(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale 
 della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  presidente   della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale; 
    Vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7; 
    Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2594  di  data
10 ottobre 2008 con la quale la giunta provinciale  ha  approvato  il
regolamento concernente «Modifiche del decreto del  presidente  della
provincia  25  settembre  2003,  n.   28-149/Leg.   (regolamento   di
esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n.  7  (disciplina
degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri  e  promozione  della
qualita' della ricettivita' turistica))», 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
Inserimento  dell'art.  7-bis  nel  decreto  del   presidente   della
             provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. 
    1. Dopo l'art. 7 del decreto del presidente  della  provincia  25
settembre 2003, n. 28-149/Leg., e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Pertinenze degli  esercizi  alberghieri).  -  1.  La
distanza tra la casa madre e le pertinenze non deve  superare  i  200
metri, misurata secondo le modalita' stabilite all'art. 7. In caso di
realizzazione di parcheggi o di garage, ove  risulti  impossibile  il
rispetto di tale  misura  per  ragioni  di  carattere  strutturale  o
urbanistico, la distanza massima puo' essere derogata dal  comune  in
cui ha sede l'esercizio alberghiero. 
    2. Nelle  pertinenze  e'  consentita  anche  la  prestazione  del
servizio di somministrazione di alimenti e bevande ove tale  servizio
sia qualificabile come  accessorio  in  quanto  aggiuntivo  a  quello
fornito nell'immobile costituente l'esercizio alberghiero.».