(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 9
                            luglio 2008)
                       Il CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                       Integrazioni all'art. 8

   1.  All'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 28 aprile 1999 n.
13  (Disciplina  delle  funzioni  in  materia  di difesa della costa,
ripascimento  degli  arenili, protezione e osservazione dell'ambiente
marino  e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modifiche
e integrazioni, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:
    «b-bis) al rilascio di nullaosta nei confronti dei seguenti atti:
     1)  progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime
e delle Autorita' Portuali;
     2)  concessioni  di durata superiore ai sei anni o che importino
impianti di difficile rimozione;
     3) concessioni o autorizzazioni che comportino trasformazione di
destinazione  d'uso  di  colonie  o  bagni di beneficenza, di spiagge
libere  attrezzate  e di attivita' produttive di natura industriale e
artigianale;
     4)  concessioni  per  estrazioni di arena, alghe, ghiaia o altri
materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale;
    b-ter)  al  rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica ai sensi
della  Parte  III,  Titolo  I,  Capo  IV,  del decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n.  42  (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e
successive modificazioni nei confronti:
     1) delle opere di difficile rimozione di cui alle tipologie A, B
ed  E della Tabella “Tipologia delle opere” allegata alla
Circolare  del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 120 del
24 maggio 2001;
     2) delle opere di facile rimozione di cui alla tipologia C della
Tabella  “Tipologia  delle opere” allegata alla Circolare
del  Ministero dei trasporti e della navigazione n. 120 del 24 maggio
2001,  nonche'  piscine  anche prefabbricate se comportanti strutture
fisse  di  allocazione,  passeggiate,  percorsi pubblici, scogliere e
impianti solari a servizio delle strutture balneari, se di dimensioni
eccedenti i 20 mq di superficie;
    b-quater)  all'approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi
e  Progetti  Urbanistici  Operativi  che  interessino  aree demaniali
marittime, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione di massima di
cui  all'art.  7  della  legge  regionale  n.  8  luglio  1987, n. 24
(Disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure urbanistiche in
attuazione  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli
strumenti  urbanistici attuativi) e successive modificazioni e di cui
all'art.52  della  legge  regionale n. 4 settembre 1997, n. 36 (Legge
urbanistica  regionale)  e  successive  modificazioni e al successivo
rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica  di  cui alla Parte III,
Titolo  I, Capo IV, del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni,
per  gli  interventi  ricompresi  nelle tipologie di cui alla lettera
b-ter)   in   deroga   alla   sub-delega  ai  Comuni  prevista  dalle
sopraccitate disposizioni regionali.».