(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale 
 della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  presidente   della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale; 
    Vista la deliberazione n. 2380 di data 26 settembre 2008, con  la
quale  la  giunta  provinciale  ha  approvato  il   «Regolamento   di
attuazione concernente il riconoscimento della parita'  scolastica  e
formativa  e  relativi  interventi,  nonche'  la   disciplina   degli
interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77
e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                               Oggetto 
    1. Questo regolamento, in attuazione degli articoli 30,  36,  76,
77 e 106, comma 6, della  legge  provinciale  7  agosto  2006,  n.  5
(Sistema educativo di  istruzione  e  formazione  del  Trentino),  di
seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», disciplina: 
      a) il riconoscimento della parita' scolastica e formativa; 
      b)  gli  interventi  a  favore  delle  istituzioni  scolastiche
paritarie e degli studenti iscritti alle stesse; 
      c)  gli  interventi  a  favore  delle   istituzioni   formative
paritarie  affidatarie  dei  servizi  di   formazione   professionale
rientranti  nell'ambito  del  diritto-dovere  all'istruzione  e  alla
formazione; 
      d) gli interventi a favore delle scuole ad indirizzo pedagogico
- metodologico steineriano operanti in provincia di Trento  associate
alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in  Italia,  di  seguito
denominate  «scuole  steineriane»  e  degli  studenti  iscritti  alle
stesse. 
    2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e
formazione   professionale,   di   seguito   denominata    «struttura
provinciale competente», cura  gli  adempimenti  previsti  da  questo
regolamento.