(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
           della Regione Umbria n. 25 del 28 maggio 2008)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
   La   Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Integrazione all'art. 3

   1.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  3  del regolamento regionale 30
novembre  1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale), e'
aggiunto il seguente:
   «1  bis.  Tutti  i  capi  abbattuti,  sia  in forma collettiva che
individuale,  devono  essere  sottoposti  ai controlli previsti dalla
vigente normativa igienico-sanitaria.».