(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
                      n. 17 del 27 luglio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.  L'art.  1  della legge regionale n. 17/2007, e' sostituito dal
seguente:
   «Art. 1 (Finalita'). 1. La Regione tutela il diritto alla salute:
    a)  di soggetti affetti da patologie che necessitano di trapianto
d'organo  o  di  tessuti o affetti da patologie rare, se riconosciute
tali  dal  Ministero  della  salute  e non trattabili nelle strutture
sanitarie della regione;
    b)  dei  minori  affetti  da gravi patologie non trattabili nelle
strutture sanitarie della Regione Molise;
    c) di soggetti che sono affetti da gravi patologie non trattabili
in regione per cui e' stato necessario il trattamento presso istituti
al  di  fuori  del  territorio  regionale,  purche' certificate dalle
strutture ospitanti».