(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Valle d'Aosta
                     n. 50 del 9 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 1

   1.  L'art.  1  della  legge  regionale 4 agosto 2006, n. 16 «Nuove
disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in
consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in
esenzione   fiscale   di   cui  alla  legge  3  agosto  1949,  n. 623
(Concessione   alla   Valle   d'Aosta   dell'esenzione   fiscale  per
determinate merci e contingenti)», e' sostituito dal seguente:
    «Art.  1.   (Oggetto)  -  1.  La  presente  legge  disciplina  le
modalita'   di   ripartizione  e  di  assegnazione  ai  soggetti  che
introducono,   fabbricano  o  commercializzano  in  Valle  d'Aosta  i
contingenti  di  alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione
fiscale  di  cui  alla  legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla
Valle   d'Aosta   dell'esenzione  fiscale  per  determinate  merci  e
contingenti).».