(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Valle d'Aosta
                     n. 50 del 9 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
Ripartizione  per  l'anno  2008  del Fondo regionale per le politiche
                              abitative

   1.  Per  l'anno  2008,  nelle  more  dell'adozione del piano e dei
programmi  di  cui  agli artt. 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre
2007,   n. 28  (Disposizioni  di  riordino  in  materia  di  edilizia
residenziale.  Modificazioni  alla  legge  regionale 8  ottobre 1973,
n. 33,  le  risorse stanziate sul capitolo 50900 «Fondo regionale per
le  politiche abitative» del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 2008, pari a € 4.876.000, sono cosi' ripartite:
    a)   €   3.276.000,  per  il  finanziamento  dei  contributi
integrativi  del  Fondo  nazionale  per  il sostegno all'accesso alle
abitazioni  in  locazione  di  cui all'art. 11 della legge 9 dicembre
1998,  n. 431  (Disciplina  delle  locazioni  e  del  rilascio  degli
immobili adibiti ad uso abitativo);
    b)  €  1.500.000, per il finanziamento dei contributi di cui
alla  legge  regionale 28  febbraio  2003,  n. 5  (Incentivi  per  la
realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata);
    c)  €  100.000,  per  il finanziamento dei contributi di cui
alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione
e   il   funzionamento   del   Fondo   regionale  per  l'abitazione),
limitatamente  ai  procedimenti  di  cui  all'art. 25, comma 2, della
legge regionale n. 28/2007.
   2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.