(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2008) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» - individua quali interventi di edilizia convenzionata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalita' dei cittadini, posti in essere da ATER, cooperative edilizie e imprese, con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonche' di enti pubblici, regolati da apposite convenzioni con i Comuni; Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres, con il quale e' stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata»; Visto il proprio decreto 28 giugno 2004, n. 0217/Pres., con il quale e' stata approvata la modifica dell'art. 9, comma 2, lettera h), del regolamento sopra citato; Visto il proprio decreto 28 settembre 2006, n. 0291/Pres., con il quale sono state approvate altre modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004; Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 038/Pres., con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004; Atteso che l'art. 9, commi da 30 a 32, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010, ha introdotto, con riferimento al sostegno all'acquisizione della prima casa in proprieta', norme piu' favorevoli per i titolari delle domande di agevolazione sia relativamente alle pratiche con rapporto contributivo in corso, sia relativamente alle domande che saranno presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di assestamento medesima; Visto in particolare il comma 35 del citato art. 9 della legge regionale n. 9/2008, che dispone il recepimento in sede regolamentare, tra l'altro, delle disposizioni di cui al citato comma 32 anche per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale medesima; Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente; Vista la deliberazione 11 settembre 2008, n. 1806, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente; Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 10 del 24 settembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale; Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2014 con la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres, e successive modifiche ed integrazioni»; Ritenuto pertanto di adottare le modifiche al sopra citato regolamento concernente l'edilizia convenzionata; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: 1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» di cui all'allegato «A» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni. Art. 1. Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004 1. Al comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata), e successive modifiche ed integrazioni, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle parole «duecentosettanta giorni.». Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Tondo