(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 19 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' della legge 1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato «fondo», al fine di sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane di cui rispettivamente all'articolo 55 ed all'articolo 54, comma 3 della l.r. 41/2005. 2. Ai fini della presente legge, si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia, delle abilita' fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacita' di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone. Le condizioni di non autosufficienza possono presentarsi sotto forma di disabilita' psicofisica e mentale. Le caratteristiche della non autosufficienza sono determinate dall'eta' delle persone, dalle distinzioni di genere, dai tempi e dai modi di insorgenza della disabilita'. 3. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1, la Regione: a) persegue l'obiettivo di migliorare la qualita', quantita' e appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziani; b) promuove la realizzazione di un sistema improntato alla prevenzione della non autosufficenza e della fragilita' ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), della 1.r. 41/2005 e del piano sanitario e sociale integrato; c) favorisce percorsi assistenziali che realizzano la vita indipendente e la domiciliarita'.