(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 17 del 27 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge regionale n. 17/2007, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita'). 1. La Regione tutela il diritto alla salute: a) di soggetti affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo o di tessuti o affetti da patologie rare, se riconosciute tali dal Ministero della salute e non trattabili nelle strutture sanitarie della regione; b) dei minori affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise; c) di soggetti che sono affetti da gravi patologie non trattabili in regione per cui e' stato necessario il trattamento presso istituti al di fuori del territorio regionale, purche' certificate dalle strutture ospitanti».