(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2594 di data 10 ottobre 2008 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modifiche del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita' della ricettivita' turistica))», E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. 1. Dopo l'art. 7 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Pertinenze degli esercizi alberghieri). - 1. La distanza tra la casa madre e le pertinenze non deve superare i 200 metri, misurata secondo le modalita' stabilite all'art. 7. In caso di realizzazione di parcheggi o di garage, ove risulti impossibile il rispetto di tale misura per ragioni di carattere strutturale o urbanistico, la distanza massima puo' essere derogata dal comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero. 2. Nelle pertinenze e' consentita anche la prestazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ove tale servizio sia qualificabile come accessorio in quanto aggiuntivo a quello fornito nell'immobile costituente l'esercizio alberghiero.».