare il riconoscimento e l'autorizzazione di cui al comma 72 qualora, a seguito di accertamenti, risulti che sia venuto meno anche uno solo dei requisiti previsti dal medesimo comma. Restano validi i riconoscimenti e le autorizzazioni dei centri di assistenza tecnica (CAT) effettuati dalla giunta regionale in base alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 62 (indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attivita' di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). 74. (Corsi di formazione professionale). La giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione politiche del lavoro, provvede all'istituzione di corsi di formazione professionale per il commercio relativamente al settore merceologico alimentare, ai fini dell'accesso all'esercizio delle attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nell'ambito della programmazione dei corsi di cui al presente comma possono essere previsti anche percorsi formativi per l'esercizio di vendita di prodotti non alimentari. Nell'ambito dei programmi di formazione possono essere, altresi', previsti percorsi di riqualificazione ed aggiornamento per titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale al minuto e all'ingrosso e della somministrazione di alimenti e bevande. Sono soggetti idonei ad effettuare i corsi di formazione i centri provinciali di formazione professionale, i CAT riconosciuti ai sensi dei commi 72 e 73 e gli enti di formazione accreditati presso la Regione. 75. (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e' soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni della comunicazione di cui al presente comma. 76. (Apparecchi automatici). La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', ove l'apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. 77. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). La vendita al dettaglio per corrispondenza o trami-te televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella comunicazione di cui al presente comma deve essere di-chiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite di cui al presente comma si applicano, altresi', le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante: (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229). 78. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L'impresa di cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente comma. Alle vendite di cui al presente comma si applica altresi' la disposizione del comma 77. 79. (Definizione di vendita straordinaria). Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali effettuate dall'esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita. Le modalita' di svolgimento e la pubblicita' di tali forme di vendita sono disciplinate dai commi da 75 a 85. 80. (Le vendite di liquidazione). Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attivita' commerciale, cessazione di locazione, di durata almeno annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione dell'azienda o ramo dell'azienda, trasferimento di locali, trasformazione o rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per una sola volta e per la durata massima di sei settimane. Per effettuare la vendita di liquidazione l'interessato deve darne comunicazione unica, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, al comune almeno sette giorni prima dell'inizio, con lettera raccomandata, fax, e-mail indicando l'ubicazione dei locali e il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione. Nei casi di rinnovo o di trasformazione dei locali, intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente deve indicare il periodo in cui restera' chiuso successivamente alla liquidazione che comunque non puo' essere inferiore a dieci giorni. Dall'inizio della vendita di liquidazione e' vietato introdurre nell'esercizio merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa e' stata acquistata o concessa ad altro titolo anche in conto deposito. E' fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando. E' vietato effettuare vendite di liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale. E' vietata l'effettuazione di vendite con il sistema del pubblico incanto. 81. (Le vendite di fine stagione). Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo. I periodi saranno determinati dalle Camere di commercio, in sede di conferenza di servizio convocata dalla direzione attivita' produttive, entro il 30 novembre di ogni anno, alla quale partecipano le organizzazioni di categoria dei commercianti e le associazioni dei consumatori provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'ANCI regionale. Per l'effettuazione di tali vendite e' necessario dare preventiva comunicazione, sette giorni prima dell'inizio delle vendite medesime, con lettera raccomandata, fax, e-mail al comune in cui e' ubicato l'esercizio indicando l'inizio, la fine nonche' gli sconti praticati sui prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti. E' fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata. 82. (Le vendite promozionali). Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita. L'operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalita' non puo' effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. E' fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sulle merci oggetto della promozione e con l'indicazione, oltre al prezzo di vendita originario e alla percentuale di sconto, anche del prezzo di vendita realmente praticato, cioe' scontato. In ciascun anno solare l'operatore puo' svolgere un numero indefinito di vendite promozionali. L'offerta di vendita dei prodotti non puo' superare la misura del 20% delle referenze presenti nel punto vendita. 83. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie). Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere indicate in modo inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario. Le asserzioni pubblicitarie delle vendite straordinarie devono essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando: a) l'indicazione del periodo ed il tipo di vendita ai sensi dei commi da 80 a 82; b) gli sconti o i ribassi praticati nonche' la qualita' e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria; c) gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria fatte salve le vendite giudiziarie; nella vendita o nella pubblicita' e' vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone. 84. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie). Sono fatte salve le vendite straordinarie gia' attivate alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. 85. (Pubblicita' dei prezzi). I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del secondo periodo del presente comma. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura. 86. (Osservatorio: istituzione). E' istituito presso la direzione attivita' produttive della giunta regionale l'osservatorio regionale del sistema distributivo. L'osservatorio di cui al presente comma rimane in carica per la durata della legislatura, e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed e' cosi' composto: a) l'assessore preposto alle attivita' produttive o suo delegato con funzione di presidente; b) il presidente della IV commissione consiliare o suo delegato; c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dell'Unioncamere; d) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei consumatori; e) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza della grande distribuzione; g) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti; h) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM); i) il dirigente del servizio sviluppo del commercio o suo delegato; j) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del CRESA. 87. (Osservatorio: istituzione). Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio sviluppo del commercio della giunta regionale. Per i membri di cui al comma 86, lettere c), d), e) ed f) la designazione spetta alle istituzioni o associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. La partecipazione al tavolo e' gratuita e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i propri rappresentanti. 88. (Osservatorio: istituzione). Il parere della Regione e' vincolante ai fini di eventuali determinazioni da assumere. 89. (Compiti). L'osservatorio regionale, in raccordo con le funzioni di coordinamento svolte dall'osservatorio nazionale di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, avvalendosi delle quattro Camere di commercio abruzzesi delegate con legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 «Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)» provvede a monitorare nel proprio ambito provinciale il sistema distributivo, assicurare la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio permanente della rete distributiva regionale finalizzato a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni necessarie di fonti pubbliche e private utili alla programmazione regionale del settore e per la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia. All'interno dell'osservatorio le funzioni di coordinamento dell'azione di monitoraggio delegato alle Camere di commercio e di gestione del sistema di monitoraggio vengono svolte da una struttura tecnico-operativa composta da quattro membri in rappresentanza delle Camere di commercio, un rappresentante del CRESA ed un rappresentante del servizio sviluppo del commercio della giunta regionale. La partecipazione alla predetta struttura tecnico-operativa e' gratuita e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Le funzioni di raccolta dati vengono espletate attraverso la modulistica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, mentre la funzione di monitoraggio viene svolta attraverso un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva. L'osservatorio promuove ricerche, eventi e pubblicazioni sul sistema distributivo regionale. 90. (Somministrazione di alimenti e bevande: tipologia dell'attivita). Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 sono costituiti da un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi) intestate alla stessa persona fisica o giuridica, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui al presente comma. Gli atti amministrativi rilasciati dall'autorita' del comune sono formulati riportando obbligatoriamente la dicitura «Somministrazione di alimenti e bevande». 91. (Denominazione delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande). Le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attivita' esercitata ed in conformita' all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni: a) trattoria, ristorante, osteria con cucina e simili: esercizi in cui e' prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menu' che include una sufficiente varieta' di piatti e dotati di servizio al tavolo; b) esercizi con cucina tipica abruzzese: ristorante, trattoria, osteria in cui e' prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) self service, tavole calde, fast food e simili: esercizi in cui e' prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui e' prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza»; e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono ne' alla produzione ne' alla cottura; f) bar-caffe' e simili: esercizi in cui e' prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonche' di dolciumi e spuntini; g) bar gelateria, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili: bar-caffe' caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varieta' di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere prodotti in proprio; h) birrerie, wine bar, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; i) piano bar, disco-bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande e' accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attivita'; j) sale da ballo, discoteche, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attivita' di intrattenimento, ma quest'ultima e' prevalente rispetto alla prima; k) impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attivita' di svago, ma quest'ultima e' prevalente rispetto alla prima. Le denominazioni di cui al presente comma hanno validita' ai soli fini di monitoraggio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. 92. (Denominazione delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande). Il titolare del provvedimento di cui al comma 90 e' tenuto a comunicare al comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attivita', la denominazione di riferimento cosi' come individuata al comma 91. Qualora l'esercente svolga piu' attivita' e' tenuto a comunicare all'autorita' del comune le diverse denominazioni assunte ai sensi del comma 91. Gli esercenti gia' in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a trasmettere all'autorita' del comune entro i successivi sessanta giorni la comunicazione prevista dal presente comma. 93. (Programmazione per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande: finalita). La programmazione regionale per l'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella statale in materia di tutela della concorrenza, persegue le seguenti finalita': a) sviluppare ed innovare la rete degli esercizi pubblici, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche' la qualita' del lavoro; b) tutelare la salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualita' del mercato; c) garantire la libera concorrenza e la liberta' d'impresa, nonche' la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati; d) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale e nei centri urbani minori, nonche' promuovere e sviluppare le produzioni tipiche locali e l'enogastronomia; e) garantire la compatibilita' dell'impatto territoriale dell'insediamento delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori quali la valutazione della situazione di viabilita', di impatto sulla mobilita' e in generale di impatto ambientale e di inquinamento acustico; f) tutelare e salvaguardare i locali storici. 94. (Programmazione regionale per il rilascio delle autorizzazioni, da parte dei comuni). Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 93 la programmazione della rete di esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e del rilascio delle nuove autorizzazioni si espleta sulla base degli indirizzi che ogni comune definisce, in base ai criteri di programmazione di cui ai commi da 95 a 97. Nell'ambito di uno stesso territorio comunale, il competente ente territoriale puo' fissare indirizzi diversi tra loro qualora coesistano realta' economiche, sociali e territoriali diversificate. I comuni emanano entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge i criteri di programmazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni. Le autorizzazioni di cui ai commi da 99 a 101 possono essere rilasciate sol-tanto dopo l'emanazione dei criteri comunali di programmazione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti calcolato sulla base dell'ultimo censimento effettuato nonche' a tutte le frazioni comunali, purche' distinte dal centro urbano, aventi una popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti calcolati sulla base dell'ultimo censimento effettuato. 95. (Criteri di programmazione). I comuni, ai fini della elaborazione dei propri criteri di programmazione, tengono in considerazione alcuni dei seguenti elementi: a) sviluppo demografico, economico e sociale della popolazione residente e fluttuante; b) abitudini di consumo extradomestico; c) caratteristiche e vocazioni del territorio in relazione alla sua collocazione costiera, collinare o montana; d) potenzialita' turistiche; e) impatto sulla mobilita'; f) vicinanza a centri piu' popolati ed offerta complessiva presente nell'area, compresa quella relativa ad attivita' non soggette ad autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande; g) destinazione urbanistica delle singole zone individuate nei piani; h) presenza di progetti di valorizzazione turistica e commerciale; i) previsione dell'insediamento di medie e grandi superfici di vendita; j) previsione di recupero di aree e di edifici di particolare pregio naturalistico ed architettonico. 96. (Criteri di programmazione). La programmazione comunale persegue i seguenti obiettivi: a) l'evoluzione e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed in particolare la promozione: 1) della qualita' del lavoro; 2) della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti; 3) della trasparenza e della qualita' del mercato, della libera concorrenza e la liberta' d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi e la maggiore efficienza ed efficacia del sistema; b) la tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti; c) la valorizzazione della attivita' di somministrazione al fine di favorire la loro redditivita', di promuovere la qualita' sociale delle citta' e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali; d) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attivita' economiche al fine di favorire l'equilibrio tra domanda ed offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative; e) favorire l'efficacia e la qualita' del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale; f) salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico, ambientale e paesaggistico attraverso la presenza di attivita' di somministrazione adeguate; g) salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente popolate che a volte manifestano fenomeni di spopolamento, in particolare nei comuni montani di cui al comma 70 e nei centri storici e urbani esposti a processi di rarefazione delle attivita' economiche e di decremento dei residenti. 97.(Criteri di programmazione). In considerazione degli obiettivi di programmazione e dei parametri da assumersi come riferimento, la programmazione comunale si attua attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere. Va quindi escluso l'utilizzo di «contingenti di superficie» e l'individuazione di «distanze minime» fra gli esercizi mentre si individuano parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale. Sulla base di analisi specifiche, il piano per lo sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande prevede la possibilita' di rilasciare nuove autorizzazioni (o DIA) senza condizioni ulteriori, rispetto a quelle, che devono sempre sussistere, della conformita' alle norme urbanistiche ed igienico sanitarie. E' fatta salva la possibilita' di adottare varianti ai criteri di cui al comma 95, nel periodo della loro efficacia, qualora si verifichino fatti e circostanze nuove o impreviste che comportino la necessita' di operare una revisione della programmazione. 98. (Attivita' escluse dalla programmazione comunale). Non sono soggette alla programmazione comunale di cui ai commi da 95 a 97 le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonche' congiuntamente ad attivita' culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte, Internet point, caffe' letterario e lounge bar future casino' (spazio bar con sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi) grandi superfici di vendita non alimentari o esercizi specializzati che ricomprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande. L'attivita' congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento e' pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attivita', esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attivita' di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico; c) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34; d) nelle sedi ove si svolgono le attivita' istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati); e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti; f) al domicilio del consumatore; g) senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalita' dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; h) negli alberghi e strutture turistico-ricettive. Le attivita' di cui al presente comma sono soggette a denuncia di inizio di attivita' (DIA), come previsto dai commi da 104 a 107 da formalizzare al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia. 99. (Autorizzazione). L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e al rispetto dei criteri comunali di cui al penultimo periodo del comma 94 e di cui ai commi da 95 a 97, nonche': a) alla disponibilita' da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attivita'; b) all'indicazione, in caso di societa', dell'eventuale preposto all'esercizio; c) all'autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto; d) all'accertamento della conformita' dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande). 100. (Autorizzazione). L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico. 101. (Autorizzazione). L'autorizzazione e' rilasciata a tempo indeterminato ed ha validita' limitatamente ai locali in essa indicati. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'autorita' comunale ne comunica gli estremi al prefetto, al questore, alle competenti aziende sanitarie e Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonche' alla direzione attivita' produttive della giunta regionale, servizio sviluppo del commercio. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 99, hanno facolta' di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonche' di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore. L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico, esclusivamente adibiti a tale attivita', e' soggetta alle disposizioni di cui ai commi da 99 a 101. 102. (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni). Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate o spedite, al comune sede dell'esercizio, a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione. La domanda deve necessariamente indicare: a) il possesso dei requisiti professionali e morali di cui ai commi da 6 a 10; b) la disponibilita' dei locali; c) la eventuale indicazione del preposto; d) la richiesta di autorizzazione sanitaria o denuncia inizio attivita' alimentare ai fini della registrazione; e) i requisiti d'idoneita' dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilita'. 103. (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni). A seguito della presentazione della domanda del richiedente l'autorizzazione, l'autorita' comunale da' comunicazione dell'avvio del procedimento nei modi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sara' archiviata. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 241/1990 e seguenti modifiche e integrazioni, tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine di novanta giorni di cui al presente comma inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sara' archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente. Il responsabile del procedimento puo' verificare la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente con specifica richiesta agli enti interessati. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta secondo le previsioni di cui all'art. 2 e all'art. 20 della legge n. 241/1990 e seguenti modifiche e integrazioni. 104. (Dichiarazione di inizio attivita' - DIA). Sono soggette a dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e seguenti modifiche e integrazioni, da presentare al comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio, le attivita' per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate: a) nel domicilio del consumatore; b) negli esercizi situati all'interno delle autostazioni ubicate in autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema; d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole; e) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34; f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali; g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attivita' di intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco; h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'art. 15, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti); i) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi di montagna; j) negli alberghi e strutture turistico-ricettive. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al presente comma, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b), e) ed h), e' effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attivita' degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attivita' di somministrazione prevista alla lettera g) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale. 105. (Dichiarazione di inizio attivita' - DIA). La dichiarazione di inizio attivita' deve indicare: a) il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10; b) le caratteristiche specifiche dell'attivita' da svolgere tra quelle elencate al comma 104; c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 104, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento; d) la disponibilita' del locale ove e' esercitata la somministrazione e la conformita' dello stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilita'; e) l'eventuale preposto all'esercizio. 106. (Dichiarazione di inizio attivita' - DIA). Nella DIA relativa alle mense scolastiche ed aziendali, nei casi in cui la produzione e la somministrazione dei pasti avvengano nella stessa struttura, deve essere specificato che non verranno utilizzate stoviglie e posate in materiale usa e getta. 107. (Dichiarazione di inizio attivita' - DIA). L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente alla dichiarazione di cui al comma 104, deve essere comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. Le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 104 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati. Gli estremi delle dichiarazioni di inizio attivita' (DIA) di somministrazione di alimenti e bevande sono comunicati dal comune competente per territorio al questore, alle competenti aziende sanitarie e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' alla direzione attivita' produttive della giunta regionale, servizio sviluppo del commercio. 108. (Autorizzazione temporanea). In occasione di fiere, feste, mercati, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e sportivo e di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorita' comunale rilascia autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non superiore a sette giorni. L'autorizzazione di cui al presente comma e' rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, nonche' dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari. 109. (Somministrazione mediante distributori automatici). La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attivita' e opportunamente attrezzati, e' soggetta alle disposizioni di cui ai commi da 104 a 107. E' vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 110. (Attivita' stagionali). Al fine di realizzare l'equilibrio fra domanda ed offerta in contesti territoriali fortemente caratterizzati dalla stagionalita' della domanda di consumo extradomestico i comuni, nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 95 a 97 stabiliscono i criteri relativi all'apertura delle attivita' stagionali. Tali criteri devono compendiare necessariamente, i seguenti aspetti: a) la zonizzazione del territorio; b) la definizione di uno o piu' periodi di apertura e chiusura obbligatoria nel corso dell'anno solare. I predetti periodi, che devono essere riportati sull'autorizzazione, non possono essere inferiori a un mese o superiori a sei mesi nell'arco di ciascun anno solare. 111. (Validita' delle autorizzazioni). Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attivita' (DIA) di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge. Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attivita' (DIA) di somministrazione hanno validita' permanente. Per le attivita' stagionali la validita' e' altresi' permanente ma l'esercizio della stessa e' limitato al periodo indicato sul titolo autorizzatorio. Le autorizzazioni temporanee di cui al comma 108, la cui validita' e' circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate, restano escluse da quanto previsto nel presente comma. 112. (La somministrazione di bevande alcoliche). I comuni possono vietare la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche: a) puo' essere permanente o temporaneo; b) puo' essere adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell'art. 9 del TULPS; c) puo' essere adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici. 113. (Attivita' di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico). I comuni, predispongono nel rispetto della normativa vigente i criteri per disciplinare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande svolta su aree pubbliche o private, in forma temporanea o permanente, da parte degli esercizi di somministrazione gia' autorizzati. 114. (Pubblicita' dei prezzi). L'obbligo della pubblicita' dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, e' assolto con le seguenti modalita': a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio; b) per le attivita' di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e comunque in luogo leggibile dall'esterno. 115. (Pubblicita' dei prezzi). Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicita' dei prezzi. 116. (Pubblicita' dei prezzi). Le previsioni dei commi 114 e 115 si applicano anche ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attivita' di somministrazione al domicilio del consumatore. 117. (Inquinamento acustico). Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215), le imprese che svolgono esclusivamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in tal senso. In tutti gli altri casi, occorre predisporre la «previsione di impatto acustico» redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al comune prima dell'inizio delle relative attivita' o, limitatamente alle attivita' soggette a DIA, deve essere tenuta a disposizione delle autorita' di controllo. Nella DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario. 118. (Ampliamento dell'attivita). L'ampliamento della superficie di attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetta alla semplice comunicazione che deve essere inviata al comune sede dell'esercizio. L'attivita' di somministrazione e' esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il comune accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico-sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilita' urbanistica, sicurezza e sorvegliabilita', nonche' di quanto previsto dalla presente legge. 119. (Cessazione dell'attivita). Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, che cessa di esercitare l'attivita', deve trasmettere al comune sede dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione apposita comunicazione scritta allegando il titolo autorizzatorio o la denuncia di inizio attivita'. 120. (Modifiche societarie). La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonche' ogni altra variazione che non determini sub-ingresso sono soggette a comunicazione, alla quale deve essere allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute. Nel caso in cui una societa' esercente l'attivita' di commercio in sede fissa o somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al comune. Il nuovo legale rappresentante deve altresi' produrre alla medesima autorita' comunale la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso sia dei requisiti morali che di quelli professionali. Nel caso in cui il legale rappresentante che subentra nella titolarita' dell'esercizio sia privo dei requisiti professionali deve indicare nella predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione il preposto all'attivita'. 121. (Sospensione volontaria dell'attivita' di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande). L'attivita' di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande puo' essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. Qualora l'attivita' di cui al presente comma sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui allo stesso comma non si applica nei casi di sospensione per: a) malattia certificata all'autorita' comunale entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; b) gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali certificati all'autorita' comunale entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione; c) assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili come previsto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350. Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'attivita' puo' essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi. 122. (Subingresso per l'attivita' di commercio in sede fissa). Il trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarita' del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' commerciale. Il subingresso e' soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attivita', di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 e, ove richiesti, di quelli di cui al comma 10 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. La comunicazione di subingresso e' effettuata, secondo modalita' stabilite dal comune: a) entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione; b) entro sessanta giorni dalla data di apertura della successione. 123. (Subingresso per l'attivita' di commercio in sede fissa). In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione e' effettuata dagli aventi diritto secondo le disposizioni dettate dal libro II del codice civile. Nel caso di cui al presente comma, qualora si tratti di attivita' relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il subentrante ha facolta' di continuare a titolo provvisorio l'attivita'. Qualora entro sessanta giorni dall'apertura della successione il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade. 124. (Subingresso per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande). Il trasferimento della proprieta' dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte e' soggetto a comunicazione da presentare all'autorita' comunale entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione o dalla data di apertura della successione. Il subentrante puo' iniziare l'esercizio dell'attivita' dalla data di presentazione della comunicazione. Nella comunicazione il subentrante deve indicare: a) gli estremi dell'autorizzazione; b) il titolo giuridico che da' luogo al subingresso; c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10; d) il possesso dell'autorizzazione sanitaria o una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari. 125. (Subingresso per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande). Il subentrante consegna all'autorita' comunale l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorita' comunale, ove non sussistano impedimenti, procede alla reintestazione dell'autorizzazione. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui ai commi da 6 a 10, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al comune, possono continuare l'attivita' per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data del decesso. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto decadono dal titolo autorizzatorio. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto che non intendano proseguire l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare all'autorita' comunale la cessazione dell'attivita' o la sospensione dell'attivita' che non puo' comunque essere superiore a dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso. 126. (Orari delle attivita' commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente comma e dei criteri emanati dal comune, attraverso forme di consultazione con le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere, salva diversa determinazione dei comuni adottata attraverso forme di consultazione con le organizzazioni di cui al presente comma. Salvo diversa determinazione dei comuni attraverso forme di consultazione con le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e' facoltativa. I comuni, sentite le organizzazioni di cui al presente comma, possono: a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro; b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui alla lettera a); c) autorizzare in base all'esigenza dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario notturno esclusivamente per i soli esercizi di vicinato che danno la loro disponibilita'. La consultazione di cui al presente comma, oltre che agli obiettivi previsti dal presente comma, e' finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori. 127. (Orari delle attivita' commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. 128. (Orari delle attivita' commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il comune definisce le modalita' per adempiere all'obbligo del presente comma. 129. (Orari delle attivita' commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). I comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese del commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di trentadue giornate domenicali o festive comprensive di quelle del mese di dicembre di ulteriori otto domeniche. 130. (Orari delle attivita' commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). Il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva e' illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati in comuni appartenenti alle Comunita' montane, nonche' nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali dovunque ubicati. 131. (Orari delle attivita' commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). La chiusura e' obbligatoria nelle giornate di Pasqua, lunedi' dell'angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre per tutti i comuni con 1' eccezione di quelli di cui al comma 130. 132. (Orari delle attivita' commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). Nei comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita, al fine di armonizzare le decisioni dei singoli comuni e consentire un effettivo servizio ai consumatori, i comuni individuano le giornate di deroga in sede di conferenza dei servizi a cui partecipano i comuni della medesima area del QRR interessati, oltre che le rappresentanze di cui al comma 129. La conferenza dei servizi viene indetta dal comune piu' grande presente nell'area del QRR entro il 31 ottobre di ogni anno e decide a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni partecipanti. Entro il termine del 30 novembre i comuni emettono le rispettive ordinanze sindacali e le inviano alla direzione attivita' produttive della giunta regionale; in difetto, le stesse risultanze del verbale della conferenza dei servizi. Tutti i comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita hanno l'obbligo di inviare alla direzione attivita' produttive della giunta regionale, entro il termine del 30 novembre di ogni anno, le rispettive ordinanze sindacali. 133. (Orari delle attivita' commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). La direzione attivita' produttive della giunta regionale, sentite le associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, in via sostitutiva provvede a disciplinare le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per quei comuni, che nei termini di cui al comma 131, non abbiano adottato i provvedimenti di loro competenza. 134. (Orari delle attivita' commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i comuni sentite le associazioni di cui al primo periodo del comma 126 possono concedere ulteriori deroghe che comunque nell'arco dell'anno non possono superare le tre giornate domenicali o festive. 135. (Orari delle attivita' commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). Tutte le attivita' presenti all'interno del centro commerciale, comprese quelle artigiane, rispettano l'orario di apertura e di chiusura del centro. In occasione di svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere, l'apertura facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso di cui al comma 4, dell'art. 17 della legge regionale n. 135/199, non e' consentita agli esercizi della grande distribuzione. 136. (Orari delle attivita' commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle seguenti tipologie di attivita': a) rivendite di generi di monopolio; b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri; c) esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; d) rivendite di giornali; e) gelaterie e gastronomie; f) rosticcerie e pasticcerie; g) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; h) stazioni di servizio autostradali, qualora le attivita' di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e permanente; i) sale cinematografiche. 137. (Orari di apertura e chiusura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). L'esercente di attivita' di somministrazione di alimenti e bevande determina l'orario di apertura al pubblico della propria attivita' nel rispetto dei limiti stabiliti dall'autorita' comunale ai sensi dei successivi commi. L'autorita' comunale determina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, garantendo una copertura del servi-zio pubblico nel rispetto della quiete pubblica. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore giornaliere, salva diversa determinazione dell'autorita' comunale adottata attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'orario puo' essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalita' e della tipologia di attivita' esercitata. Gli esercenti delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare all'autorita' comunale l'orario adottato, sulla base dell'attivita' esercitata che puo' essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli. L'orario scelto dall'esercente puo' essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. Gli esercenti hanno facolta' di osservare una o piu' giornate di riposo settimanale che devono essere indicate al pubblico mediante l'esposizione di appositi cartelli. La chiusura temporanea e' comunicata all'autorita' comunale nelle forme e nei tempi previsti dalla stessa amministrazione. E', tuttavia, obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno. L'autorita' comunale, al fine di tutelare il consumatore, puo' predispone programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso vi e' l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare all'autorita' comunale entro una data da esso stabilita il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, l'autorita' comunale, qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori. L'autorita' comunale stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica ed alla quiete. 138. (Disposizioni particolari: autorita' competente). Per le violazioni di cui ai commi 139, 140 e 141 l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per la ricezione degli eventuali scritti difensivi, per l'emissione della prevista ordinanza ingiunzione, per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione amministrativa o degli altri titoli abilitanti, e' individuata nell'amministrazione comunale nel cui territorio e' stata commessa la violazione. 139. (Sanzioni e revoche per l'attivita' di commercio al dettaglio in sede fissa). Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10, dal 17 al 28, dal 75 al 78, dal 126 al 136 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila. In caso di particolare gravita' o di recidiva l'amministrazione comunale, per le violazioni di cui sopra, dispone la sospensione delle attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente comma, e' disposta la sospensione dell'attivita', assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 85, 89 e dal 126 al 136 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare: a) non inizi l'attivita' di una media superficie di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande superficie di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita' cosi' come previsto dal comma 66; b) sospenda l'attivita' per un periodo superiore ad un anno; c) non risulti piu' provvisto dei requisiti di cui al comma 6; d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta, ai sensi del secondo periodo del presente comma, nell'ultimo triennio; e) nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del quinto e sesto periodo del comma 55. 140. (Sanzioni per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande). Chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui ai commi da 6 a 10 della presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila e alla chiusura dell'esercizio. Per ogni altra violazione delle disposizioni dei commi dal 93 al 137 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila. 141. (Sanzioni per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande). Nella fattispecie di cui al comma 140 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'ottavo periodo del comma 137 della presente legge l'autorita' comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui ai commi da 99 a 101 della presente legge per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni che ha inizio dal termine del turno non osservato. 142. (Incentivi: incentivi finanziari). La Regione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis», favorisce la realizzazione delle finalita' e degli obiettivi di cui ai commi 11, 12 e 93 della presente legge e la valorizzazione, riqualificazione e innovazione delle attivita' commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito dell'intero territorio regionale attraverso incentivi finanziari. 143. (Ambiti di intervento). La Regione, per l'attuazione dei contenuti del comma 142 della presente legge, sostiene gli investimenti nei seguenti ambiti di intervento: a) centri commerciali naturali; b) centri di minore consistenza demografica di cui alla lettera c) del comma 16; c) comuni montani; d) comuni privi di esercizi commerciali; e) associazionismo tra imprese commerciali; f) innovazione tecnologica delle imprese commerciali; g) sicurezza degli esercizi commerciali; h) formazione professionale; i) specializzazione delle imprese commerciali; j) centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT); k) prodotti tipici regionali; l) commercio equo e solidale; m) ammodernamento degli esercizi commerciali; n) centri storici; o) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; p) ristorazione tipica tradizionale regionale; q) qualificazione ed innovazione del servizio; r) promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e locali anche attraverso la grande distribuzione nei mercati extra-regionali ed internazionali; s) gli esercizi polifunzionali; t) interventi nel settore del commercio in occasione dei «Giochi del Mediterraneo 2009». 144. (Procedimento). La giunta regionale, in base alle disponibilita' economiche annuali previste nell'apposito capitolo di bilancio e in base alle eventuali disponibilita' di cui al fondo unico per le agevolazioni alle imprese - Decreto legislativo n. 112/98 -, sentite le associazioni regionali di categoria dei commercianti, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, individua quali interventi tra quelli di cui al comma 143 della presente legge intende finanziare ed emana appositi bandi sulla base di un programma annuale definito con parere della commissione consiliare competente. La giunta regionale adottando lo stesso procedimento di cui sopra puo' adottare bandi per interventi ritenuti importanti per il settore commercio, anche se non ricompresi tra gli ambiti di intervento di cui al comma 143. 145. (Percorsi di qualita' e marchio regionale). La Regione promuove ed incentiva le attivita' di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso, ed in relazione alla qualificazione e valorizzazione della professionalita' degli operatori e degli addetti. A tal fine la Regione istituisce apposito marchio di qualita'. La giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attivita' di qualita' ed il conferimento dell'apposito marchio. La giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, avuto riguardo, in particolare, ad azioni di: a) pubblicizzazione degli esercizi destinatari del marchio; b) tutela della tradizionalita' e storicita' degli stessi esercizi; c) valorizzazione della qualita' dei prodotti; d) qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti; e) diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei giovani che intendono elevare la propria professionalita' nel settore; f) sostegno ai progetti di investimento. 146. (Percorsi di qualita' e marchio regionale). Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui al comma 145, la giunta regionale costituisce un comitato di indirizzo presieduto dall'assessore alle attivita' produttive o suo delegato. Nell'ambito di quest'ultimo e' garantita la presenza almeno di: a) un rappresentante della Regione nella persona del presidente della IV commissione consiliare; b) un rappresentante per ciascuna delle province abruzzesi; c) un rappresentante delle CCIAA; d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese del settore delle organizzazioni regionali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori a livello regionale; f) un dirigente della direzione attivita' produttive. 147. (Percorsi di qualita' e marchio regionale). Il comitato di cui al comma 146 svolge le seguenti funzioni: a) individuazione della denominazione e del marchio oggetto del riconoscimento regionale; b) puntuale articolazione dei parametri qualitativi oggetto di valutazione; c) definizione di aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, ai fini della predisposizione di disciplinari settoriali di attivita'; d) puntuale individuazione di contenuti e modalita' degli interventi regionali. Nessun compenso ed alcun rimborso e' dovuto ai componenti del comitato di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma. 148. (Norma finanziaria). Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante lo stanziamento iscritto dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nell'ambito della U.P.B. 08.01.012 sul cap. di spesa 251686 denominato «Interventi a favore del settore commercio». 149. (Disposizioni finali: abrogazioni). Sono abrogate: a) legge regionale n. 25 del 24 luglio 2006 «Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle citta' d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico» e successive modifiche ed integrazioni; b) legge regionale n. 62 del 9 agosto 1999 «Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attivita' di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» e seguenti modifiche ed integrazioni; c) legge regionale n. 92 del 9 novembre 1989 «Applicazione, da parte dei comuni, delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale in materia di commercio, fiere e mercati». 150. (Norme transitorie). Sono fatte salve le richieste di autorizzazione relative all'apertura di esercizi delle medie e delle grandi superfici di vendita nonche' della somministrazione di alimenti e bevande presentate in data antecedente alla entrata in vigore della presente legge per le quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in base alle quali sono state prodotte. I procedimenti per le richieste di cui al presente comma devono essere conclusi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 151. (Norme transitorie). Qualora nel territorio regionale svolgano attivita' commerciale piu' esercizi, in numero inferiore ad otto, che in base alla normativa precedente non potevano definirsi centri commerciali e che, invece, possono considerarsi tali con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114/1998 in base alla lettera g), comma 1 dell'art. 4, e' fatto obbligo ai titolari di tali autorizzazioni commerciali, rilasciate in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 62/1999, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare istanza di regolarizzazione dei propri titoli autorizzativi. I comuni accertano la presenza, sul proprio territorio, di tali realta' commerciali e hanno l'obbligo di chiedere l'istanza di regolarizzazione e conseguentemente procedere alla sostituzione e rilascio della nuova autorizzazione. I comuni trasmettono copia delle nuove autorizzazioni riguardanti esercizi delle grandi superfici di vendita alla direzione attivita' produttive della giunta regionale. 152. (Disapplicazione di norme statali). Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere diretta applicazione nella Regione Abruzzo: a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli: 1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo e comma 5; 2) 15, commi 7, 8 e 9; 3) 21, commi 1 e 2; 4) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'art. 56 del decreto ministeriale n. 375/1988; 5) 28, comma 17; 6) 30, comma 5; b) la legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi); c) l'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia). 153. (Criteri e parametri di ripartizione inerenti la legge regionale 5 maggio 1998, n. 39). Alle cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche concernente (interventi della Regione Abruzzo a favore del commercio al dettaglio), operanti alla data del 31 dicembre 2007, la Regione Abruzzo concede, per l'anno 2008, un contributo straordinario di € . 1.100.000,00 in conto interessi per prestiti garantiti dalle cooperative stesse a favore dei commercianti. I contributi di cui al primo periodo del presente comma sono ripartiti, tra le diverse cooperative, per il 20% in proporzione ai contributi concessi dalla Regione per la formazione del patrimonio sociale in base alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, per il 40% in relazione alle somme erogate e garantite nell'anno precedente dalle singole cooperative e per il restante 40% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le cooperative di garanzia dei commercianti beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 39 devono operare ed avere sede in territorio abruzzese ed i loro soci commercianti accedono ai contributi esclusivamente per attivita' che si svolgono all'interno del territorio regionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contributi non ancora erogati alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 08.01.008 sul capitolo di spesa 251685, denominato «Contributo alle cooperative di garanzia dei commercianti per consolidamento del patrimonio ed in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008. 154. (Interventi a tutela del potere d'acquisto). La Regione Abruzzo promuove politiche di monitoraggio e contenimento dell'inflazione a tutela del potere d'acquisto della popolazione con particolare riferimento ai bisogni essenziali. La direzione regionale attivita' produttive, in collaborazione con le camere di commercio e le universita', attua su base trimestrale il monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari e di prima necessita' di largo consumo negli esercizi commerciali e nei mercati del territorio regionale. La direzione regionale attivita' produttive promuove accordi su base volontaria con le imprese della filiera agroalimentare e con quelle del commercio operanti in Abruzzo per conseguire la trasparenza nella formazione ed il contenimento dei prezzi al consumo, l'educazione al consumo e l'efficienza della filiera agroalimentare. Nella promozione degli accordi di cui al terzo capoverso la direzione attivita' produttive opera d'intesa con la direzione regionale agricoltura e di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le organizzazioni di categoria della produzione e della distribuzione e con le associazioni dei consumatori. Per i medesimi obiettivi la direzione attivita' produttive, d'intesa con la direzione agricoltura, favorisce e valorizza le iniziative di gruppi di acquisto solidale ed i mercati agricoli di vendita diretta. A sostegno degli accordi di cui al terzo capoverso e delle iniziative di cui al quinto capoverso la Regione assicura adeguate azioni di informazione e comunicazione. 155. (Deroghe per lo svolgimento di manifestazioni proloco ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2004). In occasioni di manifestazioni organizzate dalle associazioni pro loco iscritte agli albi provinciali e che prevedono la somministrazione di cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico in deroga alla normativa vigente il sindaco rilascia le necessarie autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande previo parere favorevole dell'ufficio sanitario competente la deroga e' consentita per manifestazioni che non superino le cinque giornate consecutive di svolgimento e a condizione che siano assicurati i requisiti minimi di sicurezza igienica per la manipolazione il trasporto, la conservazione, la distribuzione e la vendita di alimenti e bevande, per i contenitori e le persone addette. 156. (Norme per l'arte nella costruzione di edifici adibiti alla grande distribuzione). Per le strutture di grandi superficie di vendita dai 10.000 mq in su, il comune richiede nell'ambito dell'accordo di programma la destinazione di ulteriori sostegni economici finalizzati ad opere di valorizzazione artistiche e culturali pari ad un importo del 2% del costo complessivo di realizzazione della struttura destinata all'attivita' commerciale.