(Pubblicato nel suppl.  ord.  n.  2  al  Bollettino  ufficiale  della
    regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
    Visti gli articoli 31, 32, 65, 93,  94,  95  e  100  della  legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11 concernente «Governo del territorio
forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette»; 
    Vista la deliberazione della giunta provinciale n.  2780  del  24
ottobre 2008 recante ad oggetto  «Riapprovazione  con  modifiche  del
regolamento concernente le modalita' di raccolta, di  acquisizione  e
di  cessione  di  materiale   forestale   di'   moltiplicazione,   la
composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento  della  cabina
di regia della filiera foresta-legno, le modalita'  di  funzionamento
della  Commissione  provinciale  forestale  e  di   gestione   e   di
utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche'  la  disciplina
attuativa della viabilita' forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95
e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), a seguito delle
osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo»; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1. In attuazione degli articoli 31, 32, 65,  93,  94,  95  e  100
della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio
forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)  questo
regolamento disciplina: 
    a) le modalita' di raccolta, di acquisizione  e  di  cessione  di
materiale forestale di moltiplicazione; 
      b) le funzioni, la composizione e il funzionamento della cabina
di regia della filiera foresta-legno; 
      c) le modalita' di funzionamento della Commissione  provinciale
forestale e di  gestione  e  di  utilizzazione  del  fondo  forestale
provinciale; 
      d) la viabilita' forestale. 
    2. Nel prosieguo di questo regolamento: 
      a) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e' indicata  come
«legge provinciale»; 
      b) la struttura provinciale competente in materia di foreste e'
indicata come «struttura provinciale competente»; 
      c)  la  Commissione  forestale  provinciale  e'  indicata  come
«Commissione»; 
      d) il fondo forestale provinciale e' denominato «fondo».