(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visti gli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 concernente «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette»; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2780 del 24 ottobre 2008 recante ad oggetto «Riapprovazione con modifiche del regolamento concernente le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di' moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalita' di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche' la disciplina attuativa della viabilita' forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. In attuazione degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina: a) le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione; b) le funzioni, la composizione e il funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno; c) le modalita' di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale; d) la viabilita' forestale. 2. Nel prosieguo di questo regolamento: a) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e' indicata come «legge provinciale»; b) la struttura provinciale competente in materia di foreste e' indicata come «struttura provinciale competente»; c) la Commissione forestale provinciale e' indicata come «Commissione»; d) il fondo forestale provinciale e' denominato «fondo».