(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania
                - numero speciale del 2 ottobre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1.  Nelle more del riassetto delle competenze amministrative degli
enti  locali,  la Regione provvede al riordino della disciplina delle
comunita'  montane  e  dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali, al fine di elevare il livello di qualita' delle prestazioni
e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali
e   finanziari,   nel   rispetto   dei  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
   2.  La  Regione,  nel  rispetto  dell'articolo  44, comma 2, della
Costituzione   ed   in   conformita'   con  le  vigenti  disposizioni
comunitarie e nazionali, persegue i seguenti obiettivi:
    a)  il  riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma
delle  comunita'  montane,  con  la  revisione  dei rispettivi ambiti
territoriali  e  la  loro  valorizzazione  quali enti di presidio dei
territori  montani  e  di  esercizio  associato  delle  funzioni e di
programmazione  economica  e pianificazione di sviluppo su area vasta
di carattere montano;
    b)  il  graduale  superamento  della  sovrapposizione  di enti di
governo  e  di gestione dei servizi negli stessi ambiti territoriali,
mediante   unificazione  in  capo  ad  un  solo  ente  di  compiti  e
responsabilita';
    c)  lo  sviluppo della qualita' complessiva delle prestazioni dei
livelli di governo;
    d)  la  partecipazione  delle  popolazioni montane al processo di
sviluppo  socio-economico  della montagna, favorendo, in particolare,
le  condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento
delle  tradizioni  locali  e  la crescita culturale, professionale ed
economica.
   3.  Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori
delle comunita' montane individuati ai sensi dell'articolo 3.