(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 17 del 27 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Con la presente legge la Regione Molise interviene per disciplinare il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati degli edifici ubicati sul territorio regionale con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio. 2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza o ad attivita' commerciale o terziaria, per i quali gli strumenti urbanistici comunali non vietano la ristrutturazione, e' consentito: a) il recupero, a fini residenziali, delle volumetrie dei piani sottotetto esistenti; b) il recupero delle volumetrie dei locali seminterrati o interrati, al fine di destinarli ai soli usi terziario o commerciale; c) il recupero dei porticati ad uso residenziale, terziario o commerciale. 3. il recupero volumetrico di cui al comma 2 e' consentito a condizione che gli edifici interessati: a) alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ultimati, secondo la definizione di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e realizzati nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanati; b) siano serviti da tutte le opere di urbanizzazione primaria; c) ricadano in zona territoriale omogenea di piano regolatore generale con sufficiente dotazione di standard urbanistici, salvo quanto previsto dall'art. 7; d) non siano soggetti a vincoli imposti da leggi statali o regionali da cui derivi il divieto di incremento del carico urbanistico. 4. Gli interventi di cui al comma 2 sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, e pertanto sono soggetti a permesso di costruire. 5. E' fatta salva la possibilita' per i Comuni di disporre l'esclusione di parti del territorio comunale, nonche' di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall'applicazione delle disposizioni della presente legge anche in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalita' urbanistica.