(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Sardegna n. 23 del 18 luglio 2008) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e, in particolare, le disposizioni dell'art. 15, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20; Vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21; Premesso che: in data 7 marzo 2007 il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei componenti, la legge regionale di cui all'art. 15, comma due, dello Statuto speciale della Sardegna; in data 13 giugno 2007 diciannove componenti del Consiglio regionale hanno formulato la richiesta di indizione del referendum popolare previsto dall'art. 15, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, cosi come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; in data 2 luglio 2007 l'ufficio regionale per Il referendum ha dichiarato la legittimita' della richiesta di referendum popolare; il decreto del Presidente della regione sarda n. 69 del 1° agosto 2007 ha indetto il referendum per il giorno 21 ottobre 2007; in tale data la consultazione referendaria si e' regolarmente svolta; in data 20 maggio 2008 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 164, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma uno, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, sollevate con ordinanza della Corte d'appello di Cagliari; in data 30 giugno 2008 la Corte d'appello di Cagliari, in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, cosi' come richiamato dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21, ha dato atto che la consultazione referendaria non ha raggiunto il quorum prescritto ed ha conseguentemente dichiarato non valido il referendum, promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 15, comma due, dello Statuto speciale per la Sardegna: LEGGE STATUTARIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Art. 1. Oggetto 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica dl Presidente della regione, consigliere e assessore regionale.