(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del
                           28 maggio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

              Modificazione ed integrazione all'art. 1



   1.  Alla lettera d) del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attivita' edilizia) la locuzione:
«,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003,
n.  276.»  e' sostituita dalle parole: «e successive modificazioni ed
integrazioni; ».
   2.  Dopo  la  lettera  d)  del  comma  2,  dell'art. 1 della legge
regionale n. 1/2004 e' aggiunta la seguente:
    «d-bis)  il  rilascio,  per i lavori di cui all'art. 11, comma 1,
prima  dell'inizio  dei  lavori,  del  documento unico di regolarita'
contributiva di cui alla lettera d) ed alla conclusione degli stessi,
del  documento  unico  di  regolarita'  contributiva,  attestante  la
regolarita'   contributiva   e  la  congruita'  dell'incidenza  della
manodopera   impiegata  dall'impresa  nel  cantiere  interessato  dai
lavori,  rilasciato  dallo Sportello costituito da Istituto nazionale
della    previdenza    sociale   (INPS),   Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL) e Cassa
edile.».