IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed interazioni concernente «Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe» All'art. 8 della legge regionale n. 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Nel caso in cui la persona iscritta o pensionata risulti titolare di pensione diretta derivante da contri buzione obbligatoria, puo' rinunciare all'assicurazione regionale ai sensi dell'art. 5-bis, ovvero optare per la riduzione della pensione regionale di un importo pari all'ammontare dell'altra pensione. In tale ultima ipotesi non e' prevista la facolta' di riscatto di cui all'art. 7-bis.».