(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Sardegna
                      n. 23 del 18 luglio 2008)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
   Visto  lo  Statuto  speciale per la Sardegna e, in particolare, le
disposizioni  dell'art.  15, cosi' come modificato dall'art. 13 della
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
   Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;
   Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20;
   Vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21;
   Premesso che:
    in  data  7  marzo  2007  il  Consiglio regionale ha approvato, a
maggioranza  assoluta  ma  inferiore  ai due terzi dei componenti, la
legge regionale di cui all'art. 15, comma due, dello Statuto speciale
della Sardegna;
    in  data  13  giugno  2007  diciannove  componenti  del Consiglio
regionale  hanno  formulato  la richiesta di indizione del referendum
popolare previsto dall'art. 15, comma 4, dello Statuto speciale della
Regione  autonoma  della  Sardegna,  cosi come modificato dall'art. 3
della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
    in  data  2  luglio 2007 l'ufficio regionale per Il referendum ha
dichiarato la legittimita' della richiesta di referendum popolare;
    il decreto del Presidente della regione sarda n. 69 del 1° agosto
2007 ha indetto il referendum per il giorno 21 ottobre 2007;
    in  tale  data  la  consultazione referendaria si e' regolarmente
svolta;
    in  data  20 maggio 2008 la Corte costituzionale, con la sentenza
n.  164,  ha  dichiarato  inammissibili  le questioni di legittimita'
costituzionale  dell'art.  15,  comma  uno, della legge della Regione
Sardegna  28 ottobre 2002, n. 21, sollevate con ordinanza della Corte
d'appello di Cagliari;
    in  data  30  giugno  2008  la  Corte  d'appello  di Cagliari, in
applicazione  dell'art.  14  della legge regionale 17 maggio 1957, n.
20,  cosi'  come richiamato dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n.
21,  ha  dato atto che la consultazione referendaria non ha raggiunto
il  quorum prescritto ed ha conseguentemente dichiarato non valido il
referendum, promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e
con  le  modalita'  previste  dall'art.  15, comma due, dello Statuto
speciale per la Sardegna:
                          LEGGE STATUTARIA
                DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

                               Art. 1.
                               Oggetto

   1.  La  presente legge, in attuazione dell'art. 15, comma secondo,
della  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale
per la Sardegna), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli
organi,  i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento
della  Regione,  l'esercizio  del  diritto  di iniziativa legislativa
popolare  e  i  referendum  regionali,  i  casi  di ineleggibilita' e
incompatibilita' alla carica dl Presidente della regione, consigliere
e assessore regionale.