(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione di un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonche' da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'art. 13, comma 1; Atteso che il comma 2 del succitato art. 15 prevede che con regolamento siano stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione del predetto Fondo, da trasferire agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni, nonche' gli elementi per l'individuazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore delle famiglie; Visto il comma 2-bis del medesimo art. 15 che prevedeva che, limitatamente all'anno scolastico 2006-2007, tale Fondo fosse finalizzato all'accesso ai soli nidi d'infanzia in deroga al requisito dell'accreditamento; Visto il relativo regolamento di attuazione emanato con proprio decreto 12 gennaio 2007, n. 06/Pres.; Visto il comma 43 dell'art. 3 della legge regionale n. 20 agosto 2007, n. 22 che, modificando il comma 2-bis del succitato art. 15, estende le previsioni riguardanti l'anno scolastico 2006/2007 anche all'anno scolastico 2007/2008; Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare un nuovo regolamento per l'anno scolastico 2007/2008, alla luce delle modifiche normative intervenute e tenuto conto delle risultanze del monitoraggio della misura relativo all'anno scolastico 2006/2007; Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008, n. 1845 con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore delle famiglie»; Visto il parere favorevole espresso su tale testo dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria sociale e socio-sanitaria regionale nella seduta del 22 settembre 2008; Visto il parere favorevole espresso con osservazioni su tale testo dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 settembre 2008; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008, n. 1977 che ha apportato modifiche sul testo approvato in via preliminare alla luce delle osservazioni espresse; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore delle famiglie» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore delle famiglie. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche e integrazioni, i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette dei nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, da trasferire agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni, nonche' gli elementi per l'individuazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore delle famiglie. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) anno scolastico 2007/2008: il periodo di tempo compreso tra il 1° settembre 2007 e il 31 agosto 2008; b) famiglia: il nucleo familiare preso come riferimento dalla normativa di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) (normativa ISEE). Art. 3. Trasferimento dei fondi agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale ripartisce agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni le risorse disponibili in base al numero di bambini iscritti ai nidi d'infanzia dell'ambito territoriale del Servizio sociale dei comuni di riferimento al 30 ottobre 2007, desunti dalla rilevazione dell'anno 2007 curata dal Centro Regionale di Documentazione e Analisi sull'infanzia e l'adolescenza (CRDA), di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia). 2. I fondi di cui al comma 1 vengono trasferiti agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni secondo le seguenti modalita': a) acconto pari al 60% della spesa rendicontata per l'anno scolastico 2006/2007 contestualmente all'impegno dei fondi; b) saldo a presentazione della rendicontazione. Art. 4. Rendicontazione 1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni presentano alla struttura regionale competente, ai sensi dell'art. 42 legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi trasferiti, entro il termine stabilito con il decreto di concessione. Art. 5. Beneficiari e requisiti 1. L'incentivo di cui al presente regolamento e' concesso alle famiglie residenti nella Regione. 2. Le famiglie di cui al comma 1 devono avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, non superiore a € 35.000,00. 4. Sono escluse dal beneficio le famiglie che usufruiscono gratuitamente del servizio di nido d'infanzia a qualunque titolo. Art. 6. Importo del beneficio 1. L'importo del beneficio per l'accesso a un posto nido per una frequenza minima di 8 ore e 30 giornaliere per 5 giorni alla settimana viene fissato in € 120,00 mensili. Tale importo viene ridotto a € 90,00 mensili per frequenze a orario giornaliero inferiore alle 8 ore e 30 o per frequenze inferiori a 5 giorni settimanali. 2. Il beneficio mensile, relativamente al primo e all'ultimo mese di frequenza, viene concesso se il bambino e' iscritto al servizio per un numero di giorni superiore alla meta' piu' uno dei giorni utili, determinati in base alle giornate di apertura del servizio nel mese considerato, tenuto conto delle modalita' di utilizzo del servizio preventivamente concordate con la famiglia. 3. Il beneficio complessivo attribuito per l'anno scolastico 2007/2008 non puo' superare l'importo totale delle rette pagate rimaste a carico dell'utente. Art. 7. Cumulabilita' 1. I benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni per l'accesso ai servizi di nido d'infanzia fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico dell'utente. Art. 8. Termine e modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda, redatta secondo il modello allegato A, e' presentata, all'ente gestore del Servizio sociale dei comuni del territorio di residenza del minore interessato, da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica e' iscritto il minore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento. 2. Eventuali domande presentate per le finalita' di cui al presente regolamento prima della sua entrata in vigore sono da considerarsi valide qualora contengano tutti gli elementi richiesti nel modello di domanda allegato al presente regolamento o vengano integrate con gli stessi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento. 3. Eventuali modifiche alla modulistica sono disposte con decreto del Direttore centrale competente. Art. 9. Erogazione del contributo 1. L'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni eroga agli aventi diritto il beneficio in un'unica soluzione. Art. 10. Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura 1. La Regione si riserva di acquisire presso il Servizio sociale dei comuni i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione d'impatto della misura. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).