(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 51 del 15 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale Art. 1. 1. All'art. 57, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n,1, e' aggiunto il seguente periodo: «Il criterio, indicato dall'art. 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. l, di commisurazione al sessantacinquesimo anno di eta' del dipendente per la quantificazione dell'indennita', e' sostituito da quello della massima anzianita' contributiva dei quaranta anni piu' sei mesi se, dall'applicazione dello stesso, consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale. Restano salvi i diritti di coloro che hanno presentato istanza di risoluzione entro i termini e che non hanno ricevuto diniego da parte dell'amministrazione».