(Pubblicata nel 1 S.O. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 27 del 30 giugno 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:


                               Art. 1.
                    Oggetto, principi e finalita'

   1.  Le  comunita' montane sono enti che associano comuni montani e
che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela
e  valorizzazione  del  territorio  montano.  La Regione riconosce la
specificita'  del  territorio montano e prevede interventi al fine di
assicurarne le opportunita' di sviluppo.
   2. La presente legge:
    a)   disciplina   il   riordino   territoriale,  istituzionale  e
funzionale delle comunita' montane lombarde, al fine di:
     1)  consentire una piu' adeguata attivita' di promozione, tutela
e valorizzazione del territorio montano;
     2)  conseguire  l'ottimizzazione  dei livelli di governo e delle
caratteristiche  dimensionali, demografiche e strutturali, nonche' il
superamento   della   frammentazione,  assicurando  l'efficienza,  la
continuita'  dei  servizi,  l'efficacia  delle  politiche  locali, la
razionalizzazione e la semplificazione;
     3)  concorrere,  in  attuazione  dell'art.  2, commi 17, 18 e 22
della  legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2008), agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed evitare
il  prodursi, in Lombardia, degli effetti di cui all'art. 2, comma 20
della legge predetta;
    b) promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni
e  servizi  tra  i  comuni lombardi per assicurare la continuita' dei
servizi,  garantire  una gestione efficace, efficiente ed economica e
favorire lo sviluppo del dinamismo associativo.
   3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2, lettera
b), la Regione dispone particolari modalita' di sostegno delle unioni
di  comuni  che rispondono ai requisiti di stabilita' di cui all'art.
18  e  delle  comunita'  montane  che  gestiscono  in forma associata
funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'art. 9.
   4.  Sono,  di norma, ambiti di riferimento per l'organizzazione da
parte  dei  comuni  dell'adeguato  esercizio associato delle funzioni
conferite  ai sensi dell'art. 118 della Costituzione la zona omogenea
per  i  territori  montani  e  il  distretto  socio-sanitario, di cui
all'art.  9 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il
riordino  del  servizio sanitario regionale e sua integrazione con le
attivita' dei servizi sociali), per gli altri territori.