(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 9 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ripartizione per l'anno 2008 del Fondo regionale per le politiche abitative 1. Per l'anno 2008, nelle more dell'adozione del piano e dei programmi di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, le risorse stanziate sul capitolo 50900 «Fondo regionale per le politiche abitative» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008, pari a € 4.876.000, sono cosi' ripartite: a) € 3.276.000, per il finanziamento dei contributi integrativi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); b) € 1.500.000, per il finanziamento dei contributi di cui alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata); c) € 100.000, per il finanziamento dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), limitatamente ai procedimenti di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 28/2007. 2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.