(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 17 del
                           27 luglio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1.  Con  la  presente  legge  la  Regione  Molise  interviene  per
disciplinare  il  recupero  dei  sottotetti,  dei  locali interrati e
seminterrati  e  dei  porticati  degli edifici ubicati sul territorio
regionale   con   l'obiettivo   di  contenere  il  consumo  di  nuovo
territorio.
   2.  Negli  edifici  destinati in tutto o in parte a residenza o ad
attivita'   commerciale  o  terziaria,  per  i  quali  gli  strumenti
urbanistici comunali non vietano la ristrutturazione, e' consentito:
    a)  il  recupero, a fini residenziali, delle volumetrie dei piani
sottotetto esistenti;
    b)  il  recupero  delle  volumetrie  dei  locali  seminterrati  o
interrati, al fine di destinarli ai soli usi terziario o commerciale;
    c)  il  recupero  dei  porticati ad uso residenziale, terziario o
commerciale.
   3.  il  recupero  volumetrico  di  cui  al comma 2 e' consentito a
condizione che gli edifici interessati:
    a)  alla data di entrata in vigore della presente legge risultino
ultimati,  secondo  la definizione di cui all'art. 32, secondo comma,
della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, e realizzati nel rispetto delle
normative vigenti o preventivamente sanati;
    b) siano serviti da tutte le opere di urbanizzazione primaria;
    c)  ricadano  in  zona  territoriale omogenea di piano regolatore
generale  con  sufficiente  dotazione  di standard urbanistici, salvo
quanto previsto dall'art. 7;
    d)  non  siano  soggetti  a  vincoli  imposti  da leggi statali o
regionali   da  cui  derivi  il  divieto  di  incremento  del  carico
urbanistico.
   4.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  2  sono classificati come
ristrutturazione  edilizia  ai  sensi  dell'art.  3,  lettera d), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e
successive  modificazioni  e integrazioni, e pertanto sono soggetti a
permesso di costruire.
   5.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  per  i  Comuni di disporre
l'esclusione di parti del territorio comunale, nonche' di determinate
tipologie   di  edifici  o  di  intervento,  dall'applicazione  delle
disposizioni    della   presente   legge   anche   in   relazione   a
caratteristiche  storico-culturali,  morfologiche,  paesaggistiche  e
alla funzionalita' urbanistica.