(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Campania n. 32
                        dell'11 agosto 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                 Ambito di applicazione e finalita'



   1.  La  Regione  promuove  la  razionale utilizzazione delle acque
minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando:
    a)   l'assetto   ambientale   ed   idrogeologico   dei  territori
interessati;
    b)  l'utilizzazione  sostenibile e durevole delle risorse idriche
presenti nel territorio regionale;
    c)  lo  sviluppo  sostenibile,  sia  economico  che  sociale, dei
territori interessati.
   2. La presente legge regionale, in conformita' ai principi sanciti
dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, disciplina:
    a)  la  ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio
indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute
o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate;
    b)  la  ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque di
sorgente,  cosi'  come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 339;
    c)  la  ricerca,  l'estrazione  e  l'utilizzazione  delle piccole
utilizzazioni  locali  sulla  terraferma  di cui all'art. 1, comma 6,
della legge 9 dicembre 1986, n. 896;
    d)  la  tutela  del patrimonio indisponibile con l'individuazione
dei  suoli  interessati dalle risorse di cui alle lettere a), b) e c)
ed al fine di una loro tutela dall'inquinamento.
   3.  La  Regione  Campania  consente  la  gestione  e fruizione del
patrimonio  idrotermominerale  ed  incentiva  la  valorizzazione e lo
sfruttamento delle risorse di cui all'articolo 1 ed in particolare di
quelle  di cui e' stata riconosciuta la terapeuticita' ai sensi della
normativa  vigente,  promuovendone  l'utilizzo  nel  piano  sanitario
regionale  per  il  raggiungimento  delle  finalita'  terapeutiche  e
riabilitative  ad  esse  connesse,  persegue  un  razionale  sviluppo
economico  e turistico del territorio ed il riequilibrio dei prelievi
dalle  falde  sotterranee,  assicurando  il costante raccordo con gli
indirizzi   generali   della   programmazione   nazionale   e   della
pianificazione  di  bacino  in  attuazione  del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152, della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 e
della legge n. 323/2000.
   4. Ai fini della presente legge si intendono per:
    a)  acque  termali:  le  acque minerali naturali, di cui al regio
decreto  28  settembre  1919,  n.  1924,  e successive modificazioni,
utilizzate a fini terapeutici;
    b)  cure termali: le cure che utilizzano acque minerali o termali
o  loro  derivati, cosi' come definite dall' art. 2, comma 1, lettera
b),  della  legge n. 323/2000, ed in particolare fanghi, sia naturali
sia  artificialmente  preparati,  muffe  e  simili,  limi,  vapori  e
nebulizzazioni,  stufe  naturali  e artificiali, grotte artificiali e
naturali,  aventi  riconosciuta  efficacia  terapeutica per la tutela
globale  della  salute  nelle fasi della prevenzione, della terapia e
della   riabilitazione   delle   patologie   indicate   dal   decreto
ministeriale  di  cui  all'art.  4, comma l, della legge n. 323/2000,
erogate  negli  stabilimenti  termali  definiti  dalla lettera d) che
segue;
    c)  patologie:  le malattie, indicate dal decreto ministeriale di
cui  all'art.  4, comma 1, della legge n. 323/2000 che possono essere
prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
    d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati dall'art. 3
della  legge  n.  323/2000,  ancorche'  annessi ad alberghi, istituti
termali,   centri   medico-riabilitativi  a  regime  residenziale  in
possesso  delle  autorizzazioni  richieste dalla legislazione vigente
per  l'esercizio  di  attivita'  diverse da quelle disciplinate dalla
legge n. 323/2000, suddivisi secondo le categorie seguenti:
     1)  terme:  aree, edifici o insieme di edifici, opere, impianti,
attrezzature  e  arredi,  fissi  e  non, destinati o concorrenti alla
erogazione  di  servizi o attivita' aventi scopi terapeutici termali,
nonche',  eventualmente,  alla  erogazione  di  servizi  e  attivita'
integrative o complementari a tale cura;
     2)  parco  termale:  insieme  di  aree  esterne, edifici, opere,
impianti,  attrezzature  ed arredi, fissi o non, costituenti ambienti
per  soggiorni  e  attivita'  all'aperto  ed  al  coperto  incentrati
soprattutto  piu' piscine alimentate con acque minerali e termali, di
cui    almeno    una,    preferibilmente    coperta,    destinata   a
idrochinesiterapie termali;
     3)   complesso  termale:  struttura  costituita  dagli  elementi
contemplati dai numeri 1) e 2) che precedono;
    e)   aziende   termali:   le  aziende,  definite  dall'art.  2555
del codice  civile,  o  i  rispettivi  rami, costituiti da uno o piu'
stabilimenti termali;
    f)  territori  termali:  i  territori  dei  comuni nei quali sono
presenti una o piu' concessioni minerarie per acque minerali naturali
e termali;
    g)  acque  minerali naturali: le acque che, avendo origine da una
falda  o  giacimento  sotterraneo,  provengono da una o piu' sorgenti
naturali   o   vengono   captate   mediante   perforazione  ed  hanno
caratteristiche  igieniche  particolari  e, eventualmente, proprieta'
favorevoli alla salute cosi' come individuate dal decreto legislativo
25  gennaio  1992,  n. 105, dal decreto legislativo n. 339/1999 e dal
decreto  del  Ministro  della  sanita'  12  novembre  1992,  n. 542 e
successive modificazioni;
    h)  acque  di  sorgente: le acque destinate al consumo umano allo
stato  naturale  e imbottigliate alla sorgente che, avendo origine da
una  falda  o  giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con
una  o  piu'  emergenze  naturali  o  captate  mediante  perforazione
possiedono  le  caratteristiche  indicate  nel decreto legislativo n.
339/1999;
    i)  piccole utilizzazioni locali: le utilizzazioni di acque calde
geotermiche,  anche  sotto  forma di vapore, reperibili a profondita'
inferiore  a  quattrocento  metri con potenza termica complessiva non
superiore a 2.000 kilowatt termici;
    l)  associazioni  di  categoria  del  settore  idrotermominerale:
associazioni  imprenditoriali  dei  concessionari per lo sfruttamento
delle  acque  minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole
utilizzazione locali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e regionale.
   5.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge la Regione, sentite le associazioni di categoria piu'
rappresentative  del settore e la consulta di cui all'art. 46, adotta
uno   o   piu'   regolamenti   contenenti  le  norme  necessarie  per
l'attuazione della medesima, individuando tra l'altro:
    a)  i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei permessi
e del le concessioni;
    b)  i soggetti pubblici di cui deve essere acquisito il parere ai
fini  del  rilascio  dei  provvedimenti amministrativi previsti nella
legge;
    c)  i  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti, ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    d) le strutture e gli impianti di cui all'art. 42, comma 2.