(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania - numero speciale del 2 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Nelle more del riassetto delle competenze amministrative degli enti locali, la Regione provvede al riordino della disciplina delle comunita' montane e dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, al fine di elevare il livello di qualita' delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. 2. La Regione, nel rispetto dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione ed in conformita' con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, persegue i seguenti obiettivi: a) il riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle comunita' montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni e di programmazione economica e pianificazione di sviluppo su area vasta di carattere montano; b) il graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione dei servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilita'; c) lo sviluppo della qualita' complessiva delle prestazioni dei livelli di governo; d) la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendo, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunita' montane individuati ai sensi dell'articolo 3.