(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 19 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Stagione venatoria 2008-2009 applicazione regime di deroga 1. Per la stagione venatoria 2008-2009 i prelievi in deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 vengono attuati, nella Regione del Veneto, in conformita' a quanto disposto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 e in attuazione e secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 e successive modificazioni, nei limiti e per le motivazioni di cui all'allegato A. 2. Per la stagione venatoria 2008-2009 il monitoraggio quindicinale di cui al comma 1 dell'art. 2-ter, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 come aggiunto dall'art. 3 comma 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 si effettua secondo le modalita' previste nell'allegato B.