(Pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                Adige n. 29/I-II del 15 luglio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura
                              compresa

   1.  Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995,
n.  2,  come  modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre
2004,  n. 4, prima dell'ultimo periodo, e' inserito il seguente: «Per
i  Consiglieri  in  carica nel periodo dal 1° gennaio 2008 al termine
della  XIII  Legislatura  l'indennita'  parlamentare  da  prendere in
considerazione  e'  quella  in  vigore al 1° gennaio 2008, rivalutata
annualmente  in base all'indice ISTAT fino al 1° gennaio dell'anno in
cui decorre la corresponsione dell'assegno.».
   2.  Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995,
n.  2,  come  modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre
2004,  n.  4  le parole «alla misura dell'indennita' consiliare netta
tempo per tempo vigente» sono sostituite dalle parole «al trattamento
economico netto del Consigliere».
   3.  Dopo il comma 11 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio
1995,  n.  2,  come  modificato  dall'art. 2 della legge regionale 28
ottobre 2004, n. 4 e' inserito il seguente comma:
    «11-bis.  Le  persone  nominate  dalla  Regione  con incarichi di
amministratore  in  enti pubblici di cui all'art. 1, commi dal 725 al
734 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 non percepiscono per tali
incarichi  alcun  compenso,  se  sono  gia'  titolari di un vitalizio
derivante    dall'appartenenza    ad    un    Consiglio   provinciale
rispettivamente  regionale.  al  Parlamento  nazionale  o europeo. Ai
titolari  di  vitalizi  delle  istituzioni  summenzionate non possono
essere  conferiti  incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o
dalla  Giunta regionale. Gli ex membri delle suddette istituzioni non
possono  assumere  nel  quinquennio successivo al termine del mandato
politico  alcun  incarico  retribuito di amministratore o sindaco per
conto  della Regione. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
e' delegato ad emanare il relativo regolamento.».