(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 bis
                        del 10 novembre 2008

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.  Nelle more della completa attuazione del Piano regionale delle
attivita'  estrattive (PRAE), gli esercizi di cava a qualunque titolo
regolarmente  autorizzati  ai sensi della legge regionale 13 dicembre
1985,  n. 54, e successive modifiche, e per i quali sia intervenuto o
interviene  il  termine di scadenza delle autorizzazioni prima del 30
giugno  2010, possono proseguire l'attivita' fino al 30 giugno 2010 a
condizione  di non aver completato il progetto estrattivo. Detta data
e'  improrogabile ed entro tale scadenza deve essere completata anche
la  ricomposizione  ambientale  pena  l'incameramento  da parte della
Regione  del  deposito  cauzionale,  di  cui  al comma 5 del presente
articolo,  e  quanto  previsto  dall'art.  17  della  legge regionale
n. 54/85.
   2. La prosecuzione deve avvenire in coerenza con gli obiettivi del
PRAE nel rispetto delle norme vigenti e nell'ambito delle superfici e
dei   volumi   gia'   autorizzati  se  sussistono  le  condizioni  di
fattibilita', attuabilita' e legittimita'.
   3. I titolari delle autorizzazioni gia' scadute ai sensi del comma
1,  entro  e  non  oltre  novanta  giorni  dalla  pubblicazione della
presente  legge,  presentano  istanza al competente ufficio regionale
delegato  che  emette  il  nuovo provvedimento di autorizzazione alla
prosecuzione   e   ricomposizione   ambientale,  previa  verifica  di
regolarita' del deposito cauzionale ed accertamento del versamento di
tutti  i  contributi richiamati dall'art. 19 della legge regionale 30
gennaio  2008,  n. 1.  Per  le autorizzazioni scadute, che hanno gia'
esaurito   il  progetto  estrattivo,  la  nuova  autorizzazione  puo'
prevedere  solo  la ricomposizione ambientale da effettuarsi entro il
termine del 30 giugno 2010.
   4.  Nelle  more  dell'attuazione  del  PRAE  nelle  Zone altamente
critiche  (aree  ZAC)  e  nelle  aree di crisi e' autorizzata la sola
attivita'  di  ricomposizione  ambientale in conformita' del progetto
approvato.
   5.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  o concessione estrattiva e'
subordinato  al  versamento  di  una  cauzione  o alla prestazione di
garanzia  fideiussoria  bancaria  per il recupero o la ricomposizione
dell'ambiente naturale alterato, nel rispetto della procedura dettata
dall'art.  6  della  legge regionale n. 54/85 e successive modifiche,
avente  durata  di  tre anni superiore a quella dell'autorizzazione o
concessione.