(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
                       n. 54 del 1 luglio 2008
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto
                             2007, n. 22

   1.  La  parola  «personale precario del servizio sanitario» di cui
all'art.  2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni
di  riordino  e  semplificazione  normativa  -  collegato  alla legge
finanziaria  2006  in  materia  di  personale,  affari istituzionali,
rapporti  con  gli  enti  locali»  devono intendersi riferite anche a
tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre
che i medici e veterinari.