(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Principi generali e ambito di applicazione 1. Ai sensi degli articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in attuazione dell'art. 161, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici e relativi lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) e dell'ordinamento comunitario, alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, delle quali e' o e' stato riconosciuto il concorrente interesse regionale dalle intese generali quadro di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, che siano ricomprese nel territorio regionale o che per caratteristiche funzionali siano riconducibili prevalentemente al territorio lombardo, si applicano le norme della presente legge. Le norme della presente legge si applicano altresi' alle opere ricomprese nell'intesa generale quadro dell'11 aprile 2003 tra Regione Lombardia e Governo. 2. Le opere e infrastrutture oggetto della presente legge sono attuate nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato e, prioritariamente, secondo le procedure disciplinate ai titoli I e II. 3. In assenza di intesa generale e preventiva di cui al titolo I o di singole intese specifiche, di cui al titolo II, la Regione, sussistendo la necessita' di procedere con urgenza alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di particolare rilevanza per il territorio lombardo, puo' intervenire applicando il titolo III della presente legge.