(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 5 novembre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Premesso  che  art.  5  della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 -
«Riordino   degli   interventi   regionali  in  materia  di  edilizia
residenziale  pubblica»  -  dispone  che  gli  interventi di edilizia
agevolata  sono  attuati dai privati e sono diretti alla costruzione,
all'acquisto  o  al  recupero  di  abitazioni  posti  in essere con i
benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da
disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;
   Visto  il  proprio  decreto  13 aprile 2004, n. 0124/Pres., con il
quale  e'  stato  emanato  il  «Regolamento di esecuzione dell'art. 5
della  legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi
di edilizia agevolata»;
   Visto  il  proprio  decreto  28  giugno 2004, n. 0214/Pres, con il
quale  e'  stata  approvata la modifica dell'art. 7, comma 2, lettera
h), del regolamento sopra citato;
   Visto  il proprio decreto 28 settembre 2006, n. 0290/Pres., con il
quale sono state approvate altre modifiche al regolamento emanato con
proprio decreto n. 0124/Pres./2004;
   Visto  il  proprio  decreto 12 febbraio 2008, n. 039/Pres., con il
quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato
con proprio decreto n. 0124/Pres./2004;
   Atteso  che  l'art.  9, commi da 30 a 34, della legge regionale 14
agosto  2008,  n.  9  (Assestamento  del bilancio 2008 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2008 - 2010), ha introdotto, con riferimento
al  sostegno  all'acquisizione  della prima casa in proprieta', norme
piu'  favorevoli  per  i  titolari  delle domande di agevolazione sia
relativamente  alle  pratiche con rapporto contributivo in corso, sia
relativamente  alle  domande  che  saranno presentate successivamente
all'entrata in vigore della legge di assestamento medesima;
   Visto  in  particolare  il  comma 35 del citato art. 9 della legge
regionale n. 9/2008, che dispone il recepimento in sede regolamentare
delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  32, 33 e 34 anche per le
domande  presentate  dopo  l'entrata  in vigore della legge regionale
medesima;
   Ritenuto  altresi'  di  apportare  ulteriori modifiche finalizzate
anche  alla  soluzione  di  aspetti  problematici  emersi  in fase di
applicazione della normativa;
   Visto  l'art.  12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il
quale  stabilisce  che  i  regolamenti  sono  approvati previo parere
vincolante della Commissione consiliare competente;
   Vista  la deliberazione 11 settembre 2008, n. 1807 con la quale la
Giunta  regionale  ha  approvato  in  via  preliminare il regolamento
recante  «Modifiche  al  regolamento  di esecuzione dell'art. 5 della
legge  regionale  7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per
l'edilizia  agevolata,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione  13  aprile  2004,  n.  0124/Pres., e successive modifiche ed
integrazioni»  e  ne  ha  disposto  la  contestuale trasmissione alla
Commissione consiliare competente;
   Preso  atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale
n.  6/2003,  la  IV Commissione consiliare, nella seduta n. 10 del 24
settembre  2008,  ha  espresso  parere  favorevole  riguardo al testo
approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione
11 settembre 2008, n. 1807;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n.
2013  con  la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva
le  «Modifiche  al  regolamento di esecuzione dell'art. 5 delle legge
regionale  7  marzo  2003,  n.  6  concernente  le  agevolazioni  per
l'edilizia agevolata emanato con decreto del Presidente della Regione
13   aprile   2004,   n.   0124/Pres.,   e  successive  modifiche  ed
integrazioni»;
   Ritenuto  pertanto  di  adottare  le  modifiche  al  sopra  citato
regolamento concernente l'edilizia agevolata;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:

   1.  Sono  approvate  le  «Modifiche  al  regolamento di esecuzione
dell'art.  5 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le
agevolazioni   per  l'edilizia  agevolata  emanato  con  decreto  del
Presidente  della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive
modifiche  ed  integrazioni»  di  cui  all'allegato  «A»  quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto sara' pubblicato nel  Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO

Modifiche  al  regolamento  di  esecuzione  dell'art.  5  della legge
   regionale  7  marzo  2003,  n.  6, concernente le agevolazioni per
   l'edilizia  agevolata,  emanato  con  decreto del Presidente della
   Regione  13  aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed
   integrazioni.
                               Art. 1.

                  Modifiche all'art. 3 del decreto
           del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004

   1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione
13  aprile 2004, n. 0124/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 5
della  legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni
per l'edilizia agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, le
parole  «al momento della concessione del contributo» sono sostituite
dalle parole «al momento della determinazione del contributo».
                               Art. 2.

                  Modifiche all'art. 8 del decreto
           del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004

   1.  Alla  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  8 del decreto del
Presidente  della  Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche
ed  integrazioni, le parole «al nucleo familiare definito all'art. 9»
sono   sostituite  dalle  seguenti:  «al  nucleo  familiare  definito
all'art. 9 esistente alla data di presentazione della domanda».
   2.  Alla  lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  8 del decreto del
Presidente  della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive
modifiche  ed  integrazioni,  le parole «al nucleo familiare definito
all'art.  9»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «al nucleo familiare
definito  all'art.  9  esistente  alla  data  di  presentazione della
domanda».
   3.  Dopo  il  comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Regione  n.  0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni,
e' inserito il seguente:
    «5-bis.  In  caso  di  domanda  presentata  con riferimento ad un
nucleo  familiare  di  cui  all'art.  9  nel quale sia intervenuta la
nascita di uno o piu' figli antecedentemente alla data della domanda,
il  requisito  di  cui  al comma 1, lettera d), puo' essere accertato
sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE)
di  cui al decreto legislativo n. 109/1998 in possesso e vigente alla
data   di   presentazione  della  domanda,  anche  se  riferito  alla
composizione familiare antecedente la nascita, purche' sia comprovato
con  successiva documentazione che la nascita non ha comportato, alla
data   della  domanda,  variazioni  all'indicatore  della  situazione
economica  (ISE)  del  nucleo  familiare  esistente  alla  data della
domanda.».
                               Art. 3.

                  Modifiche all'art. 13 del decreto
           del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004

   1.  Dopo  il  comma  4-bis dell'art. 13 del decreto del Presidente
della   Regione   n.   0124/Pres./2004,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, e' inserito il seguente:
    «4-ter.  Fermo  restando  il  disposto  di cui al comma 4-bis, la
titolarita'  della  domanda  puo'  essere regolarizzata anche in fase
successiva   alla   presentazione   della   domanda,   ma   entro  la
determinazione   del   contributo,   su  presentazione  dell'apposita
documentazione di regolarizzazione della titolarita'. La verifica dei
requisiti  soggettivi  deve  comunque  riguardare il nucleo familiare
previsto dall'art. 9 alla data di presentazione della domanda.».
   2.  Al  comma  6  dell'art.  13  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni,
le  parole  «agli  artt. 24 e 25» sono sostituite dalle seguenti: «al
comma 4-ter e agli artt. 24 e 25».
                               Art. 4.

                  Modifiche all'art. 17 del decreto
           del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004

   1.  La  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  17  del decreto del
Presidente  della  Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche
ed integrazioni, e' soppressa.
                               Art. 5.

                  Modifiche all'art. 19 del decreto
           del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004

   1.  Al  comma  1  dell'art.  19  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni,
e' inserita la seguente lettera:
    «c)  la  documentazione  idonea  a  dimostrare  l'abitabilita'  o
l'agibilita' dell'immobile.».
                               Art. 6.

                  Modifiche all'art. 22 del decreto
           del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004

   1.  Al  comma  1  dell'art.  22  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni,
le   parole   «novanta   giorni»   sono   sostituite   dalle   parole
«duecentosettanta giorni.».
                               Art. 7.

                          Entrata in vigore

   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della   sua  pubblicazione nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.

                     Visto, Il Presidente: Tondo