(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 54 del 1 luglio 2008 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 1. La parola «personale precario del servizio sanitario» di cui all'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali» devono intendersi riferite anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari.