(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 9 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 1 1. L'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 «Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)», e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Oggetto) - 1. La presente legge disciplina le modalita' di ripartizione e di assegnazione ai soggetti che introducono, fabbricano o commercializzano in Valle d'Aosta i contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti).».