(Pubblicata  nel  supplemento  straordinario  al Bollettino ufficiale
          della Regione Abruzzo n. 8 del 26 novembrre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                        IL PRESIDENTE VICARIO
                       DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                             Definizioni



   1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a)   acque   reflue   domestiche:  acque  reflue  provenienti  da
insediamenti   di   tipo   residenziale  e  da  servizi  e  derivanti
prevalentemente  dal  metabolismo  umano e da attivita' domestiche ai
sensi dell'art. 74, lettera g), decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152  -  Norme  in  materia  ambientale  come  modificato  dal decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale;
    b)  acque  reflue  industriali:  qualsiasi  tipo  di acque reflue
scaricate  da  edifici  o  impianti  in  cui  si  svolgono  attivita'
commerciali  o  di  produzione  di  beni,  diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art.
74, lettera h), decreto legislativo n. 152/2006;
    c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di
acque   reflue   domestiche,  di  acque  reflue  industriali,  ovvero
meteoriche   di  dilavamento  convogliate  in  reti  fognarie,  anche
separate, e provenienti da agglomerato ai sensi dell'art. 74, lettera
i), decreto legislativo n. 152/2006;
    d)  agglomerato:  area  in cui la popolazione ovvero le attivita'
economiche   sono   sufficientemente  concentrate  cosi'  da  rendere
possibile, cioe' tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in
rapporto  ai  benefici  ambientali  conseguibili,  la  raccolta  e il
convogliamento   delle  acque  reflue  urbane  verso  un  sistema  di
trattamento  di  acque  reflue  urbane  o  verso un punto di recapito
finale  ai  sensi  dell'art.  74,  lettera n), decreto legislativo n.
152/2006;
    e)  rete  fognaria:  sistema  di  condotte  per  la raccolta e il
convogliamento  delle  acque  reflue  urbane  ai  sensi dell'art. 74,
lettera dd), decreto legislativo n. 152/2006;
    f)  insediamento, installazione o edificio isolato: insediamento,
installazione  o  edificio  per il quale sia accertata dall'Autorita'
competente  per  il  rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sulla
base  del  parere fornito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato o
dal  Comune,  nei  casi  previsti  dal  comma  5,  art.  148, decreto
legislativo  n.  152/2006, - nei limiti di cui all'art. 1 della legge
regionale  22  novembre  2001,  n.  60  - Regime autorizzatorio degli
scarichi  delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche -
l'impossibilita'  tecnica  ed economica, anche rapportata ai benefici
ambientali  perseguibili,  di  raccolta  e convogliamento delle acque
reflue verso un sistema di pubblica fognatura.