(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                     n. 44 del 19 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

                   Oggetto e finalita' della legge



   1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi di cui alla legge
8  novembre  2000,  n.  328  (Legge  quadro  per la realizzazione del
sistema  integrato di interventi e servizi sociali) e nell'ambito del
sistema  integrato  di interventi e servizi sociali di cui alla legge
regionale  24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e
servizi  per  la  tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la
presente   legge   istituisce   il   fondo   regionale   per  la  non
autosufficienza,  di seguito denominato «fondo», al fine di sostenere
ed  estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati
a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane di cui
rispettivamente  all'articolo  55  ed  all'articolo 54, comma 3 della
l.r. 41/2005.
   2.   Ai   fini   della   presente   legge,   si   considerano  non
autosufficienti  le  persone che hanno subito una perdita permanente,
parziale   o   totale,   dell'autonomia,   delle   abilita'  fisiche,
sensoriali,  cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata,
con  conseguente  incapacita'  di  compiere gli atti essenziali della
vita   quotidiana  senza  l'aiuto  rilevante  di  altre  persone.  Le
condizioni  di non autosufficienza possono presentarsi sotto forma di
disabilita'  psicofisica  e  mentale.  Le  caratteristiche  della non
autosufficienza  sono  determinate  dall'eta'  delle  persone,  dalle
distinzioni  di  genere,  dai  tempi  e  dai modi di insorgenza della
disabilita'.
   3. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1, la Regione:
    a)  persegue  l'obiettivo  di migliorare la qualita', quantita' e
appropriatezza  delle  risposte  assistenziali a favore delle persone
non autosufficienti, disabili e anziani;
    b)  promuove  la  realizzazione  di  un  sistema  improntato alla
prevenzione  della  non  autosufficenza  e  della fragilita' ai sensi
dell'articolo 54, comma 1, lettera b), della 1.r. 41/2005 e del piano
sanitario e sociale integrato;
    c)  favorisce  percorsi  assistenziali  che  realizzano  la  vita
indipendente e la domiciliarita'.