IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
Modifiche alla legge regionale n. 28 febbraio 1993, n. 3 e successive
   modificazioni     ed    interazioni    concernente    «Istituzione
   dell'assicurazione  regionale  volontaria  per  la  pensione  alle
   persone casalinghe»

   All'art.  8  della  legge  regionale  n.  28 febbraio 1993, n. 3 e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,  il  comma  5-bis  e'
sostituito dal seguente:
    «5-bis.  Nel caso in cui la persona iscritta o pensionata risulti
titolare   di   pensione   diretta   derivante   da   contri  buzione
obbligatoria,  puo'  rinunciare  all'assicurazione regionale ai sensi
dell'art.  5-bis,  ovvero  optare  per  la  riduzione  della pensione
regionale  di  un  importo pari all'ammontare dell'altra pensione. In
tale  ultima  ipotesi  non e' prevista la facolta' di riscatto di cui
all'art. 7-bis.».