(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 28 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione ed integrazione all'art. 1 1. Alla lettera d) del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attivita' edilizia) la locuzione: «, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» e' sostituita dalle parole: «e successive modificazioni ed integrazioni; ». 2. Dopo la lettera d) del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2004 e' aggiunta la seguente: «d-bis) il rilascio, per i lavori di cui all'art. 11, comma 1, prima dell'inizio dei lavori, del documento unico di regolarita' contributiva di cui alla lettera d) ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarita' contributiva, attestante la regolarita' contributiva e la congruita' dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, rilasciato dallo Sportello costituito da Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Cassa edile.».