(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale 
 della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    Visto l'art. 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  presidente   della
Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati  dalla
giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero 1),  del  medesimo  decreto  del
Presidente  della  Repubblica,  in  virtu'  del   quale   la   Giunta
provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 
    Visto l'art. 18 della legge provinciale  19  giugno  2008,  n.  6
(Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali); 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2449 datata  3
ottobre   2008   recante:   «Approvazione   del    regolamento    per
l'accertamento  della   conoscenza   della   lingua   propria   delle
popolazioni mochena e cimbra (art.  18  della  legge  provinciale  19
giugno 2008, n. 6)»; 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                               Oggetto 
    1. Questo regolamento, in attuazione  dell'art.  18  della  legge
provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione  delle
minoranze  linguistiche  locali),  disciplina  le  modalita'   e   le
procedure per l'accertamento della conoscenza  della  lingua  propria
delle popolazioni mochena e cimbra ai fini dell'accesso  al  pubblico
impiego  come  disciplinato  dall'art.  32   della   medesima   legge
provinciale,  fermo  restando  quanto  disposto   dal   decreto   del
presidente  della  Provincia   21   gennaio   2008,   n.   1-108/Leg.
(Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della
cultura  mochena  e  tedesca  o  cimbra  e  tedesca  per  le   scuole
dell'infanzia  provinciali  ed  equiparate  e  per   le   istituzioni
scolastiche e formative provinciali (art. 21 della legge  provinciale
21 marzo 1977, n. 13 e art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006,
n. 5).