(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della Regione Lombardia n. 50 dell'11 dicembre 2008)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana

il seguente regolamento regionale:

                               Art. 1.

   1.  All'art. 1, comma 1 del regolamento regionale n. 5 del 2003 e'
abrogata la lettera g).
   2.  All'art. 8, comma 1 del regolamento regionale n. 5 del 2003 e'
aggiunto il seguente comma 1-bis:
   «1-bis.  Per le domande di attribuzione o conferma della qualifica
internazionale,  nazionale  e  regionale  si  adottera'  la procedura
telematica,  utilizzando  esclusivamente la modulistica approvata con
decreto della direzione generale competente».
   3.  All'art.  16  del  regolamento  regionale  n.  5 del 2003 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  l'art. 16, comma 3 del regolamento regionale n. 5 del 2003 e'
abrogato e sostituito dal seguente:
    «3.  La  direzione  generale  competente  qualora non si realizzi
accordo tra le parti alla manifestazione fieristica concomitante meno
consolidata nel tempo non attribuisce alcuna qualifica, ne' inserisce
la  medesima nel calendario fieristico regionale se non ricorrono, in
applicazione  del  principio di tutela della concorrenza, le seguenti
condizioni:
    a) sussistenza effettiva dei requisiti previsti dagli articoli 2,
3  e  5  relativi  alle  manifestazioni  internazionali,  nazionali e
regionali;
    b)  conformita' della sede espositiva scelta dalla manifestazione
concomitante  meno  consolidata  nel  tempo  ai  criteri  di cui agli
articoli  9,  10  e  11  relativi  ai  requisiti minimi dei quartieri
fieristici internazionali, nazionali e regionali.»;
    b) l'art. 16, comma 4 e' abrogato e sostituito dal seguente:
    «4. E' comunque fatto salvo il diritto, per l'organizzatore della
manifestazione  concomitante,  a svolgere ugualmente la propria fiera
in qualsiasi periodo.».
   4. L'art. 17 del regolamento regionale n. 5 del 2003 e' abrogato.
   5. L'art. 23 del regolamento regionale n. 5 del 2003 e' abrogato.
   Il  presente  regolamento  regionale  e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Lombardia.

    Milano, 6 dicembre 2008

                              FORMIGONI

Acquisito  il  parere  della  competente commissione consiliare nella
   seduta  del  27  novembre 2008 e approvato con deliberazione della
   Giunta regionale n. 8/8526 del 3 dicembre 2008