(Pubblicata nel 1 S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 30 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto, principi e finalita' 1. Le comunita' montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano. La Regione riconosce la specificita' del territorio montano e prevede interventi al fine di assicurarne le opportunita' di sviluppo. 2. La presente legge: a) disciplina il riordino territoriale, istituzionale e funzionale delle comunita' montane lombarde, al fine di: 1) consentire una piu' adeguata attivita' di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano; 2) conseguire l'ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali, nonche' il superamento della frammentazione, assicurando l'efficienza, la continuita' dei servizi, l'efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la semplificazione; 3) concorrere, in attuazione dell'art. 2, commi 17, 18 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed evitare il prodursi, in Lombardia, degli effetti di cui all'art. 2, comma 20 della legge predetta; b) promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra i comuni lombardi per assicurare la continuita' dei servizi, garantire una gestione efficace, efficiente ed economica e favorire lo sviluppo del dinamismo associativo. 3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2, lettera b), la Regione dispone particolari modalita' di sostegno delle unioni di comuni che rispondono ai requisiti di stabilita' di cui all'art. 18 e delle comunita' montane che gestiscono in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'art. 9. 4. Sono, di norma, ambiti di riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 118 della Costituzione la zona omogenea per i territori montani e il distretto socio-sanitario, di cui all'art. 9 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali), per gli altri territori.