(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69
                         del 19 agosto 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
     Stagione venatoria 2008-2009 applicazione regime di deroga

   1. Per la stagione venatoria 2008-2009 i prelievi in deroga di cui
all'art.  9,  comma  1,  lettera  c)  della  direttiva 79/409/CEE del
consiglio  del  2  aprile  1979  vengono  attuati,  nella Regione del
Veneto,  in conformita' a quanto disposto dalla legge 3 ottobre 2002,
n.  221  e in attuazione e secondo le modalita' stabilite dalla legge
regionale  12  agosto  2005,  n.  13  e successive modificazioni, nei
limiti e per le motivazioni di cui all'allegato A.
   2.   Per   la   stagione   venatoria   2008-2009  il  monitoraggio
quindicinale di cui al comma 1 dell'art. 2-ter, della legge regionale
12  agosto  2005, n. 13 come aggiunto dall'art. 3 comma 1 della legge
regionale  16  agosto  2007,  n.  24 si effettua secondo le modalita'
previste nell'allegato B.