(Pubblicata  nel 1°  supplemento  ordinario  al  Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2008)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato


                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga


la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

             Principi generali e ambito di applicazione



   1.  Ai  sensi  degli  articoli  117,  comma  terzo,  e  118  della
Costituzione,  in  attuazione  dell'art.  161,  comma  5, del decreto
legislativo  12  aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici e
relativi  lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE  e 2004/18/CE) e nel rispetto dei principi fondamentali di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al governo in materia
di  infrastrutture ed insediamenti strategici ed altri interventi per
il   rilancio   delle   attivita'   produttive)   e  dell'ordinamento
comunitario,  alle infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale,  delle  quali  e'  o  e' stato riconosciuto il concorrente
interesse regionale dalle intese generali quadro di cui all'art. 161,
comma  1,  del  decreto legislativo n. 163/2006, che siano ricomprese
nel  territorio  regionale o che per caratteristiche funzionali siano
riconducibili prevalentemente al territorio lombardo, si applicano le
norme  della  presente  legge.  Le  norme  della  presente  legge  si
applicano  altresi' alle opere ricomprese nell'intesa generale quadro
dell'11 aprile 2003 tra Regione Lombardia e Governo.
   2.  Le  opere  e  infrastrutture oggetto della presente legge sono
attuate  nel  rispetto  del  principio di leale collaborazione con lo
Stato  e,  prioritariamente,  secondo  le  procedure  disciplinate ai
titoli I e II.
   3. In assenza di intesa generale e preventiva di cui al titolo I o
di  singole  intese  specifiche,  di  cui  al  titolo II, la Regione,
sussistendo la necessita' di procedere con urgenza alla realizzazione
delle  infrastrutture  strategiche  di  particolare  rilevanza per il
territorio  lombardo, puo' intervenire applicando il titolo III della
presente legge.