(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Campania n. 51
                        del 15 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

   la seguente legge regionale

                               Art. 1.



   1.  All'art.  57,  comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008,
n,1, e' aggiunto il seguente periodo:
   «Il  criterio,  indicato  dall'art.  18  della  legge regionale 19
gennaio  2007,  n. l, di commisurazione al sessantacinquesimo anno di
eta'  del  dipendente  per  la  quantificazione  dell'indennita',  e'
sostituito  da  quello  della  massima  anzianita'  contributiva  dei
quaranta  anni  piu'  sei  mesi  se,  dall'applicazione dello stesso,
consegue  per l'amministrazione una minore spesa individuale. Restano
salvi i diritti di coloro che hanno presentato istanza di risoluzione
entro   i   termini  e  che  non  hanno  ricevuto  diniego  da  parte
dell'amministrazione».