(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 bis del 10 novembre 2008 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Nelle more della completa attuazione del Piano regionale delle attivita' estrattive (PRAE), gli esercizi di cava a qualunque titolo regolarmente autorizzati ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive modifiche, e per i quali sia intervenuto o interviene il termine di scadenza delle autorizzazioni prima del 30 giugno 2010, possono proseguire l'attivita' fino al 30 giugno 2010 a condizione di non aver completato il progetto estrattivo. Detta data e' improrogabile ed entro tale scadenza deve essere completata anche la ricomposizione ambientale pena l'incameramento da parte della Regione del deposito cauzionale, di cui al comma 5 del presente articolo, e quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 54/85. 2. La prosecuzione deve avvenire in coerenza con gli obiettivi del PRAE nel rispetto delle norme vigenti e nell'ambito delle superfici e dei volumi gia' autorizzati se sussistono le condizioni di fattibilita', attuabilita' e legittimita'. 3. I titolari delle autorizzazioni gia' scadute ai sensi del comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presentano istanza al competente ufficio regionale delegato che emette il nuovo provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione e ricomposizione ambientale, previa verifica di regolarita' del deposito cauzionale ed accertamento del versamento di tutti i contributi richiamati dall'art. 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1. Per le autorizzazioni scadute, che hanno gia' esaurito il progetto estrattivo, la nuova autorizzazione puo' prevedere solo la ricomposizione ambientale da effettuarsi entro il termine del 30 giugno 2010. 4. Nelle more dell'attuazione del PRAE nelle Zone altamente critiche (aree ZAC) e nelle aree di crisi e' autorizzata la sola attivita' di ricomposizione ambientale in conformita' del progetto approvato. 5. Il rilascio dell'autorizzazione o concessione estrattiva e' subordinato al versamento di una cauzione o alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria per il recupero o la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato, nel rispetto della procedura dettata dall'art. 6 della legge regionale n. 54/85 e successive modifiche, avente durata di tre anni superiore a quella dell'autorizzazione o concessione.